Cassazione, sentenza n. 2594 del 27/01/2023

Sentenza n. 2594 del 27/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
2594
Data
27/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Alcune società avevano contestato avvisi e cartella relativi al contributo regionale richiesto dal Comune per l’estrazione di materiali di cava, sostenendone la natura tributaria e, quindi, la giurisdizione del giudice tributario, negata nei due gradi di merito. Prima della decisione della Cassazione, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia. La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, compensa integralmente le spese per il contegno conciliativo delle parti ed esclude il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

1.Le società A.A. Spa , F. Marmi Srl e C. & C. Spa , titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava, ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Massa e Carrara avverso avvisi di pagamento e cartella di pagamento, del contributo regionale preteso dal Comune di Carrara relativamente all'estrazione di materiali in forza della L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, art. 15, comma 3 . La Commissione tributaria si dichiarava priva di giurisdizione in favore del giudice ordinario ritenendo il contributo non di natura tributaria. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana, riuniti i ricorsi delle tre società, confermava la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR le società lamentavano violazione della L.R. Toscana n. 78 del 1998, art. 15 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 , sostenendo che il contributo ha natura tributaria e che dunque la controversia rientra tra quelle su cui le (adite) commissioni avevano giurisdizione. Il Comune resisteva con controricorso.

2.Le ricorrenti in data 21 dicembre 2022 depositavano atto di rinuncia al ricorso notificata al Comune e relativa accettazione.

3. La Procura Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio.

4. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 391 c.p.c. a spese compensate.

5. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del loro complessivo contegno conciliativo, manifestato in prossimità dell'udienza.

6. E' stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182 ) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , misura la cui natura eccezionale, perchè in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2023

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