Cassazione, sentenza n. 9941 del 13/04/2023
Sentenza n. 9941 del 13/04/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9941
- Data
- 13/04/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava avvisi TARSU per il 2005-2007, emessi dal Comune per l’omessa dichiarazione di un immobile commerciale, rispetto ai quali la contribuente sosteneva di produrre rifiuti speciali sottratti alla privativa comunale. Dopo che il giudice di rinvio aveva riconosciuto la debenza del tributo, in Cassazione la contribuente ha documentato l’accettazione della definizione agevolata e il pagamento delle somme richieste. La Corte, rilevata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Testo della pronuncia
La Zeronovanta Srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento TARSU (anni dal 2005 al 2007) – emesso in relazione all'omessa dichiarazione del fabbricato adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Messina all'interno del "(Omissis)" – sul presupposto che nell'immobile oggetto di imposizione si producevano rifiuti speciali e, in quanto sottratti alla privativa comunale, non erano soggetti al pagamento del tributo richiesto.
2. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina (CTR) n. 3949/27/2014, depositata il 18/12/2014, rigettava l'appello del Comune di Messina, applicando il giudicato esterno intervenuto tra lo stesso Comune ed altro consorziato del medesimo centro commerciale di cui era parte anche la Zeronovanta Srl con il quale si era stabilita la non debenza del tributo.
3. Con ordinanza n. 18889 del 26.9.2016 questa Corte accoglieva il ricorso del Comune di Messina e, per l'effetto, disponeva il rinvio alla CTR del procedimento sul rilievo dell'inestensibilità del giudicato esterno intervenuto tra soggetti diversi dalle parti in causa.
4. La CTR con la sentenza n. 3643/2/2018, depositata il 10/9/2018, a seguito della riassunzione del giudizio, accoglieva l'appello del Comune di Messina e, per l'effetto, affermava la debenza del tributo richiesto assumendo all'uopo rilievo, da un lato, gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, dall'altro, la mancata dichiarazione del contribuente volta ad ottenere l'esenzione di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3 .
5. Avverso tale sentenza la Zeronovanta Srl propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
6. Il Comune di Messina non si è costituito.
7. In prossimità dell'udienza pubblica la contribuente ha depositato nota con la quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuta definizione agevolata, D.L. n. 119 del 2018 , ex art. 3.
Motivi della decisione
1. In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3 avendo la Riscossione Sicilia Spa accettato la relativa istanza di definizione agevolata e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall'Amministrazione finanziaria. E', pertanto, possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
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