Cassazione, sentenza n. 5009 del 16/02/2023

Sentenza n. 5009 del 16/02/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
5009
Data
16/02/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli eredi della contribuente impugnavano una variazione dell’intestazione catastale conseguente alla pretesa demanialità di alcuni terreni, sostenendo di contestare soltanto vizi procedurali dell’operazione. La Cassazione ha ribadito che il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: quando la variazione catastale attua una pretesa sulla titolarità dominicale e incide sui tributi solo indirettamente, la controversia appartiene al giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato, confermando il difetto di giurisdizione tributaria dichiarato nei precedenti gradi.

Testo della pronuncia

1. Con l'originario ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate-Territorio Ufficio Provinciale di Latina, D.D. (dante causa delle attuali ricorrenti) impugnava la nota n. 187748 del 16 giugno 2010, con cui la predetta Agenzia le aveva comunicato che sarebbe restata intestataria della sola particella n. (—) di mq. (—), in forza del cambio dell'intestazione catastale derivato dai contenuti del verbale di delimitazione dell'11 dicembre 1930, nonchè della nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14130 del 6 novembre 2009 ed all'esito del frazionamento d'ufficio della particella (—) nelle particelle n. (—) e (—).

Con il citato ricorso la dante causa dei ricorrenti contestava la legittimità del menzionato provvedimento, ponendo in evidenza l'assenza dei suoi presupposti, il difetto di motivazione dell'atto e la violazione delle regole contraddittorio endoprocedimentale.

2. La Commissione tributaria provinciale di Latina con sentenza n. 437/5/2011 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, ritenendo che le contestazioni coinvolgessero in radice la titolarità del diritto dominicale.

3. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma – Sezione distaccata di Latina) confermava la decisione del primo giudice, riportando i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite, n. 16429/2007 , secondo cui "Per comprendere la portata della disposizione in esame occorre considerare che essa non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie indicate nella norma, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di revindica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intendeva disciplinare. Va, quindi, tenuta presente che anche le disposizioni del D.Lgs. cit., art. 2, attengono strettamente alla materia tributaria, e non possono – per l'evidente ratio legis che le sorregge – trovare applicazione all'infuori dell'ambito della controversia tipicamente tributarie. Ne consegue che – per tornare allo stretto argomento del presente giudizio – sono di spettanze delle commissioni tributarie quelle controversie instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di "intestazione" o di variazione, operate dall'amministrazione al solo fine della imposizione di tributi, per la quale le intestazioni o variazioni in parole si pongano come presupposti indispensabili. Qualora, invece, la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non potrebbe per nessuna ragione affermarsi la giurisdizione di Giudice diverso da quello ordinario".

3. I suindicati ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato, tramite raccomandata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4 in data 15/17 giugno 2015, articolando un unico motivo di impugnazione, illustrato poi con memoria ex art. 378 c.p.c.

4. L'Agenzia delle Entrate notificava controricorso in data 25 luglio 2015, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

Motivi della decisione

5. Con un unico articolato motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 1 , la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 2 , che riserva alla giurisdizione del giudice tributario le "controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale".

I contribuenti, nello specifico, hanno assunto – contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice regionale – che la propria dante causa non aveva mai rivendicato la proprietà e/o il possesso dell'area, nè tantomeno aveva chiesto un accertamento del confine, essendosi, invece, limitata a lamentare vizi propri del procedimento di voltura dell'intestazione catastale per una serie di difetti procedurali e cioè:

– per la carenza di idonei presupposti, in ragione della invalidità ed inefficacia del verbale di delimitazione dei confini del 1930, non solo perchè non notificato ai confinanti, ma anche e comunque perchè con nota prot. n. 12867/Demanio del 26 luglio 2007 della Capitaneria di Porto di Gaeta era stato rappresentato che già nel 1958 era stata ritenuta non opportuna l'apposizione dei termini lapidei individuati nella delimitazione del 1930, ravvisando, quindi, l'opportunità e la necessità di una nuova delimitazione;

– per difetto di motivazione dell'atto;

– per la violazione delle norme che regolano il contraddittorio procedimentale tributario.

Tutto ciò, quindi, per concludere nel senso che la fattispecie in esame sarebbe del tutto diversa da quella esaminata dalla pronuncia del Giudice di legittimità richiamata dal Giudice regionale.

6. Il ricorso va respinto.

Non può non osservarsi che sulla medesima questione – concernente l'impugnazione avverso l'atto di variazione di intestazione catastale di un immobile censito nel comune di Sperlonga mediante il quale l'Agenzia del territorio, sulla scorta di un verbale di delimitazione in data 11 dicembre 1930, aveva apportato variazioni di ditta, ripristinando il "demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile" con riferimento alla predetta immobiliare in questione – questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza del 12 dicembre 2016, n. 25316 , resa a Sezioni Unite, la quale ebbe ad affermare che:

" Del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, rubricato "Oggetto della giurisdizione tributaria", dispone, per quanto qui rileva, che "appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione" la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza" il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". Coerentemente, l'art. 19 dello stesso decreto prevede, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario alla lettera f), "gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2.

La giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 3773 del 2014, Cass. S.U. n. 27209 del 2009, Cass. S.U., n. 20889 del 2006).

L'art. 2 cit., tuttavia, non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie indicate nella norma, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di revindica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa citata intendeva disciplinare, del D.Lgs. cit., art. 2, attiene strettamente alla materia tributaria, e non può – per l'evidente ratio legis che le sorregge – trovare applicazione all'infuori dell'ambito della controversia tipicamente tributarie (cfr Sez. U, Sentenza n. 2950 dà 16/02/2016).

Nel caso di specie la controversia non ha ad oggetto un rapporto di natura tributaria, posto che l'Amministrazione finanziaria si è limitata a dare attuazione, con la variazione dell'intestazione catastale, alla pretesa di demanialità dei suoli su cui sorgeva il compendio immobiliare, mediante l'attestazione di delimitazione degli arenili e delle altre zone demaniali marittime ricadenti nel Comune di Sperlonga.

Sono di spettanze del giudice ordinario quelle controversie instaurate dai privati che abbiano ad oggetto operazioni di mutamento cartografico di ditta catastale, come nel caso di specie, trattandosi di variazione, operate dall'Amministrazione al fine dell'accertamento della titolarità del diritto dominicale e che solo indirettamente, come tutte le variazioni, hanno incidenza al fine della imposizione di tributi. Nelle controversie tra il privato e una autorità circa le vicende di un fondo, sul quale l'Amministrazione pubblica pretenda esercitare i suoi poteri autoritativi, fosse anche in tema di mera intestazione catastale della ditta proprietaria ci della sua variazione, l'oggetto effettivo di tali domande non può che essere l'accertamento – quanto alla esistenza, o alla estensione, o alla decorrenza del diritto soggettivo di proprietà che il privato tende ad affermare nei confronti dell'autorità ( Cass. Sez. trib., Sentenza n. 16429 del 26/07/2007 ); peraltro, nella controversia in oggetto, le deduzioni della ricorrente sono incentrate sul carattere abusivo della variazione catastale apportata dall'Amministrazione, sia pure per difetti procedurali" (così Cass., Sez. U. civ., 12 dicembre 2016, n. 25316 ).

7. In assenza di convincenti argomenti contrari, non vi sono ragioni per rimeditare le predette statuizioni, appena aggiungendo che non ha pregio, ai fini che occupano, l'impianto difensivo dei contribuenti volto a rappresentare che la domanda ha ad oggetto la richiesta di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, essendo stato chiarito da questa Corte che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il "petitum" sostanziale, "il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione" (così, da ultimo, Cass., Sez. U. civ., 31 luglio 2018, n. 20350 , che richiama Cass., Sez. U. civ., 16 maggio 2008, n. 12378 ).

Nella fattispecie in rassegna, come chiarito dall'illustrata pronuncia del 12 dicembre 2016, n. 25316 , l'oggetto effettivo delle domande proposte non può che ricondursi all'accertamento del diritto soggettivo di proprietà che il privato tende ad affermare nei confronti dell'autorità in ordine alla sua esistenza, estensione e decorrenza, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo.

9. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater , per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in 3.000,00 Euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario (15%) delle spese generali sulle competenze ed accessori, nonchè al rimborso delle spese che risulteranno prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2023

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