Cassazione, sentenza n. 7990 del 20/03/2023

Sentenza n. 7990 del 20/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
7990
Data
20/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia traeva origine da un accertamento induttivo sul reddito societario; una precedente ordinanza di Cassazione aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per mancata prova della tempestiva spedizione. L’Agenzia ne chiedeva la revocazione, sostenendo che tale prova fosse invece presente negli atti del giudizio regionale. La Corte rileva che la presenza del documento aveva già costituito un punto controverso sul quale la pronuncia impugnata si era espressamente pronunciata: non ricorre pertanto l’errore di fatto revocatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Testo della pronuncia

Con avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti anche "l'Ufficio") rettificò il reddito dichiarato per il 2009 dal Materassificio 2 Torri Srl (d'ora in poi, anche "la società" o "la contribuente"), rilevando una base imponibile di Euro 33.710.

La contribuente impugnò il detto avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Bologna, che accolse il ricorso.

Su appello dell'Ufficio, la C.T.R. dell'Emilia-Romagna riformò la sentenza di prime cure, disattendendo le doglianze della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato in prime cure.

La contribuente propose ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, deducendo, pregiudizialmente, che l'Ufficio non aveva provveduto a depositare presso la C.T.R. prova della data di spedizione del plico contenente l'appello, al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.

In secondo luogo, la contribuente si dolse della violazione della normativa in tema di accertamento induttivo e di connesse sanzioni amministrative.

Con l'ordinanza qui impugnata, questa Corte accolse il motivo di ricorso relativo all'omessa prova in appello, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della tempestività del gravame e, conseguentemente, decidendo nel merito, dichiarò inammissibile l'appello dell'Ufficio.

Avverso l'ordinanza citata in epigrafe l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione, fondato sulla prospettazione dell'errore di fatto in cui sarebbe caduto il Collegio giudicante nell'affermare che agli atti del giudizio di secondo grado non sarebbe stata versata la prova documentale della data di spedizione dell'atto di appello da parte dell'Ufficio.

Nel merito, ed auspicando la revocazione dell'ordinanza impugnata, l'Agenzia delle Entrate ha riproposto le difese contenute nel controricorso depositato nell'ambito dell'originario giudizio di cassazione.

La contribuente si difende con controricorso, chiedendo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile.

Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Risulta dagli atti del giudizio di cassazione presupposto che il fatto della presenza o meno, agli atti del giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., della prova documentale della tempestiva spedizione da parte dell'Ufficio dell'atto di appello avverso la sentenza della C.T.P. ha costituito un "punto controverso" sul quale l'ordinanza qui impugnata si è pronunciata.

Infatti, la questione della esistenza agli atti del giudizio di secondo grado della prova documentale della tempestività della spedizione dell'atto di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate è stata oggetto di un'ordinanza interlocutoria di questa Corte, oltre che delle memorie difensive depositate dalla contribuente.

Orbene, ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , n. 4, richiamato dall' art. 391 bis c.p.c. , comma 1 , la circostanza che l'errore di fatto riguardi un punto sul quale il provvedimento impugnato non si sia pronunciato per dirimere un contrasto (sullo stesso "punto") tra le parti è un requisito di ammissibilità del ricorso per revocazione, ed in tal senso è la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 – 01 ).

Ne deriva l'inammissibilità dell'odierno ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del Materassificio 2 Torri Srl , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro tremila per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad Euro duecento per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

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