Cassazione, sentenza n. 7996 del 20/03/2023
Sentenza n. 7996 del 20/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7996
- Data
- 20/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio relativo a una cartella IRPEF e ILOR, l’Agenzia chiedeva la revocazione della precedente pronuncia che aveva dichiarato tardivo il suo ricorso, invocando una proroga dovuta al mancato funzionamento degli uffici giudiziari. La Cassazione chiarisce che il decreto ministeriale di proroga è un atto amministrativo costitutivo, non soggetto al principio per cui il giudice conosce d’ufficio le norme: spettava quindi alla parte interessata produrlo tempestivamente. Poiché l’Agenzia avrebbe potuto depositarlo nel giudizio originario, il ricorso per revocazione è rigettato, senza esame della fase rescissoria.
Testo della pronuncia
In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di tributi dovuti ai fini Irpef e Ilor per gli anni d'imposta 1995 e 1996, emessa con riferimento ad avvisi di accertamento che il contribuente sosteneva non essergli mai stati notificati, la Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, con sentenza n. 681/21/2010 depositata in data 20/12/2010, rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo irregolare la notifica dei predetti atti impositivi perchè effettuata all'indirizzo (Comune di Niscemi) diverso da quello risultante dalle certificazioni anagrafiche prodotte in giudizio dal contribuente.
2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replicava l'intimato con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto.
3. Con sentenza n. 11653 dell'11 maggio 2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministrazione finanziaria in quanto tardivo, essendo stato spedito a mezzo posta in data 7 febbraio 2012, quando invece il termine di impugnazione della sentenza d'appello, depositata in data 20 dicembre 2010, applicato il termine annuale di cui all' art. 327 c.p.c. , vigente ratione temporis, la sospensione feriale di 46 giorni di cui alla L. n. 742 del 1969 , ante modifica ex D.L. n. 132 del 2014 , convertito, ed il differimento di cui all' art. 155 c.p.c. , commi 4 e 5 , cadendo di sabato il termine ordinario di impugnazione, andava a scadere il giorno di lunedì 6 febbraio 2012.
4. L'Agenzia delle Entrate impugnava per revocazione tale sentenza, deducendo un unico motivo e chiedendo, per la fase rescissoria, l'accoglimento del ricorso proposto avverso la sopra citata sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Replicava con controricorso il solo contribuente, restando intimata l'agente della riscossione.
5. Con ordinanza interlocutoria n. 18783 del 13 luglio 2018, la Sesta Sezione civile di questa Corte, ritenuto procedibile il ricorso in quanto l'Agenzia ricorrente aveva depositato, unitamente al ricorso per revocazione, una copia della sentenza impugnata con l'attestazione di conformità all'originale; ritenuto, altresì, regolarmente costituito il contraddittorio ma non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell' art. 375 c.p.c. , comma 1, nn. 1 e 5 , vigente ratione temporis, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza di questa Sezione.
6. Il controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
che:
1. La questione posta con il motivo di revocazione si incentra sull'erronea supposizione, da parte del Collegio decidente, del fatto del regolare funzionamento nella giornata del 6 febbraio 2012 dell'UNEP presso la Corte di appello di Roma la cui verità sarebbe, invece, esclusa dal decreto del Ministero della giustizia del 08/02/2012 , pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17/02/2012.
2. Sostiene la ricorrente che la Corte non aveva tenuto conto, nell'individuazione del dies ad quem, della "Proroga dei termini per mancato funzionamento degli Uffici giudiziari di Roma Capitale e dei Comuni della Provincia di Roma compresa la Corte di Cassazione" disposta con decreto del Ministro della Giustizia del giorno 08/02/2012 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17/02/2012, come tale conoscibile d'ufficio da questa Corte; fatto che, peraltro, non aveva formato oggetto di discussione tra le parti.
3. Per la fase rescissoria la ricorrente propone due motivi.
4. Con il primo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , per avere i giudici di appello travalicato i limiti della domanda originariamente proposta dal contribuente, di omessa notifica degli avvisi di accertamento, "introducendo nel processo una causa petendi (e cioè sulla nullità della effettuata notifica L. n. 890 del 1982 , ex art. 8, comma 3, degli atti impositivi presupposti) e un tema di indagine (il domicilio fiscale del contribuente alla data del 19.12.2002)" (ricorso, pag. 3) del tutto nuovi e non rilevabili d'ufficio.
5. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3 , per avere i giudici di appello ritenuto vincolante per l'amministrazione finanziaria, ai fini della notifica degli atti impositivi, la nuova residenza anagrafica del contribuente e non, invece, il domicilio fiscale indicato dal contribuente nelle dichiarazioni reddituali, in assenza, peraltro, della comunicazione prevista dalla citata disposizione.
6. Il ricorso per revocazione è infondato.
7. E' principio giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui "La proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza, cagionata dal mancato funzionamento degli uffici giudiziari, trova il suo referente normativo del D.Lgs. n. 437 del 1948, artt. 1 e 2 ; il decreto ministeriale adottato in attuazione di detta normativa è un atto amministrativo costitutivo, che ha la funzione di accertare e constatare discrezionalmente l'evento eccezionale che ha provocato la chiusura degli uffici giudiziari e stabilirne la durata, sicchè ad esso non è applicabile il principio "iura novit curia" e spetta alla parte interessata l'onere di produrlo in giudizio, senza che detta produzione sia suscettibile di equipollenti" (Cass. n. 15100 del 2018 che richiama Cass. 20.8.2004 n. 16354 , Cass. 14.7.2006 n. 15976 , e, precedentemente Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073 , Cass. 24 marzo 1999, n. 5043 , richiamate da Cass. 16354/2004 cit., nonchè, con riferimento a decreti del Ministero delle Finanze per la proroga dei termini per gli adempimenti in materia di imposte e tasse e dei termini processuali, Cass. 26.1.2004 n. 1287 , Cass. 31.3.2008 n. 8205 , Cass. 15.7.2009 n. 16436 ; v. anche Cass., Sez. U., n. 9941 del 2009).
8. E', quindi, errata la tesi di parte ricorrente secondo cui la proroga disposta con il sopra citato decreto ministeriale sarebbe rilevabile d'ufficio.
9. Ciò posto, con riferimento al caso esaminato va altresì osservato che il decreto ministeriale cui si fa riferimento è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 40 del 17/02/2012, ovvero in data di molto antecedente a quella del 20 gennaio 2017 di discussione in pubblica udienza, alla presenza peraltro del difensore della parte pubblica, del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate e poi dichiarato inammissibile per tardività. La ricorrente era, quindi, nelle condizioni di produrre il decreto ministeriale in detta udienza ed avrebbe dovuto provvedervi ai sensi dell' art. 372 c.p.c. , trattandosi di documento rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso che, peraltro, le era stato eccepito dalla controricorrente con l'atto di costituzione in giudizio.
10. Il rigetto del ricorso per revocazione preclude, ovviamente, il passaggio alla fase rescissoria ed il conseguente esame dei motivi di ricorso originariamente proposti.
11. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento nei confronti del solo controricorrente A.A. delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nulla dovendo disporsi nei confronti dell'intimata Serit Sicilia Spa , sia per avere la stessa posizione processuale della ricorrente, sia perchè rimasta intimata.
12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
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