Cassazione, sentenza n. 9792 del 12/04/2023

Sentenza n. 9792 del 12/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
9792
Data
12/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava ingiunzioni per contributi di bonifica relativi al 2008 e 2009, annullate nei gradi di merito per mancata prova del perimetro di contribuenza e del beneficio per l’immobile. Il Consorzio aveva contestato tale ricostruzione e la distribuzione dell’onere probatorio, ma durante il giudizio di cassazione ha rinunciato al ricorso dopo una composizione transattiva. La Corte non esamina quindi il merito delle censure, dichiara estinto il processo e compensa le spese, senza applicare l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

Il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno propone quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'illegittimità degli avvisi di ingiunzione con i quali è stato richiesto all'avv. A.A. il pagamento del contributo di bonifica per le annualità di imposta 2008 e 2009; la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: – il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio relativo alla produzione del decreto ministeriale contenente la delimitazione del cd. perimetro di contribuenza, non essendo sufficiente la semplice produzione del Piano di classifica per il riparto della contribuenza; – ai sensi di quanto disposto dalla L. 13 febbraio 1933, n. 215, la delimitazione del perimetro di contribuenza è un'attività ulteriore rispetto alla classificazione dei comprensori di bonifica; – la presunzione del beneficio non riguarda tutti gli immobili inclusi nel comprensorio, ma solo quelli compresi nel perimetro di contribuenza; nella specie il Consorzio non ha prodotto nè indicato il perimetro di contribuenza.

Il controricorrente si è costituito con controricorso.

Il P. G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO. 2.Con il primo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 36, comma 2, n. 4); art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c..

Si duole che la sentenza impugnata confermi apoditticamente la motivazione dei giudici di prime cure, senza una approfondita disamina logica e giuridica dei motivi di appello. Il mero rinvio alla decisione di primo grado laddove afferma che il perimetro di contribuenza non può coincidere col piano di classifica, non ha affatto esplicitato le ragioni giuridiche poste a fondamento di siffatto argomentare.

Lamenta, inoltre, il vizio di extrapetizione per avere il decidente travisato il motivo di ricorso proposto dal contribuente che lamentava la coincidenza del perimetro di contribuenza e non del piano di classifica.

3.Con il secondo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 2697 c.c. , del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 3 e art. 17, comma 1 , nonchè della della L.R. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, art. 15, comma 2 e art. 16. Riprendendo le motivazioni espresse nel primo motivo, contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale il perimetro di contribuenza non può coincidere col piano di classifica.

Assume che il citato art. 15 stabilisce solo che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato nell'ambito del comprensorio consortile, il che significa solo che il perimetro non può estendersi oltre il comprensorio e non anche che non possa corrispondere alla sua estensione; il che risulta confermato dalle linee guida della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 che ha abrogato la precedente normativa e che espressamente prevede che il perimetro di contribuenza è l'area amministrativa coincidente o interna al comprensorio di bonifica.

Deduce altresì che il perimetro di contribuenza risulta approvato con Delib. Consiglio dei delegati 25 febbraio 1983, n. 1/I/83 e con Delib. Giunta Provinciale di PISA 27 marzo 1984, n. 546. Coincidente col piano di classifica, deducendo che il primo è soltanto la cartografia allegata al piano predetto, che comprende gli immobili che ricevono i benefici come individuati dal piano di classifica.

4. Con il terzo e quarto motivo si prospetta la violazione delle norme in punto di distribuzione dell'onere della prova e segnatamente la violazione dell'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3; nonchè la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4; per avere ritenuto sulla base delle contestazioni del sign. A.A., che l'onere di provare il beneficio diretto per il fondo gravava sul Consorzio, il quale aveva invece dimostrato che il fondo era incluso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, di talchè, in assenza di specifica contestazione in ordine al Piano di classifica, l'onere di provare l'assenza di benefici per la proprietà incombeva sul contribuente.

5. Con il quarto motivo denuncia nuovamente il vizio di extrapetizione assumendo che il sign. A.A. non aveva affatto contestato il Piano di classifica neppure in via incidentale.

6. L'ultimo strumento di ricorso reca il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5; per avere i giudici territoriali trascurato di esaminare il piano di classifica, il perimetro di contribuenza e la relazione peritale allegata nel giudizio di primo grado (doc. nn. 7 e n. 10 allegati all'atto di costituzione davanti alla CTP di Pisa).

7. Con atto del 15.02.2023, il difensore del Consorzio Di Bonifica 4 Basso Valdarno dichiarava di rinunciare al ricorso, munito di procura speciale, essendo intervenuta una composizione transattiva della controversia; tale atto è sottoscritto digitalmente dal difensore della società ricorrente; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss. c.p.c..

In via preliminare, con riguardo all'esito del presente giudizio, deve essere rilevata la incidenza della rinuncia, in quanto il legislatore di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391 c.p.c. , comma 2 per il quale il ricorrente può (e non più deve) essere condannato alle spese, ha avallato l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione della rinuncia, che prevale quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto ad altre forme decisionali (in termini Cass. 26.7.2008 n. 19154; Cass. 7.11.2008 n. 26850; Cass. 28.12.2009 n. 27425).

La fattispecie in esame, in relazione al suddetto profilo, è disciplinata dall'art. 390 c.p.c. , nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 75, comma 2 , ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge ( L. 9 agosto 2013, n. 98 , entrata in vigore il 21.8.2013). Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c. la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. del 9.03.1990, n. 1923; Cass. del 05/05/2011, n. 9857; Cass. del 21/06/2016, n. 12743; Cass. del 22/05/2019, n. 13923); l'accettazione rileva solo ai fini delle spese (Cass. del 29.07.2014, n. 17187).

Nel caso de quo, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. , vigente ratione temporis, per compensare le spese processuali, in considerazione del comportamento delle parti che sono giunte ad una soluzione stragiudiziale della controversia.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica." (vedi Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass. del 27/04/2018, n. 10198; Cass. del 07/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Dichiara la compensazione delle spese di lite.

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