Cassazione, sentenza n. 5693 del 23/02/2023
Sentenza n. 5693 del 23/02/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5693
- Data
- 23/02/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Tre giudizi riuniti riguardavano cartelle per interessi collegati a un debito IRES, successivamente definito mediante rottamazione, e il rimborso delle somme versate sulla seconda cartella degli interessi. Per la prima cartella la Cassazione dichiara cessata la materia del contendere, essendo intervenuti rinuncia e sgravio; per la seconda ritiene che la definizione del debito principale travolga anche gli interessi da sospensione e gli ulteriori accessori calcolati su questi ultimi. Sono quindi respinte le censure dell’Agenzia delle Entrate anche contro il riconoscimento del rimborso disposto nei gradi di merito.
Testo della pronuncia
1. Tra l'Agenzia delle Entrate Direzione di Milano e la S.03 Milano S.a.s di S. Milano Srl (d'ora innanzi S. 03) sussistono innanzi a questa Sezione tre diversi contenziosi:
1.1. contenzioso n. 1461/2015 avente ad oggetto la cartella n. (—) (cd. prima cartella interessi) recante l'iscrizione a ruolo degli interessi maturati per Euro 803.190,57 sulle somme richieste con la cartella n. (—) (cd. cartella IRES) recante l'iscrizione a titolo definitivo per la somma di Euro 32.458.036,85 e non oggetto di questi contenziosi (cartella per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6) ; la prima cartella veniva emessa nelle more della sospensione dell'esecuzione concessa dalla C.t.p. di Milano;
1.2. contenzioso n. 31245/2018 avente ad oggetto la cartella n. (—) (cd. seconda cartella interessi); va precisato che essa veniva emessa perchè, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell'accoglimento del ricorso avverso la cartella n. (—), (cd. prima cartella interessi), la C.t.r., successivamente, accoglieva l'appello dell'ufficio e, conseguentemente, quest'ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l'importo di Euro 803.190,57 con la cartella appunto n. (—), maggiorato, peraltro, dell'importo di Euro 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 20 maturati sugli interessi da sospensione;
1.3. contenzioso n. 9589/2021 afferente al silenzio-rifiuto della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 68, comma 2, istanza avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di Euro 715.015,00 oltre oneri pari ad Euro 57.200,00, corrisposta dalla contribuente in virtù della seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018 .
2. Più in particolare, relativamente al ricorso n. 1461/2015, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Milano avverso la cartella di pagamento n. (—), afferente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal 27/08/2009 al 30/03/2010 (revoca della sospensione n. 2009P 21910 del 05/10/2009 ), per un importo complessivo di Euro 875.477,72; si costituiva sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia Nord Spa
2.1. La C.t.p., con sentenza n. 331/36/2012, accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata e compensando le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'ufficio; si costituiva la società contribuente presentando appello incidentale.
2.2. Con sentenza n. 2836/12/2014, depositata in data 27 maggio 2014 , la C.t.r. della Lombardia accoglieva l'appello e, riformando l'operato del giudice di prime cure, confermava la cartella annullata.
2.3. Avverso la sentenza della C.t.r. la S. 03 Sas ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
L'ufficio si è costituito con controricorso mentre Equitalia Nord Spa rimaneva intimata.
3. Relativamente al ricorso n. 31245/2018, l'Agenzia delle Entrate notificava alla S. 03 Sas la cartella di pagamento n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi) per Euro 803.190,576 nonchè Euro 150.163,63 per interessi da ritardata iscrizione a ruolo D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 20.
3.1. La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla C.t.p. di Milano; quest'ultima, con sentenza n. 8472/16, respingeva il ricorso della società.
3.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia, evidenziando, preliminarmente, di aver presentato domanda di rottamazione dell'originaria cartella IRES e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
3.3. La C.t.r., con sentenza n. 3171/12/2018, depositata in data 10 luglio 2018 , accoglieva il gravame della società e dichiarava cessata la materia del contendere.
3.4. Avverso la sentenza della C.t.r. l'ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La S. 03 Sas si è costituita con controricorso mentre la A.A., S. Milano Srl rimaneva intimata.
4. Con riferimento al ricorso n. 9589/2021, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano avverso il silenzio-rifiuto della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, silenzio relativo all'istanza di rimborso D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 68, comma 2, mossa dalla contribuente all'ufficio per ottenere il rimborso della somma di Euro 715.015,00 oltre oneri pari ad Euro 57.200,00, indebitamente corrisposta in virtù della cd. seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018 .
4.1. La C.t.p., con sentenza n. 2806/01/2019 , accoglieva il ricorso della società.
4.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia la quale, con sentenza n. 2655/15/2020 , respingeva il gravame dell'ufficio, confermava la decisione di primo grado e riconosceva il diritto al rimborso della società.
5. Avverso la sentenza della C.t.r., l'ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La S. 03 Sas si è costituita con controricorso mentre la A.A., S. Milano Srl rimaneva intimata.
6. Con ordinanza interlocutoria del 05 maggio 2022, al presente procedimento sono stati riuniti quelli recanti i nn. 31245/2018 e 9589/2021 .
Le cause riunite sono state discusse nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, per la quale sia la contribuente che l'Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Nell'ambito del ricorso n. 1461/2015, con il primo motivo di ricorso, così rubricato "Sulla violazione dell' art. 115 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 " la ricorrente lamenta l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che le modalità di calcolo degli interessi, dovuti ex lege, nonchè il corrispondente importo, erano conosciuti dalla contribuente trattandosi degli stessi importi iscritti a ruolo e poi sospesi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato "Sulla violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 in combinato disposto con la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 " la ricorrente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, per gli stessi aspetti enucleati nel precedente motivo, si è ritenuto legittimo il calcolo degli interessi.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato "Sulla falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 " la ricorrente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata si è rinvenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 2 , il fondamento giuridico della pretesa tributaria laddove tale norma si attaglia ai casi di sospensione in via amministrativa della riscossione mentre la sospensione della cartella in controversia era stata disposta in via giudiziale ossia D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 47.
2. Nell'ambito del ricorso n. 31245/2018, con il primo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 , e art. 2697 c.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 " l'Agenzia lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere a causa dell'intervenuta rottamazione della c.d. cartella IRES senza aver preventivamente accertato i presupposti della definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016 , ex art. 6 ossia il pagamento dell'intero importo e la dichiarazione di rinunzia al ricorso proposto avverso la cartella 2009.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 1 , convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225 , anche in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30 e con art. 39 laddove la Ctr, seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 " l'Agenzia lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere a causa dell'intervenuta rottamazione della c.d. cartella IRES senza aver preventivamente accertato i presupposti della definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016 , ex art. 6.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 in combinato disposto, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ", l'Agenzia lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara, erroneamente, cessata la materia del contendere laddove non si poteva dichiarare estinto il ricorso per mancanza della espressa rinunzia al ricorso.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato "Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 , dei principi generali che possono trarsene, dei principi generali in materia di contenzioso tributario e degli artt. 115 e 295 c.p.c. in combinato disposto, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 1 ", l'Agenzia lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara la cessazione della materia del contendere in assenza di giurisdizione sul punto della Commissione tributaria regionale.
2.4. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 , 29 e 30 , art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. , anche in combinato disposto, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ", l'Agenzia lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si estende il beneficio previsto per gli interessi moratori ad interessi del tutto diversi quali gli interessi di sospensione e, inoltre, perchè non si accertano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
2.5. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato "Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell' art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 ", l'Agenzia lamenta l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non sono dovuti perchè carente la motivazione, sul punto, in cartella.
3. Nell'ambito del ricorso n. 9589/2021, con il primo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225 , laddove la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della cartella 1 comporti la rottamazione della cartella n. 3, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 " l'ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della prima cartella IRES (n. (—)) avesse determinato l'estinzione dell'obbligazione relativa agli importi iscritti a ruolo con la terza cartella a titolo di interessi da sospensione (la n. (—)), con conseguente diritto della contribuente al loro rimborso per la parte corrisposta dopo il 19 aprile 2017, pari a complessivi Euro 715.015,00, oltre oneri di riscossione per Euro 57.200,00.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 1 , convertito in L. n. 225 del 2016 , anche in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30 e con art. 39 laddove la C.t.r., seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 " l'ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che gli interessi di sospensione siano assimilabili agli interessi di mora.
4. Preliminarmente si rileva che i ricorsi, già riuniti con ordinanza interlocutoria 26703/22 , sono stati fissati separatamente; va, pertanto, confermata l'ordinanza interlocutoria n. 26703/22 di riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n. ri 31245/2018 e 9589/2021 .
5. Sempre in via preliminare, va rilevato che per tutte e tre le cartelle la S. 03 s.s. ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016 , ex art. 6 per la cartella IRES di Euro 32.458.036,85, non oggetto di questi contenziosi e per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta rottamazione.
6. Orbene, con riferimento al ricorso n. 1461/2015 che ha per oggetto la cartella n. (—) (cd. prima cartella interessi) recante l'iscrizione a ruolo degli interessi maturati sulle somme richieste con l'originaria cartella IRES n. (—), poi rottamata, risulta espressamente comunicato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, Ufficio I, Milano – che per la cartella n. (—) era intervenuto provvedimento di sgravio n. (—); a fornire tale prova ha provveduto la contribuente depositando la relativa mail.
In proposito, è pacifico che la documentazione condonistica possa essere prodotta in Cassazione sino all'udienza di discussione siccome riguardano la procedibilità ovvero la proseguibilità del giudizio di legittimità ( Cass. Sez. U. 23/09/2014, n. 19980 ).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in considerazione del fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia atteso che, da un lato, la ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso e, dall'altro, l'ufficio finanziario ha comunicato l'avvenuto sgravio con la mail del 3 luglio 2015.
7. Quanto al ricorso n. 31245/2018, avente ad oggetto la cartella n. (—), (cd. seconda cartella interessi) – ossia quella emessa perchè, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell'accoglimento del ricorso avverso la cartella n. (—), (cd. prima cartella interessi) la C.t.r., successivamente, accoglieva l'appello dell'ufficio e, conseguentemente, quest'ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l'importo di Euro 803.190,57 con la cartella appunto n. (—), maggiorato, peraltro, dell'importo di Euro 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 20 maturati sugli interessi da sospensione pari ad Euro. 803.190,57 – valgono le considerazioni che seguono.
7.1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente perchè afferenti tutti alla censura della sentenza della C.t.r. lombarda nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere nonostante il mancato pagamento di tutte le rate, sono infondati perchè, nelle more sono state pagate tutte le rate residue per come provato con le allegazioni documentali depositate dalla contribuente.
7.2. Il quinto ed il sesto motivo, da trattare congiuntamente perchè afferenti la parte della statuizione del giudice di appello laddove ha ritenuto che la rottamazione della cartella IRES ha determinato il venir meno del debito iscritto nella cd. seconda cartella interessi, sono infondati. Invero, questi interessi sono maturati al pari degli interessi di mora sulle medesime somme di cui alla originaria cartella IRES (rottamata ed il dato è indiscusso) nonchè quando S. era già stata messa in mora non avendo tempestivamente versato le somme relative. Inoltre, con riguardo al ruolo di Euro 150.163,63, tale importo costituisce gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 20 maturati sugli interessi da sospensione di Euro 803.190,57, l'esecutività della cui cartella è "travolta" dall'avvenuta definizione dell'originaria cartella IRES n. (—) di Euro 32.458.036,85.
Sotto questo profilo, legittimamente la C.t.r. ha dichiarato che tale cartella veniva meno in forza della definizione agevolata dell'originaria cartella IRES posto che l'importo in questione, benchè indicato come dovuto ai sensi dell'art. 20 cit. non è stato calcolato con riferimento alle somme richieste a titolo d'imposta con la cartella IRES ma con riferimento agli interessi di Euro 803.190,57 richiesti con la seconda cartella interessi; conseguentemente, poichè questo importo non è dovuto, non sono dovuti neppure i suoi accessori.
8. Quanto al ricorso n. 9589/2021 – avente ad oggetto l'istanza di rimborso, D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 68, comma 2, dell'importo versato in pagamento, in via provvisoria, della cartella n. (—) (cd. seconda cartella interessi) in conseguenza della sentenza della C.t.r. lombarda che, in accoglimento dell'appello della Milano 03 Sas afferente alla seconda cartella interessi, chiedeva la restituzione della somma di Euro 715.015,00 oltre oneri di riscossione per Euro 57.200,00 – i due motivi di ricorso sono infondati.
8.1. Invero, il primo motivo, ossia quello con il quale l'Agenzia si duole che la C.t.r. abbia ritenuto che gli effetti la rottamazione della cartella originaria IRES si estendono anche alla cartella n. (—) (cd. seconda cartella interessi), è infondato per le ragioni esplicitate sub 7.2.
8.2. Il secondo motivo è infondato perchè la C.t.r., con una motivazione esauriente ed immune da vizi disciplinari, dato atto che la somma di Euro 150.163,63 era dovuta per interessi maturati dal 25 giugno 2010 (data di consegna del ruolo ad Equitalia) al 25 Febbraio 2015 (data di consegna del nuovo ruolo al concessionario), ha esposto come la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, aveva ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, cancellando il debito, oltre che per l'esazione, anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi. Conseguentemente, ha rilevato come il debito relativo agli interessi a cui si riferiscono le somme richieste con la cartella di cui al rimborso si sia estinto per effetto della rottamazione della originaria cartella IRES alla cui sospensione detti interessi si riconnettono e come le relative somme non siano dovute e vadano rimborsate.
9. In conclusione, va confermata la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n. ri 31245/2018 e 9589/2021 ; va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensate le spese di lite; vanno rigettati i ricorsi n. ri 31245/2018 e 9589/2021 e le spese seguono il principio della soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater .
P.Q.M.
Conferma la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n. ri 31245/2018 e 9589/2021 .
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensa le spese di lite.
Rigetta i ricorsi n. ri 31245/2018 e 9589/2021 e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive Euro 15.000,00, oltre ad Euro 400,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e CPa. come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023
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