Cassazione, sentenza n. 8673 del 27/03/2023

Sentenza n. 8673 del 27/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
8673
Data
27/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento aveva disconosciuto a un’associazione sportiva dilettantistica il regime fiscale agevolato, contestando lo svolgimento di attività commerciale; la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato le riprese IRES, IVA e IRAP. Esaminando gli atti, la Cassazione ha però accertato che le notifiche postali dell’appello non erano andate a buon fine perché il destinatario era risultato sconosciuto. Poiché il giudizio non poteva proseguire in appello, la Corte ha accolto il motivo processuale, assorbito le questioni tributarie di merito e cassato senza rinvio.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 5896/9/2016 depositata in data 11/10/2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 5944/60/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo della G&G Sport Associazione Sportiva Dilettantistica, avverso l'avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP oltre accessori relativo all'anno di imposta 2006.

2. Le riprese, integralmente confermate dal giudice d'appello, traevano origine da una verifica involgente plurimi anni di imposta tra cui quello oggetto della presente controversia, da cui emergeva l'esercizio di attività commerciale da parte della contribuente e l'assenza dei requisiti per la fruizione del regime agevolativo proprio delle associazioni sportive dilettantistiche ex art. 148 TUIR . 3. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, che illustra con memoria, mentre l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. E' stata disposta l'acquisizione del fascicolo di merito.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , si prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l'omessa notificazione dell'atto di appello ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 , art. 20, comma 1 , art. 16, commi 2 e 3 .

La seconda censura, agli effetti dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , prospetta l'omesso esame dell'illegittimità dell'avviso di accertamento, per insufficienza della motivazione sul punto, con violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3 , e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 , e del diritto di difesa ( art. 24 Cost. ).

Il terzo mezzo di impugnazione, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , deduce l'omesso esame dell'illegittimità dell'accertamento e della sentenza impugnata per insufficienza delle prove offerte nell'accerta-mento per dimostrare i caratteri di commercialità e di impresa con finalità lucrativa della G&G A.S.D. sulla base dei quali è stato disconosciuto in capo alla contribuente il trattamento fiscale previsto per le Associazioni Sportive.

Con il quarto motivo, ai fini dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , si lamenta l'omesso esame dell'illegittimità dell'accertamento e della sentenza impugnata per violazione dei principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di associazioni sportive e conseguente regime fiscale applicabile (sentenze della Cassazione n. 4147/2013, n. 8623/2012, n. 11456/2010).

Il quinto mezzo, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , censura l'omesso esame del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della contribuente.

Il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l'infondatezza della pretesa impositiva per inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'esercizio dell'attività di impresa e la falsa applicazione del combinato disposto dell' art. 2082 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 1 .

Con il settimo motivo, in rapporto all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , viene prospettato l'omesso esame dell'infondatezza della ricostruzione del reddito di impresa.

5. Il primo motivo, logicamente precedente ogni altro, è fondato con assorbimento delle restanti censure. Si rammenta che nel processo tributario è inammissibile l'appello proposto con un atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale ove, nel termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicchè la sentenza di appello che, non rilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello, nè la Corte di cassazione potrebbe tenere conto della eventuale produzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità ( Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10322 del 12/04/2019, Rv. 653654 – 01 ).

5.1. Il Collegio ha rilevato che l'Agenzia in controricorso non dà evidenza di aver prodotto in giudizio la copia delle cartoline di ricevimento dell'appello, bensì riproduce solo le attestazioni di cancelleria. In presenza di denuncia di "error in procedendo" la Corte ha ritenuto necessario esaminare il fascicolo del merito e, dalla verifica degli atti, emerge che effettivamente l'appellante ha ottenuto in data 19.11.2015 la ricevuta del deposito delle notifiche dell'atto di appello, ma, esaminandone il contenuto, si evince che non sono andate a buon fine perchè sia al primo indirizzo (ultimi numeri della raccomandata: 473-3) che al secondo (ultimi numeri della raccomandata: 472-2) il destinatario della notifica è risultato sconosciuto, con conseguente mancato utile recapito dell'atto di appello.

6. L'accoglimento del primo motivo determina da solo la nullità della sentenza di appello, con conseguente assorbimento delle restanti censure. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio perchè il giudizio non poteva essere proseguito, e le spese di lite sono compensate per i gradi di merito, in ragione della natura processuale della decisione e del mancato svolgimento di difese da parte contribuente in grado di appello, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza, e sono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio;

compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna l'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso spese borsuali, IVA e CPA Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023.

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