Cassazione, sentenza n. 9371 del 05/04/2023

Sentenza n. 9371 del 05/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
9371
Data
05/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una banca chiedeva il rimborso dell’IRAP versata senza dedurre quote pregresse di svalutazione dei crediti, sostenendo che l’abrogazione della relativa disciplina non avesse efficacia retroattiva; i giudici di merito avevano accolto la domanda. L’Agenzia delle entrate ha rinunciato al ricorso per cassazione, manifestando il sopravvenuto difetto d’interesse. La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione, senza esaminare il merito della questione sulla deducibilità e sul quantum del rimborso, e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo della pronuncia

Il giudizio ha per oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall'Agenzia delle entrate sull'istanza di rimborso di parte dell'Irap versata dalla Banca Antonveneta Spa (poi incorporata dalla banca Monte dei Paschi di Siena Spa , attuale ricorrente) per le annualità d'imposta dal 2005 al 2008.

Sosteneva infatti la contribuente istante che l'abrogazione (ad opera del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, art. 2, comma 2 , convertito nella L. 30 luglio 2004, n. 191 ) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 6, comma 1, lett. n) , non fosse retroattiva e non comportasse, pertanto, l'indeducibilità, ai fini Irap, delle quote ("noni") di svalutazione su crediti, di competenza di anni d'imposta precedenti al 2005 (2000, 2002, 2003 e 2004), già consentita, alle banche e ad altri enti e società finanziari, dalla norma abrogata e da attuarsi soltanto in parte nel periodo d'imposta n cui la svalutazione era stata effettuata, e per il residuo nella misura frazionata di nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione per ciascun esercizio. Pertanto, la contribuente, avendo effettuato versamenti Irap, relativi ai periodi d'imposta dal 2005 al 2008, al lordo delle quote deducibili di svalutazioni di crediti operate in bilancio negli esercizi precedenti al 2005 (cd. "noni pregressi"), avanzava domanda di rimborso dell'eccedenza pagata.

2. L'adita Commissione tributaria provinciale di Firenze ha accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate.

3. L'Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso; il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta "violazione o falsa applicazione della L. 22 luglio 2000, n. 212, art. 3 ; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, lett. n) ed art. 11-bis ; D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2 ; D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 106, comma 3 ; in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 .

Non ha quindi errato il giudice d'appello nel respingere, sul punto, l'appello erariale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per il difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova del quantum spettante alla contribuente a titolo di rimborso.

3. Deve darsi atto che l'Agenzia ricorrente ha depositato in via telematica, il 3 marzo 2023, atto con il quale ha rinunciato al ricorso.

Pur se non notificato alla controparte (che comunque ne ha potuto avere conoscenza per effetto della produzione nel fascicolo telematico e che comunque nulla ha dedotto al riguardo, non producendo memoria), l'atto in questione esprime comunque inequivocabilmente il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente rispetto alla decisione del ricorso, comportando pertanto la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione della carenza d'interesse, che ha precluso l'esame del merito della complessa questione controversa.

P.Q.M.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.