Cassazione, sentenza n. 7322 del 13/03/2023
Sentenza n. 7322 del 13/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7322
- Data
- 13/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Due avvisi avevano aumentato la rendita catastale di centrali geotermiche includendo il valore dei pozzi; la commissione regionale li aveva annullati considerando questi ultimi parti inscindibili della miniera. La Cassazione precisa invece che i pozzi appartengono all’impianto produttivo della centrale e, dal 1° gennaio 2016, sono esclusi dalla stima perché funzionali alla produzione di energia, indipendentemente da struttura, dimensioni o infissione al suolo. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rigettato, correggendo la motivazione della decisione impugnata, con compensazione integrale delle spese.
Testo della pronuncia
Enel Green Power Spa ha impugnato, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento del (Omissis), relativi alle proprie centrali di produzione di energia geotermica – avvisi con cui l'Agenzia delle Entrate ha corretto la rendita proposta dal contribuente nel (Omissis) (in un caso da 17.018,00 a 133.000,00 Euro e nel secondo caso da 13.752,00 a 131.000,00 Euro).
2. In primo grado la Commissione provinciale tributaria di Siena ha respinto i ricorsi.
3. Gli appelli della contribuente, riuniti in unico giudizio, sono stati accolti dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, secondo cui la miniera non può formare oggetto di autonoma valutazione catastale ed i pozzi in esame, siano essi di estrazione o di reiniezione, rappresentando un elemento inscindibile della miniera, allo stesso incorporato, sia sotto il profilo fisico, sia sotto quello economico, ne sono parti inscindibili, sottratti, pertanto, alla valutazione catastale.
4. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
5. La contribuente ha resistito con controricorso.
6. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 1 marzo 2023.
7. La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
8. Risulta depositata una memoria della contribuente, che ha richiamato la L. n. 208 del 2015 .
9. L'udienza pubblica del 1 marzo 2023, in virtù della proroga, da parte del D.L. n. 198 del 2022, art. 8 della disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 , comma 8-bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , e del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1 , si è celebrata senza la partecipazione delle parti, in assenza di una loro rituale richiesta.
Motivi della decisione
1. L'Agenzia delle Entrate ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione del R.D. n. 652 del 1939, artt. 4 e 10 del D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies convertito in L. n. 88 del 2005 , nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 , in quanto i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina delle miniere (e, cioè, al R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, comma 1 ) , ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 , (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso).
2. Il motivo deve essere rigettato, in applicazione dell' art. 384 c.p.c. , u.c., che stabilisce che non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto.
3. Occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all'esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 , che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
4. Pure deve evidenziarsi che, secondo le stesse allegazioni dell'Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell'impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827 . Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all'attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile.
5.Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della L. n. 208 del 2016 , il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827 ). Per mera completezza va osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione.
Pertanto, il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, al R.D. n. 1572 del 1931, art. 18 mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell'impianto, alla cui funzione produttiva partecipano. In considerazione della rilevanza della questione, va enunciato il seguente principio di diritto: in materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicchè è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 , che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la novità della questione, che non è ancora oggetto di un orientamento consolidato, come confermato dal necessario intervento di correzione della motivazione, ai sensi dell' art. 384 c.p.c. , u.c. L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ) , nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615 ;).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
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