Cassazione, sentenza n. 1914 del 23/01/2023
Sentenza n. 1914 del 23/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1914
- Data
- 23/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo il giudicato che aveva confermato la rettifica del valore di terreni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i contribuenti avevano chiesto la revocazione richiamando una perizia rinvenuta successivamente. La Corte ha stabilito che il documento decisivo richiesto per la revocazione deve preesistere alla sentenza e non può consistere in un atto formato dopo di essa; inoltre, una perizia stragiudiziale costituisce una mera allegazione difensiva o, al più, un indizio rimesso al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
A.A., + Altri Omessi hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 14 gennaio 2016 n. 105/21/2016, la quale aveva rigettato l'appello proposto dai medesimi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 16 marzo 2015 n. 5917/65/2015. Quest'ultima sentenza aveva rigettato il ricorso proposto dai medesimi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. , n. 3, della sentenza depositata dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 13 gennaio 2011 n. 5/65/2011 (passata in giudicato), avente ad oggetto l'impugnazione (con esito negativo) di avviso di rettifica del valore da Euro 160.000,00 ad Euro 3.853.550,00 e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per l'importo complessivo di Euro 851.110,33 (con i relativi accessori) in relazione ad una compravendita stipulata con rogito notarile del 22 gennaio 2007 con riguardo a taluni terreni, a seguito del ritrovamento postumo (tra il 13 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013) di una perizia di stima dei medesimi terreni, nell'anno 2010, per lil minor valore di Euro 800.000,00. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all'udienza di discussione. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DI RICORSO. 1. Con il primo motivo, si denunciano violazione o falsa applicazione dell' art. 395 c.p.c. , nn. 2 , 3 e 5 , e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, nonchè dell'art. 395 c.p.c. , nn. 2 , 3 e 5 , e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 , art. 111 Cost. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 , per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la correttezza della sentenza di prime cure, nonostante l'erroneo richiamo alle fattispecie previste dall' art. 395 c.p.c. , nn. 2 e 5 .
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell' art. 395 c.p.c. , n. 3, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il documento di revocazione fosse stato utilizzato per introdurre questioni nuove ed ampliare il thema decidendum ad argomenti già preclusi nel precedente giudizio.
3. Con il terzo motivo, si denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la perizia di stima proveniente da un terzo non potesse assurgere a prova decisiva, a fronte di una rettifica di valore che l'amministrazione finanziaria aveva fondato sulle sole risultanze dell'OMI.
Motivi della decisione
1. I motivi – la cui stretta ed intima connessione per la comune attinenza alla valenza probatoria della perizia di stima in termini di "documento decisivo" – sono infondati.
1.1 La disposizione dell' art. 395 c.p.c. , n. 3, individua come presupposto della revocazione il ritrovamento, dopo la sentenza, di "uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario". La lettera della legge è chiara nel richiedere che si tratti di documenti che preesistevano alla sentenza della cui revocazione si tratta e che soltanto il loro ritrovamento sia successivo ad essa. D'altronde, lo stesso impedimento alla produzione nel giudizio concluso con la sentenza della cui revocazione si tratta, individuato dal legislatore nella forza maggiore o nel fatto dell'avversario, in tanto si spiega, in quanto i documenti presi in considerazione fossero già venuti ad esistenza prima o nel corso di quel giudizio, ma essi non fossero nella disponibilità della parte per le ragioni appena dette (tra le tante: Cass., Sez. 3, 7 maggio 2014, n. 9865 ; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2016, n. 5393 ; Cass., Sez. 5, 13 giugno 2018, n. 15456 ; Cass., Sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13331 ; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2022, n. 20945 ).
Ciò che rileva è il documento, considerato nella sua materialità, non il fatto da esso rappresentato: pertanto, non consente la revocazione ai sensi della norma in questione l'esistenza di documenti formatisi, come nel caso in esame, dopo la sentenza, anche se il fatto in esso rappresentato fosse preesistente e, in sè, decisivo. L'interpretazione fornita dalla Corte della norma è stata, d'altronde, sempre improntata al principio per il quale il presupposto della domanda di revocazione di cui all' art. 395 c.p.c. , n. 3, è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata (tra le tante: Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16402 ; Cass., Sez. 1, 28 aprile 2010, n. 10232 ; Cass., Sez. 2, 28 dicembre 2011, n. 29385 ; Cass., Sez. 5, 22 aprile 2016, n. 8144 ; Cass., Sez. 5, 10 febbraio 20:17 , n. 3591; Cass., Sez. 2, 22 giugno 2017 , n. 15509; Cass., Sez. 5, 17 maggio 2019 , n. 13331; Cass., Sez :. 6-5, 11 febbraio 2022, n. 4491) e ciò tenendo conto dell'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine recupero adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c. , ed essendo affatto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento (tra le tante: Cass., Sez. 1, 1.8 maggio 1996, n. 4610 ; Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2011, n. 4067 ; Cass.,, Sez. 2, 8 giugno 2011, n. 12530 ; Cass., Sez. 3, 7 maggio 2014, n. 9865 ; Cass., Sez. 5, 20 aprile 2016, n. 7925 ).
Con specifico riguardo alla natura decisiva del documento, è qui sufficiente ricordare che, oltre a fornire la prova di un determinato fatto, il documento deve anche essere tale per cui, se fosse stato preso in considerazione dal giudice, la decisione avrebbe potuto essere diversa ( Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2000, n. 11007 ; Cass., Sez. 1, 22 luglio 2004, n. 13650 ; Cass., Sez. Lav., 22 aprile 2014, n. 9088 ; Cass., Sez. Lav., 24 aprile 2014, n. 9293 ; Cass., Sez. 3, 20 febbraio 201.5, n. 3362; Cass., Sez. 3, 31 ottobre 2019, n. 28025 ), potendo, peraltro, quest'ultima essere anche confermata dal giudice della revocazione dopo l'esame del merito; di conseguenza, tra motivo revocatorio e sentenza sussiste un nesso di causalità, e il documento è da considerare effettivamente decisivo, solo quando la sua considerazione da parte del giudice porta ad una riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne domanda la revocazione. Dunque, il documento rinvenuto deve essere idoneo a fornire nuovi elementi probatori, tali che se il giudice ne avesse avuto tempestiva conoscenza, avrebbe risolto la lite in favore della parte istante la revocazione ( Cass., Sez. 2, 15 maggio 1996, n. 4508 ). Il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell' art. 395 c.p.c. , n. 3, ne postula la diretta attinenza a fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito ( Cass., Sez. 1, 29 aprile 2004, n. 13650 ; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2006, n. 11056 ; Cass., Sez. 6A-1, 20 dicembre 2011, n. 27832 ; Cass., Sez. 2, 21 dicembre 2012, n. 23815 ; Cass., Sez. 2, 12 febbraio 2013, n. 3466 ). Comunque, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell'istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da sufficiente e coerente motivazione ( Cass., Sez. 3, 21 aprile 2006, n. 9369 ; Cass., Sez. 2, 12 febbraio 2013, n. 3466 ).
1.2 Su tali premesse, è evidente che la perizia di stima non presenta le caratteristiche necessarie per rientrare nella nozione di "documento decisivo" ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , n. 3, essendo per sua natura inidonea a fornire al giudice elementi probatori potenzialmente in grado di sovvertire la decisione della controversia. Nè rileva che essa sia stata prodotta e valutata (con esito favorevole) nel corso di procedimento promosso da altro coobbligato (parte acquirente della compravendita soggetta ad imposta di registro) dinanzi al giudice tributario per l'impugnazione del medesimo atto impositivo.
Difatti, con particolare riguardo al contenzioso tributario, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16650 ; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17396 ; Cass., Sez. 5, 3 luglio 2021, n. 18857 ; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104 ; Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 602 ).
1.3 In particolare, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto ( Cass., Sez. 5, 25 dicembre 2018, n. 33503 ; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16579 ; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17396 ).
1.4 Nella specie, dunque, il giudice di appello si è uniformato a tali principi, avendo correttamente ritenuto che: "(…) deve escludersi che una perizia di stima del valore di un terreno possa rivestire le caratteristiche di documento decisivo nei termini e per gli effetti di cui all' art. 395 c.p.c. , n. 3". Tanto sul presupposto che: "Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (…), senza tuttavia vincolare il giudice in sede di decisione della controversia (…). E, dunque, la stima del valore di un terreno da parte di un perito chiamato ad effettuare tale valutazione al di fuori del processo tributario, per quanto trattasi di professionista esterno al processo e alle parti del processo stesso, al pari della consulenza tecnica, è essenzialmente uno strumento di valutazione, possedendo la funzione di fornire al giudice una valutazione tecnica, ma non può costituire, "ex se", fonte oggettiva di prova ed assurgere, per di più, al rango di prova decisiva per la risoluzione di una controversia. Nè a diverse conclusioni può giungersi ove si consideri il diverso esito del ricorso, proposto dalla società acquirente, avverso lo stesso avviso di accertamento, trattandosi di separato processo, definito in epoca successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede la revocazione".
Nè la correttezza motivazionale della sentenza impugnata è inficiata dal rilievo dell'erroneo richiamo del giudice di prime cure alla norma regolatrice di una ipotesi diversa di revocazione, giacchè le argomentazioni illustrate consentivano l'agevole riconducibilità della vicenda in disamina alla norma regolatrice dell'ipotesi appropriata. Per cui, il giudice di appello si è limitato a dare atto che l'apparente vizio di sussunzione in cui il giudice di prime cure è incorso vitiatur, sed non vitiat, corrispondendo la qualificazione giuridica del fatto materiale a dispetto dell'erroneo riferimento alla casistica tipizzata dall' art. 395 c.p.c. – all'esatta individuazione della fattispecie astratta.
In tal senso, questa Corte ha affermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purchè la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (tra le tante: Cass., Sez. 3, 14 marzo 2016, n. 4889 ; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8055 ; Cass., Sez. 5, 25 novembre 2020, n. 26799 ; Cass., Sez. 62, 21 giugno 2021, n. 17681 ).
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della resistente, liquidandole nella misura di Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023
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