Cassazione, sentenza n. 10376 del 18/04/2023
Sentenza n. 10376 del 18/04/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10376
- Data
- 18/04/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un avviso di liquidazione fondato sulla rendita attribuita a un’unità immobiliare risultante dalla fusione di due appartamenti, deducendo l’omessa preventiva notificazione e carenze nella motivazione del classamento. La Cassazione ha affermato che, quando sia stato richiesto il sistema automatico di determinazione della base imponibile per un immobile non ancora censito, la rendita non deve essere previamente notificata e può essere contestata impugnando l’avviso, nei confronti dell’ufficio competente sul classamento. Ha inoltre escluso, per i motivi esaminati, una motivazione meramente apparente; il dispositivo finale non è presente nel testo fornito.
Testo della pronuncia
A.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 4187/2018, depositata il 9.10.2012, affidato a sei motivi, illustrati nelle memorie difensive depositate in prossimità dell'udienza, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l'appello proposto avverso la decisione di primo grado, di rigetto del ricorso del contribuente avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione; avviso notificato dal Comune di Milano per le annualità 2009-2011 ed emesso il 13 ottobre 1994 a seguito dell'attribuzione da parte dell'Ufficio del territorio della rendita catastale dell'immobile, fondata sulla base della dichiarazione presentata dal dante causa del ricorrente, con la quale era stata richiesta, nell'anno 1988, la fusione di due appartamenti confinanti accatastati in fl. (Omissis), mappale (Omissis) (entrambi in cat. A/2 cl. 5).
Il Giudice di appello, in particolare, ha osservato come la dedotta necessità della preventiva notifica della rendita fosse adempimento da ritenersi superato essendo applicabile, nella fattispecie, la L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, avendo entrambi i contraenti richiesto nell'atto di trasferimento immobiliare, di avvalersi del sistema di determinazione della base imponibile, fatto non oggetto di contestazione.
I giudici territoriali hanno disatteso altresì la doglianza concernente la carenza motivazionale dell'atto di attribuzione della rendita all'unità immobiliare, essendo questa conseguente alla istanza di fusione delle due unità immobiliari, di consistenza inferiore, indicate nel mappale come sub 12 e sub 13, da cui si originava l'unità indicata come sub 43, il cui classamento veniva impugnato dal contribuente.
La Regionale ha statuito, in particolare, che l'Ufficio ha attribuito per la prima volta la rendita alla nuova unità immobiliare, mai precedentemente accatastata e originata dalla fusione sopra descritta.
L'Agenzia delle Entrate replica con controricorso.
Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso per cassazione.
Motivi della decisione
2. La prima censura rubricata "violazione del D.L. 22 febbraio 1988, n. 77, artt. 11 e 12 nonchè della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 della L. 18 agosto 2000, n. 242, art. 74, comma 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7 " deduce la necessità della preventiva notificazione dell'attribuzione della rendita catastale, criticando la sentenza impugnata per aver escluso l'obbligo della previa notifica dell'atto attributivo della rendita, ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 , sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità, rimasta minoritaria, seconda la quale l'atto di classamento deve essere notificato ai sensi del D.L. citato, art. 11, commi 3 e 4. Con la medesima doglianza, si lamenta la carenza motivazionale dell'atto di classamento, tant'è che il ricorrente aveva dovuto impugnare l'atto sulla base della mera annotazione in Catasto di un atto dell'Agenzia rimasto ignoto.
3. Il secondo strumento di ricorso lamenta specificamente il vizio di motivazione apparente in relazione alla rigettata doglianza relativa all'omessa motivazione dell'atto di "riclassamento" ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4), con violazione dell'art. 132 c.p.c. , nonchè ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) per violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 18 agosto 2000, n. 242, art. 74 nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7 ; per essere la motivazione della Regionale "incongrua ed illogica", laddove ha affermato che l'attribuzione della rendita era stata originata dalla richiesta di variazione catastale per fusione di unità immobiliari, mentre, secondo l'assunto del sign. A.A., la fusione fisica era preesistente alla denuncia di variazione del 16.04.1986 per fusione dei sub 12 e 13 e nessuna variazione materiale era conseguita successivamente alla denuncia ed alla compravendita. Con la conseguente illogicità dell'argomentazione secondo la quale la nuova unità immobiliare "non poteva avere le caratteristiche delle precedenti due unità sia per quanto concerne gli accessori che la superficie".
4. Il terzo motivo lamenta vizio di "rimotivazione dell'atto amministrativo catastale" operata dalla CTR con violazione delle medesime norme citate con i primi due mezzi; per avere la decisione d'appello ricostruito una propria motivazione dell'atto di riclassamento impugnato dal ricorrente, potere che la normativa citata riconosce esclusivamente agli uffici dell'amministrazione finanziaria.
In particolare, si nega la fondatezza della tesi giurisprudenziale secondo la quale l'atto soddisfa l'obbligo di motivazione ogni volta che il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ribadendo l'onere dell'amministrazione di motivazione dell'atto impugnato.
5. Con il quarto strumento di ricorso si prospetta l'omesso esame della domanda diretta ad accertare la natura meramente catastale e non fisica della fusione delle unità immobiliari sub 12 e sub 13, con violazione dell'art. 112 c.p.c. , ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4); per aver il giudice di appello trascurato di esaminare le allegazioni e la documentazione prodotta già con il ricorso in primo grado (quali le planimetrie e le denunce di variazione del 19.09.1987 e dell'11 luglio 1988), dalla quale era inferibile l'indivisibilità dell'unica unità immobiliare avendo i due immobili due accessi diversi, uno diretto sull'ascensore condominiale, senza accesso alle scale, e l'altro con accesso sulle scale condominiali.
6. Il quinto motivo si incentra sul vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) e n. 4), per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonchè dell'art. 2697 c.c. e del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1149, art. 75; per avere i giudici territoriali trascurato di esaminare la domanda con la quale si chiedeva l'attribuzione della categoria A/2, classe 5 secondo la prassi valutativa dell'ufficio nella microzona B06 del Comune di Milano nelle aree dei fogli catastali (Omissis), (Omissis). In altri termini, la Regionale avrebbe omesso di valutare i documenti dal ricorrente prodotti, consistenti nelle visure storiche dei classamenti in concreto operati o comunque accettati dall'ufficio dall'anno 1986 all'anno 2017 per unità immobiliari simili e comparabili situate nella medesima microzona.
7. Denuncia inoltre, con il sesto mezzo, il vizio di motivazione apparente (paragrafo 3.6) per l'attribuzione della categoria A/1, nonchè la violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 dip. Att. c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3) e 4), per violazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, comma 2, in quanto i giudici di appello non avrebbero considerato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, le qualità costruttive, tecnologiche, di rifinitura e la dotazione di impianti e di servizi di livello superiore a quello standard, limitandosi ad affermare che la qualificazione dell'abitazione come signorile o popolare costituisce il portato di un apprezzamento di fatto riferibile a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche che sono pure mutevoli nel tempo. A riprova della correttezza della lettura offerta, il ricorrente trascrive il contenuto della Circolare n. 5 del 14.03.1992 che individua i criteri per determinare la categoria A/1, descrivendo nuovamente le caratteristiche della propria abitazione oggetto della attribuzione della rendita catastale. Deduce ancora la violazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, comma 2 il quale stabilisce come data di riferimento per la valutazione delle caratteristiche del fabbricato cui tale unità appartiene la data del classamento, sostenendo che l'atto di classamento non può assumere come presupposti di fatto elementi aggiunti successivamente all'epoca dell'adozione dell'atto stesso, nè può far riferimento a norme entrate in vigore successivamente all'accatastamento.
9. Con il settimo motivo si prospetta l'omessa dichiarazione di inammissibilità della produzione documentale per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32 , ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere i giudici territoriali omesso di dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'ufficio in data 26 gennaio 2018, vale a dire 16 giorni prima della udienza di trattazione tenutasi il 21 maggio 2018.
10. Infine il contribuente censura la sentenza impugnata per omesso esame della domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , comma 3, al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata in relazione al comportamento processuale dell'ufficio ex art. 112 c.p.c. , ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4.
11. La prima censura è priva di pregio.
La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui, qualora il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 , convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 , in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, il certificato di attribuzione della rendita catastale non dev'essere comunicato o notificato al contribuente, il quale può sempre contestarlo nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, evocando in giudizio non già l'Agenzia delle Entrate, ma l'Ufficio Tecnico Erariale, al quale spetta la legittimazione passiva in ordine alla controversia riguardante l'atto di classamento (Cass. 15/12/2017, n. 30162; Cass. del 3.05.2012, n. 19126; Cass. 17/03/2008 n. 7107; Cass. 8/5/2003 n. 12973).
L'atto di liquidazione dell'imposta comunale, conseguente alla procedura per l'attribuzione della rendita catastale, la L. n. 154 del 1988 , ex art. 12, non costituisce, infatti, un atto di imposizione o di irrogazione di sanzione, bensì è un atto che si limita ad applicare un'imposta per il valore del bene calcolato senza alcuna discrezionalità, ma sulla base dell'assegnazione della rendita catastale operata dall'UTE. 12. Il secondo motivo, in quanto ha ad oggetto la asserita carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione relativamente al deficit motivazionale dell'atto di attribuzione di rendita catastale, non può trovare ingresso, atteso che la sentenza sviluppa compiutamente il percorso logico che ha condotto i giudici di appello ad affermare l'adeguatezza motivazionale dell'atto attributivo della rendita catastale.
Nè la carenza o apparenza della motivazione o la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. può essere ridotta alla mancata trascrizione ed alla mancata risposta ad una delle difese della parte. Difatti, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4 e dall'art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico giuridica che lasci tra Spa rire il percorso argomentativo seguito (Cass. del 14/02/2020, n. 3819, Rv. 656925 – 02).
Dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 88, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile alla sentenza impugnata, in quanto pubblicata successivamente alla data dell'11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa-, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una "regula juris" che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra premessa (in fatto)- conseguenza (in diritto) che deve giustificare il decisum.
Rimane quindi estranea al vizio di legittimità "riformato", tanto la censura di contraddittorietà della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di insufficienza dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della "res litigiosa", ovvero di non avere considerato elementi costituenti fatti secondari che -se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia- erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.
La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) , convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante "Misure urgenti per la crescita del Paese"), che ha sostituito l'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell'11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. , comma 6, ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (cfr. Sez. U, Sentenza del 07/04/2014, n. 8053; id. Sez. U, Sentenza del 22/09/2014, n. 19881; id. Sez. 3, Sentenza del 10/06/2016, n. 11892; Cass. del 12.10.2017, n. 23940; Cass. del 25.09.2018, n. 22598).
Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia "minima costituzionale" è censurabile per omessa osservanza dell'obbligo di motivazione affermato dall'art. 111 Cost. , comma 6, e dall'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 (v. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).
12.1 Nel caso in esame la motivazione non si pone al di sotto del " minimo costituzionale", in quanto risulta idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, avendo il decidente chiarito che dalla documentazione prodotta dal medesimo contribuente, l'attribuzione della rendita era conseguita alle plurime denunce di variazione per fusione delle due unità immobiliari contigue e che la rettifica della rendita era stata annotata negli atti catastali, in base al sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 che trova applicazione in caso di trasferimento di un immobile privo di rendita catastale. Escludendo, peraltro la rilevanza, nella fattispecie, del disposto dell'art. 11 invocato dal ricorrente, che concerne una differente ipotesi, vale a dire quella inerente dichiarazioni delle parti in caso di variazioni e aggiornamenti catastali in rapporto.
12.2. La censura reitera, inoltre, l'eccezione di carente motivazione dell'avviso senza considerare che quest'ultimo interveniva all'esito di una procedura attivata dalla parte privata – che rappresentava la fusione di due unità immobiliari contigue -, vale a dire all'esito di una procedura partecipata, in cui la rendita, come emerge dalla stessa narrativa del ricorrente, venne dall'ufficio attribuita all'esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto emergenti dalla dichiarazione (presentata per la fusione), senza immutazione o contestazione circa lo stato dei luoghi così come descritto dalla richiedente l'attribuzione della rendita.
Dalla stessa sentenza gravata emerge che l'ufficio ha fondato l'attribuzione della rendita sulla base dei medesimi elementi indicati dal proprietario nella denuncia di variazione, vale a dire la fusione delle due unità immobiliari, come emerge dall'annotazione catastale e dalle stessa documentazione prodotta dal ricorrente (v. dichiarazioni di variazione), il quale, solo ex post, a distanza di anni, vorrebbe confinare l'unione delle due unità immobiliari a mera fusione catastale e non anche materiale; circostanza che, seppure corrispondesse alla reale situazione prospettata dal contribuente, non inciderebbe sulla valutazione della rendita attribuita dall'amministrazione finanziaria ad un'unica unità immobiliare che, in quanto originata dalla fusione catastale di due immobili (cui erano attribuite diverse rendite catastali), presenta necessariamente caratteristiche "catastali" difformi dalle unità preesistenti (quanto meno per superficie e consistenza). Del resto, come emerge dalla sentenza di primo grado, l'immobile oggetto della compravendita veniva identificato con riferimento alla denuncia di variazione dell'11.07.1988, nella quale il sub 37, mediante fusione e frazionamento con la porzione A del vecchio sub 23, dava origine all'attuale sub 43.
L'attribuzione della rendita sulla base di una procedura partecipata rende applicabile il fermo indirizzo interpretativo di legittimità, in tema di Docfa, secondo il quale (Cass. n. 31809/18 ed innumerevoli altre): "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA – nell'ipotesi concreta a seguito di dichiarazione di variazione del privato – l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso". Analogamente si afferma che "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (tra le tante: Cass., Sez. 6"-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5", 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6"5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6"-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5", 24 febbraio 2021, n. 4955; 20508 del 24 giugno 2022).
12.3 Al rigetto del secondo motivo, consegue l'assorbimento del terzo, avendo la CTR delibato in merito alla congruità della motivazione, valutando la documentazione prodotta dal medesimo contribuente e l'annotazione catastale che fa riferimento alla rendita attribuita in ragione della variazione per fusione denunciata dal proprietario.
13. Il quarto e quinto motivo non superano il vaglio di ammissibilità.
Con essi, il ricorrente lamenta, sotto l'egida dell'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4), l'omesso esame di un fatto storico – vale a dire, la natura meramente catastale e non fisica della fusione, peraltro, esclusa espressamente dalla CTR, nonchè dei classamenti delle unità comparabili – omissione che avrebbe dovuto denunciare ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, precluso tuttavia dal principio per cui nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal comma 5 dell'art. 348 ter c.p.c. – applicabile ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 , ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012) – il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014, cit.). Dal ricorso introduttivo e dal controricorso oltre che dalla stessa sentenza impugnata risulta che entrambe le decisioni di merito hanno fondato il rigetto del ricorso sulla base delle medesime argomentazioni (vale a dire l'insussistenza dell'obbligo della notificazione dell'atto attributivo della rendita e l'adeguatezza della motivazione risultante dall'annotazione catastale).
14. Parimenti inammissibile è il sesto motivo. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Invece, i motivi all'esame finiscono con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice, fondata sulla documentazione prodotta e sulle caratteristiche del cespite.
I giudici territoriali hanno indicato non solo i principi di legittimità applicati nel caso di specie, ma anche la Circolare dell'amministrazione finanziaria n. 5 del 14 marzo 1992, indicando chiaramente le caratteristiche dell'immobile che corroborano la legittimità del classamento dell'Ufficio.
15. Analogamente la censura relativa al tardivo deposito della documentazione in grado d'appello – circostanza contestata dall'Agenzia – non può trovare accoglimento, non avendo il contribuente indicato la natura dei documenti depositati e la loro decisività ai fini del convincimento del giudice d'appello. Al rigetto delle censure esaminate consegue l'assorbimento anche dell'ultimo motivo, relativo alla istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. , comma 3.
In conclusione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
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