Cassazione, sentenza n. 3895 del 09/02/2023
Sentenza n. 3895 del 09/02/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3895
- Data
- 09/02/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo che il dispositivo di una sentenza tributaria era stato corretto da accoglimento a rigetto del ricorso, la contribuente aveva impugnato l’ordinanza oltre il termine calcolato dalla sua notificazione a cura della cancelleria. La Cassazione chiarisce che, per le parti corrette, la notificazione dell’ordinanza fa decorrere il termine ordinario breve; il termine lungo opera invece se tale notificazione manca, mentre una mera correzione redazionale chiaramente desumibile dalla motivazione non riapre altrimenti i termini. Poiché l’appello era tardivo, la Corte rigetta entrambi i motivi e conferma l’inammissibilità del gravame.
Testo della pronuncia
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che alla A. Partecipazioni Italia Srl fu notificata la cartella erariale, relativa all'anno d'imposta 2007, con cui fu richiesto il pagamento di Euro 531.094,30, a titolo di eccedenze Ires disconosciute e di sanzioni. La cartella era stata emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis .
La ricorrente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 237/15/2012 rilevò che la parte non aveva contestato le motivazioni con cui l'Agenzia delle entrate aveva respinto l'istanza di autotutela e che tale circostanza evidenziava l'acquiescenza della contribuente alle ragioni dell'ufficio, che il collegio riteneva valide.
Il giudice di primo grado affermò che la Società "doveva, nei termini, presentare una dichiarazione integrativa per correggere l'errore commesso nella dichiarazione originaria…". Nel dispositivo accolse il ricorso. L'Amministrazione finanziaria, che riteneva il dispositivo frutto di un errore materiale a fronte della motivazione della pronuncia, propose istanza di correzione materiale ai sensi dell' art. 287 c.p.c. . Con ordinanza 1243/15/14 la medesima commissione territoriale accolse l'istanza, rettificando il dispositivo da "accoglie" a "rigetta" il ricorso introduttivo della società.
Avverso tale ordinanza la contribuente adì la Commissione regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1841/28/2015 rigettò l'impugnazione. Il giudice regionale, dopo aver evidenziato che la sentenza era ormai definitiva e che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate nel termine ordinario, decorrente dal giorno della notifica dell'ordinanza di correzione, solo quando la correzione medesima abbia determinato un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, ha ritenuto che nel caso di specie il dispositivo corretto rientrava nell'errore emendabile, essendo palese la divergenza rispetto alla motivazione della sentenza. Ha rilevato che in ogni caso l'appello era inammissibile, perchè tardivo rispetto alla comunicazione dell'ordinanza di correzione.
La società ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
All'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2022, dopo la discussione, la Procura generale e le parti hanno precisato le proprie conclusioni. La causa è stata riservata e decisa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell' art. 288 c.p.c. , comma 4 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , quanto al dichiarato decorso del termine lungo, previsto dall' art. 327 c.p.c. , per la proposizione del gravame;
con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2 , e art. 51 , nonchè dell' art. 327 c.p.c. , comma 1 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , quanto alla tardività del gravame in considerazione della comunicazione dell'ordinanza e della conseguente applicazione del termine breve.
In considerazione della ragione più liquida è prioritario l'esame del secondo motivo.
A tal fine risulta incontestato che l'ordinanza di correzione fu emessa il 21 febbraio 2014 e comunicata, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.c., il 14 marzo 2014; l'appello fu notificato il 23 settembre 2014.
L'art. 121 cit., prescrive che "l'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere".
Questa Corte ha affermato che dell' art. 288 c.p.c. , u.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere ex art. 121 cit., l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l' art. 327 c.p.c. , in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti nel termine lungo dalla pubblicazione della sentenza; pertanto è ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione proposta entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione non notificata. Ha inoltre affermato che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c. , u.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. Ancora più puntualmente, per quanto qui di interesse, si è rilevato che l' art. 288 c.p.c. , secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l' art. 325 c.p.c. , con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica ( Cass., 20 novembre 2017, n. 27509 ; 10 aprile 2018, n. 8863 ; 12 maggio 2022, n. 15166 ; cfr. inoltre 20 ottobre 2014, n. 22185 ).
D'altronde anche la sola lettura dell'art. 121 disp. att. c.p.c., non crea equivoci, considerato che la notifica delle ordinanze di correzione dell'errore materiale è eseguita a cura della cancelleria e non della parte.
Poichè è pacifico che nel caso di specie la notifica dell'ordinanza di correzione è avvenuta il 14 marzo 2014, l'impugnazione notificata il 23 settembre 2014 era inammissibile, eccezione che avrebbe potuto essere sollevata anche d'ufficio.
E' infondato dunque il secondo motivo, così come infondato risulta il primo.
Il ricorso va dunque rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023
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