Cassazione, sentenza n. 6095 del 01/03/2023

Sentenza n. 6095 del 01/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
6095
Data
01/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva sulla sospensione del rimborso di un credito IVA, che la CTP aveva ritenuto giustificata e la CTR aveva invece escluso per l’esiguità dei crediti erariali, la solidità economica della contribuente e l’insufficiente motivazione dell’atto. L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato tale decisione contestando l’interpretazione della disciplina cautelare. Durante il giudizio di legittimità, tuttavia, l’Amministrazione ha rinunciato al ricorso per il venir meno dei presupposti della sospensione; con l’assenso della contribuente, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese.

Testo della pronuncia

SENTENZA

sul ricorso n. 25784/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (Omissis), in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNILEVER ITALY HOLDINGS Srl , c.f. (Omissis), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sant'Angela Merici, n. 96, presso lo studio dell'avv. Andrea Panzarola, dal quale, unitamente all'avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti, è rappresentata e difesa;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2989/19/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 25.05.2017;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2022 dal Conigliere Dott. Francesco Federici, celebrata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis , convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176 ;

lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Alberto Cardino, che ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Svolgimento del processo

Dalla sentenza e dal ricorso si evince che la società chiese il rimborso di un credito IVA, maturato dalla SAGIT Srl , avente causa della ricorrente, relativo agli anni 2000/2002.

Al silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria seguì la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che con sentenza n. 1564/01/2015 ne rigettò le ragioni, ritenendo giustificata la sospensione del rimborso ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23 . La Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, accolse l'appello della società con sentenza n. 2989/19/2017 . Il giudice regionale non riconobbe la legittimità della sospensione del rimborso, in ragione di crediti, erariali esigui cui si contrapponeva la solidità economica della contribuente. Rilevò inoltre che l'atto, di sospensione fosse peraltro privo di una valida motivazione.

L'Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza con un motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso.

All'esito della udienza pubblica del 25 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa.

L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. .

Motivi della decisione

Con l'unico motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, art. 23, comma 1 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , quanto alla erronea interpretazione della norma.

Preliminarmente deve tuttavia esaminarsi l'istanza di rinuncia al ricorso, depositata dall'Amministrazione finanziaria nelle more del giudizio, sottoscritta per assenso dalla società controricorrente, con compensazione delle spese di lite.

Con la memoria ritualmente depositata l'Agenzia delle Entrate ha infatti dichiarato la cessazione dell'interesse alla prosecuzione della causa, per il venir meno dei presupposti della sospensione del rimborso.

Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. , con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022.

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