Cassazione, sentenza n. 4024 del 09/02/2023
Sentenza n. 4024 del 09/02/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4024
- Data
- 09/02/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia nasce da accertamenti per maggiori redditi non contabilizzati, IRAP e IVA emessi verso una società di persone e, per trasparenza, verso i soci; in appello uno dei soci non risultava raggiunto dalla notificazione del gravame. La Cassazione afferma che l’unitarietà dell’accertamento impone il litisconsorzio necessario tra società e soci e che la mancata integrazione del contraddittorio rende radicalmente nullo il giudizio d’appello. Accoglie il motivo pregiudiziale, assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia al giudice regionale affinché rinnovi il giudizio a contraddittorio integro.
Testo della pronuncia
La CTR Lombardia, con la sentenza n. 4274/2014, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP Milano n. 273/40/2012 che, sui ricorsi riuniti della Erre 2 Sas di E.E. e C. dei soci A.A., B.B., C.C., D.D., aveva annullato gli avvisi di accertamento per l'anno 2006 emessi nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA, a seguito dell'accertamento di maggiori redditi non contabilizzati, e nei confronti dei singoli soci per tra Spa renza ex art. 5 TUIR . Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, con atti separati, la società (ora Erre 2 Srl ) e i soci affidandosi ad otto motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1. Società e soci hanno proposto identici motivi e, segnatamente, hanno dedotto quanto segue:
con il primo motivo, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 , art. 132 c.p.c. , comma 2 e art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ., lamentando la nullità della sentenza d'appello;
con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 , art. 132 c.p.c. , comma 2 e art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ., lamentando la nullità della sentenza di primo grado;
con il terzo motivo, violazione o falsa applicazione dell' art. 331 c.p.c. e art. 111 Cost. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio davanti alla CTR, nei riguardi di un litisconsorte necessario, C.C., a cui non era stato notificato l'atto d'appello;
con il quarto motivo, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 42 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 .;
con il quinto motivo, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e art. 42 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ;
con il sesto motivo, violazione dell' art. 111 Cost. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ;
con il settimo motivo, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 , art. 345 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 ;
con l'ottavo motivo, omesso esame circo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 .
2. E' pregiudiziale il terzo motivo, attinente alla regolarità del contraddittorio, che è fondato.
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 , comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche d'appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice del merito (Cass. n. 1472 del 2018).
Nel caso in esame il contraddittorio nel giudizio d'appello non era integro in quanto il socio C.C. non si era costituito e non risulta che la notifica dell'atto di gravame sia andata a buon fine. Manca, infatti, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata al socio C.C..
La stessa Agenzia controricorrente ha contestato solo formalmente il motivo, senza indicare diverse emergenze, concludendo in subordine per il rinvio al giudice d'appello al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso.
3. Gli altri motivi restano assorbiti.
4. In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, si deve dichiarare la nullità del giudizio d'appello e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità del giudizio d'appello e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 29 settembre 2022 .
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023
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