Cassazione, sentenza n. 2534 del 27/01/2023
Sentenza n. 2534 del 27/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2534
- Data
- 27/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso per imposta comunale sulla pubblicità relativo all’affissione, nel 2010, di manifesti politico-ideologici, che la CTR aveva ritenuto legittimo. La Cassazione ha chiarito che la definizione agevolata richiamata dal D.L. n. 225/2010 comprende tutte le violazioni commesse mediante manifesti politici, non soltanto quelle avvenute nel periodo elettorale. Accertati l’adesione alla definizione e il tempestivo versamento di 1.000 euro, ha accolto il secondo motivo, cassato la sentenza e dichiarato cessata la materia del contendere, assorbendo le altre censure.
Testo della pronuncia
1.Il Partito Democratico, Unione Regionale del Lazio, ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità dell'anno 2010, emesso dalla società I.C.A., concessionaria del Comune di Frosinone per l'accertamento e la riscossione dei tributi, in riferimento alla affissione di manifesti contenenti messaggi di natura politico-ideologica.
2. Il Comune resiste con controricorso.
3. la I.C.A. è rimasta intimata.
3. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il secondo motivo di ricorso, logicamente preordinato agli altri, viene denunciata la "violazione o falsa applicazione della L. n. 10 del 2011, art. 2, comma 29 ", per non avere la CTR dichiarato estinta l'obbligazione tributaria de qua nonostante che il ricorrente si fosse avvalso della disposizione suddetta ed avesse versato, il giorno 30 maggio 2011, alla provincia di Frosinone 1000 Euro, come documentato fino dal primo grado.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che l'avvalimento da parte dell'odierno ricorrente di detta disposizione e l'effettuazione del versamento sono indiscussi e del primo la stessa CTR dà atto.
2.2. La CTR ha escluso che potesse applicarsi al caso di specie il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 con modificazioni, art. 2, comma 29, sul motivo che "la definizione agevolata (prevista da tale articolo)… era riferita a sanzioni per affissioni effettuate nel periodo elettorale".
2.3. L'affermazione della CTR contrasta con il testo normativo di riferimento.
2.3.1. Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 con modificazioni, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, all'art. 2, comma 29, prevede che "Le norme di cui al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 42-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal citato art. 42-bis, comma 2 al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011". Il D.L. n. 207 del 2008, art. 42-bis rubricato "Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità", stabilisce che "1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1 gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonchè' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 Euro per anno e per provincia. 2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 maggio 2010. Non si applicano le disposizioni della L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, commi 2 e 3 ". Quest'ultima legge reca la "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
2.3.2. La fattispecie condonistica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 42 bis – al quale il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 29 , rinvia, riaprendone i termini – riguarda tutte le "violazioni… delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse… mediante affissioni di manifesti politici" e dunque, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, non "le sole sanzioni per affissioni effettuate nel periodo elettorale".
2.4. Ne consegue che il motivo in esame va accolto.
3. Ogni altro motivo resta assorbito.
4. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi questioni in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi cessata la materia del contendere per effetto dell'avvalimento, da parte dell'odierno ricorrente del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 29 , convertito dalla L. n. 10 del 2011 .
5. Le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito dichiarando cessata la materia del contendere;
compensa le spese del merito;
condanna il Comune di Frosinone a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2023
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

