Cassazione, sentenza n. 5087 del 17/02/2023
Sentenza n. 5087 del 17/02/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5087
- Data
- 17/02/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992 in relazione a un evento sismico; i giudici di merito avevano accolto la domanda, esaminando profili diversi dal requisito territoriale contestato dall’Ufficio in appello. La Cassazione rileva l’omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di residenza in uno dei comuni individuati dal provvedimento richiamato negli atti. Precisa inoltre che, nel giudizio sul silenzio-rifiuto, l’Amministrazione può opporre anche in appello rilievi inerenti ai presupposti del rimborso; accoglie quindi il ricorso e cassa con rinvio.
Testo della pronuncia
1. A.A. chiedeva alla CTP di riconoscere il suo diritto alla restituzione del 90 % delle imposte versate negli anni 1990-1992, a seguito dell'evento sismico che colpiva la provincia di (—) il (—), a fronte del silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate.
2. La CTP accoglieva l'istanza, e l'Agenzia proponeva appello. La CTR confermava la sentenza di primo grado e dunque l'Agenzia propone ricorso in cassazione affidato ad un motivo. Il A.A. è rimasto intimato nonostante la regolare notificazione.
1. Con l'unico motivo l'Agenzia denuncia violazione dell' art. 112, c.p.c. , in relazione all' art. 360, comma 1, num. 4, c.p.c. .
A parere della stessa, infatti, i giudici d'appello avrebbero omesso di pronunciarsi sul motivo d'appello sollevato dall'Agenzia stessa con cui si faceva valere l'assenza del diritto al rimborso richiesto dal contribuente non essendo egli residente in uno dei comuni interessati dal sisma, così come individuati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991 in applicazione del disposto di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro per la protezione civile 21 dicembre 1990. Allega infatti l'Agenzia come a mente della l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 , soltanto ai residenti nei comuni individuati come sopra spetta il diritto al rimborso delle imposte versate nel triennio 1990-1992
1.1. Il motivo è fondato.
Come riportato nel ricorso, a pag. 5 dell'atto di appello l'Agenzia aveva dedotto che "nel caso di specie manca il presupposto territoriale richiesto dalla norma e cioè la residenza in uno dei comuni individuati con Dpcm 15/01/1991 stante che il ricorrente risiedeva negli anni interessati dal sisma nel Comune di (—), non compreso nelle località interessate dal Provvedimento".
Orbene dalla lettura della sentenza d'appello emerge chiaramente l'assenza di qualsiasi decisione sul punto (peraltro neppure annoverato nella parte in fatto tra i motivi d'appello), limitandosi la stessa ad esaminare altri aspetti, e cioè la spettanza del rimborso nonostante il versamento tramite ritenuta ad opera del sostituto e l'ininfluenza della modifica apportata alla l. n. 190/2014 ad opera della l. 3 agosto 2017, n. 123 .
Nè rileverebbe l'eventuale mancata proposizione della questione in primo grado, posto che "In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 , trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso" ( Cass. 10/09/2020, n. 18830 ).
2. La sentenza dev'essere dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria in diversa composizione, che dovrà altresì liquidare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2023
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