Cassazione, sentenza n. 7758 del 17/03/2023

Sentenza n. 7758 del 17/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
7758
Data
17/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente domandava la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibili i motivi proposti nella causa sul rimborso IRAP, attribuendo alla Corte l’omessa lettura di un capoverso volto a qualificare la censura come vizio motivazionale. La Cassazione ha rilevato che la decisione precedente aveva esaminato la rubrica, l’illustrazione e la conclusione del motivo, ritenendole complessivamente inidonee a conferirgli sufficiente specificità. Non essendo configurabile un errore materiale o percettivo decisivo, ma una contestazione della valutazione già compiuta, la Corte ha dichiarato inammissibile la revocazione.

Testo della pronuncia

A.A. impugnava davanti alla CTP il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata dallo stesso per gli anni 2006-2009. A fronte della reiezione del ricorso proposto dallo stesso in secondo grado, egli proponeva ricorso in cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia resisteva con controricorso.

2. La sezione sesta di questa Corte, con l'ordinanza di cui si chiede la revocazione, respingeva il ricorso ritenendo l'inammissibilità dei due motivi spiegati, in quanto i mezzi cumulavano generiche indicazioni di vizi senza che gli stessi trovassero poi sufficiente specificazione nella relativa illustrazione, limitandosi in gran parte a trasporre il contenuto dell'atto d'appello, in più – con riguardo al secondo motivo – censurando inammissibilmente e direttamente la motivazione della sentenza di primo grado.

3. Con il ricorso introduttivo della presente controversia il contribuente afferma che la suddetta ordinanza di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 4) , come richiamato dall' art. 391-bis, c.p.c. , con richiesta, in sede rescissoria, di "revocare" la sentenza d'appello nonchè quella di primo grado per "i motivi dedotti nel ricorso relativo al giudizio recante rg. 3506/201". L'Agenzia è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato – ai sensi dell' art. 370 c.p.c. , comma 1 – alcun controricorso (non essendo tale la mera nota di costituzione del 9 agosto 2016, depositata "solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica").

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce che la decisione di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto; quindi, un errore materiale o di svista che suppone l'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulta invece indiscutibilmente esclusa o accertata; errore che sarebbe altresì decisivo. L'errore siffatto consisterebbe nella specie nell'omessa lettura di un capoverso del ricorso, e in particolare dell'illustrazione del primo motivo, dove sarebbe stato specificato che la sentenza d'appello era censurata sotto il profilo della sussistenza di un vizio motivazionale, per cui la conclusione di questa Corte secondo la quale il motivo era inammissibile in quanto non faceva comprendere se la censura attenesse ad un vizio motivazionale ovvero ad una violazione di legge era appunto frutto di un "abbaglio dei sensi" o di una svista.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Ciò che la parte ricorrente imputa è che il Collegio non avrebbe letto, per svista od abbaglio dei sensi, l'ultimo capoverso dell'illustrazione del primo motivo di ricorso.

Deve sottolinearsi che allorchè la Corte valuti sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso, si ha errore meramente percettivo ove esso risulti in modo incontrovertibile dagli atti e sia tale da averla indotta a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

Nella specie la motivazione della sentenza della Corte dimostra l'integrale considerazione del motivo e della relativa illustrazione, avendo essa riportato che la ritenuta indeterminatezza della censura, per non comprendersi se il motivo stesso fosse appuntato su violazione di legge o vizio motivazionale, si ricavava dalla rubrica, dall'illustrazione – che si indica come limitata alla trasposizione del contenuto dell'atto di appello – e dalla parte conclusiva del motivo in cui si legge "l'adita Corte rileverà intuitivamente il grossolano errore in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, visto che il gravame sottendeva specifici motivi di impugnativa".

L'ultimo capoverso, così come il primo e anche il brano sopra riportato dalla stessa Corte, facevano riferimento alla decisione del secondo giudice di ritenere inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, e quindi è escluso dalle stesse espressioni testuali della sentenza la sussistenza del ritenuto "abbaglio" o "svista", avendo infatti la Corte compreso tali riferimenti, richiamandoli e riportandoli nelle sue parti essenziali, peraltro non ritenendoli idonei, alla luce del complesso del motivo, a conferire un livello adeguato di specificità.

2. Nulla per le spese non essendosi costituita l'amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

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