Cassazione, sentenza n. 10884 del 24/04/2023
Sentenza n. 10884 del 24/04/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10884
- Data
- 24/04/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava il rimborso convenzionale relativo a compensi per servizi, sostenendo che il certificato britannico non provasse l’effettiva tassazione del reddito e che mancassero elementi sul rapporto con il fotografo. La Cassazione considera sufficiente il certificato di residenza fiscale ai fini delle condizioni documentali previste dalla convenzione Italia-Regno Unito e precisa che la sua idoneità, già valutata dal giudice di merito, non integra omesso esame di un fatto storico. Poiché la natura del reddito non era stata discussa nel merito e gli ulteriori rilievi non superano tali accertamenti, il ricorso è respinto.
Testo della pronuncia
Con il primo motivo l'Agenzia deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, in quanto i giudici d'appello avrebbero omesso di accertare, nonostante le allegazioni sul punto della difesa erariale, se il certificato contenesse o meno l'attestazione circa l'avvenuta tassazione del reddito nel Regno Unito.
1.1. Il motivo è inammissibile, poichè l'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (da ultimo Cass. 26/04/2022, n. 13024). Orbene nella specie il documento, costituito dal certificato rilasciato dall'autorità fiscale britannica, è certamente stato esaminato dalla CTR, come emerge inequivocabilmente dalla sentenza, mentre la sua interpretazione o la sua idoneità non attengono al vizio di omesso esame dello stesso.
2. Con il secondo motivo l'Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 della convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni, e dell'art. 2697 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. Asserisce infatti la difesa erariale che la CTR avrebbe ritenuto sufficiente il certificato prodotto, quando invece la genericità dello stesso non avrebbe consentito di configurare l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla contribuente.
2.1. Il motivo è infondato.
La valutazione delle prove è stata oggetto di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non più oggetto di riesame in sede di legittimità.
D'altronde la stessa difesa erariale dà atto del fatto che il certificato afferma come la "società è residente nel Regno Unito ai fini fiscali per il periodo di imposta 2011". Orbene il modello di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), in attuazione del quale è stata firmata a Pallanza, il 21 ottobre 1988 (poi ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329 ), la convenzione italo-britannica in tema di doppia imposizione, stabilisce all'art. 4 che l'espressione "residente in uno stato contraente" designa ogni persona al quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato ("is liable to tax"), e nel relativo commentario si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza ("The article is intended to define the meaning of term "Resident of a contracting state" and to solve cases of double residences"), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale.
Le stesse indicazioni dell'Agenzia sono in tal senso "L'autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l'Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell'esonero o dell'aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall'Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d'imposta ovvero alla data di rilascio dell'Attestato.
Laddove l'Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell'Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile" e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall'Agenzia per i residenti fiscali in Italia (cfr. Agenzia Entrate prot. n. 2013/84404).
Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29, comma 2, della richiamata convenzione di Pallanza, con speciale riferimento alla necessità di allegare all'istanza di rimborso "un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso".
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 14 e 17, della suddetta Convenzione di Pallanza, e 2697, 29 della convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni, e 2697, c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.
L'Agenzia deduce infatti come la mancanza del contratto di lavoro intercorso tra il fotografo e la società A.A. Spa , non consentirebbe di individuare la natura del rapporto stesso e del relativo reddito, per cui la CTR non poteva anche per tal verso ritenere assolto l'onere probatorio.
3.1. La tipologia del reddito non risulta essere discussa in sede di merito, ed è presupposta nella sentenza d'appello come riferita alla prestazione di servizi dalla contribuente alla Ferragamo Spa . Il riferimento, contenuto al termine della sentenza, al fatto che "Peraltro, non vi è stato alcun rapporto contrattuale tra il fotografo e la società committente", da un lato non denuncia alcuna carenza probatoria (ma semmai un accertamento effettuato), e dall'altro si riferisce evidentemente all'assenza di rapporti diretti fra la Ferragamo Spa e il fotografo (del cui nome in realtà l'Agenzia aveva discusso in sede d'appello), posto che tali rapporti erano con la contribuente Production Club.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697, c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.
In particolare, l'Agenzia fa riferimento alla non coincidenza del nome del fotografo indicato in fattura rispetto a quello indicato dalla ricorrente.
4.1. Il motivo è assorbito dalla rejezione del precedente.
5. Il ricorso dev'essere dunque respinto. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte privata.
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
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