Cassazione, sentenza n. 9439 del 05/04/2023

Sentenza n. 9439 del 05/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
9439
Data
05/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle entrate aveva sospeso un rimborso IVA mediante fermo amministrativo, invocando propri crediti ancora controversi relativi ad altre annualità; i giudici di merito avevano annullato la misura perché tali crediti non erano certi, liquidi ed esigibili. La Cassazione chiarisce che il fermo è una misura cautelare di autotutela, utilizzabile anche per rimborsi IVA sulla base del solo fumus della ragione creditoria, senza necessità del periculum in mora né della definitiva esigibilità. Accolto il ricorso erariale, la sentenza è cassata e il ricorso originario della contribuente rigettato.

Testo della pronuncia

Con provvedimento di fermo amministrativo R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , ex art. 69 prot. n. 145967/2014, notificato in data 14 novembre 2014, l'Agenzia delle entrate sospendeva il rimborso IVA (di Euro 460.000,00 oltre interessi), relativo all'anno d'imposta 2013, nei confronti della (Omissis) Srl , in ragione della pendenza, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno dei ricorsi proposti dalla predetta società avverso i seguenti avvisi di accertamento: a) n. (Omissis) per l'anno d'imposta (Omissis); b) n. (Omissis) per l'anno d'imposta (Omissis); c) n. (Omissis) per l'anno d'imposta (Omissis); d) n. (Omissis) per l'anno d'imposta (Omissis); e) n. (Omissis) per l'anno d'imposta (Omissis).

Al momento della notificazione del provvedimento di fermo amministrativo, gli avvisi di accertamento suddetti erano stati annullati con sentenza della C.T.R. della Campania – sezione staccata di Napoli n. 7857/09/2014, depositata in data 18 settembre 2014, ma avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione n. 26337/2014 R.G., depositato in data 20 novembre 2014.

2. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo la (Omissis) Srl proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la quale, con sentenza n. 3300/14/2015, depositata il 30 giugno 2015, lo accoglieva, annullando l'atto in questione.

3. Interposto gravame dall'Ufficio la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 8105/02/2017, pronunciata il 29 giugno 2017 e depositata in segreteria il 3 ottobre 2017, rigettava l'appello, compensando le spese.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento (Omissis) Srl in liquidazione, fallimento dichiarato nelle more del giudizio di appello.

5. All'udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 .

Motivi della decisione

6. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3).

Rileva, in particolare, la ricorrente che, ai fini della sospensione del pagamento di un credito per rimborso d'imposta, non sono necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria, potendo, il fermo amministrativo, essere legittimamente applicato fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'Erario.

7. Il motivo è fondato.

La C.T.R. ha confermato l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo in ordine al rimborso IVA spettante alla società contribuente, in quanto il controcredito vantato dall'A.F., essendo sub judice, era privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.

Deve tuttavia osservarsi che il provvedimento di sospensione del pagamento (c.d. fermo amministrativo), previsto dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è espressione del potere di autotutela della p.A. a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia (o pretenda di avere) nei confronti del suo creditore e, avendo portata generale, in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive), può essere legittimamente applicato anche ai rimborsi IVA, fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario (Cass. 12 marzo 2021, n. 6985; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25893; Cass. 28 marzo 2014, n. 7320).

Invero, il provvedimento di sospensione del pagamento in questione costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della p.A., rivolto a sospendere un eventuale pagamento dovuto in presenza di una "ragione di credito" della stessa p.A., a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l'Amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti del suo creditore, e la sua adozione richiede soltanto il fumus boni iuris della ragione di credito vantata dall'Amministrazione, restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi legittimo il diniego di un rimborso IVA da parte dell'A.F., in dipendenza dell'adozione di un provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione – come avviene nel caso di specie – della pendenza di controversia tra le parti su rettifiche e accertamenti relative ad altre annualità d'imposta (Cass. 5 maggio 2011, n. 9853).

8. Il ricorso deve quindi essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente.

9. Le spese di giudizio della fase di legittimità devono essere poste a carico della controricorrente soccombente, con compensazione, invece, delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla (Omissis) Srl (ora Curatela del Fallimento (Omissis) Srl in liquidazione).

Compensa le spese dei gradi di merito, e condanna la Curatela del Fallimento (Omissis) Srl alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

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