Cassazione, sentenza n. 13095 del 12/05/2023
Sentenza n. 13095 del 12/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13095
- Data
- 12/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva sugli accertamenti ICI 2007-2011 relativi al valore venale di un’area edificabile e sulle conseguenti sanzioni. La Commissione regionale aveva confermato la pretesa, salvo applicare il cumulo giuridico, valorizzando una perizia e prezzi risultanti da alienazioni e ritenendo non vincolanti i valori comunali, poiché la contribuente li aveva autonomamente ridotti per un’edilizia convenzionata giudicata insussistente; aveva inoltre attribuito all’incorporante le obbligazioni sanzionatorie dell’incorporata. La Cassazione non ha vagliato queste statuizioni: preso atto della rinuncia conseguente all’accordo transattivo e della sua accettazione, ha dichiarato estinto il processo, compreso il ricorso incidentale, compensando le spese.
Testo della pronuncia
p. 1. La T. Marmi Spa ha proposto tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi – salvo che in punto cumulo giuridico delle sanzioni – gli avvisi di accertamento Ici 2007/2011 notificatile dal Comune di Monteriggioni in relazione ad un'area edificabile di circa 50.000 m2, con volumetria complessiva pari a 41.000 m3 a destinazione di edilizia residenziale; area, denominata "Fornacelle", alla quale gli avvisi in questione avevano attribuito, sulla base di taluni successivi atti di alienazione parziale e di una perizia tecnico-estimativa, un valore venale di Euro 400,00 a mc. a fronte di un valore dichiarato nel 2003 dalla società di circa 13 Euro a mc..
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
– diversamente da quanto ravvisato dai primi giudici (che avevano ritenuto preclusa all'Amministrazione la potestà di accertamento, stante il pagamento dell'imposta negli anni in questione, da parte della società, in ragione dello stesso valore venale di Euro 150,00 per mc. come indicato nelle delibere di Giunta) il comune non era vincolato ai valori di mercato tabellarmente indicati, D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, lett. g) per le annualità in questione (art. 5 del Regolamento Comunale Ici), dal momento che questi valori non erano stati osservati dalla società perchè unilateralmente abbattuti del 30% per edilizia convenzionata, nonostante che quest'ultima ipotesi si realizzasse solo in caso di intervento D.P.R. n. 380 del 2001, ex artt. 17 e 18 (con vincoli limitativi sul prezzo di cessione e sui canoni di locazione delle costruzioni edificate in convenzione), fattispecie qui non ricorrente;
– erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto l'identità tra valore tabellare e valore posto a base del pagamento Ici, avendo infatti la società versato in ragione di Euro 105,00/mc. a fronte di un valore tabellare di 150,00/mc;
– gli avvisi impugnati erano adeguatamente motivati perchè spiegavano esattamente le ragioni della pretesa e si basavano, oltre che sulla perizia allegata, anche su altri fattori, "quali il valore dell'area dichiarato dalla società negli atti di compravendita stipulati negli anni, che è risultato enormemente superiore a quello sulla cui base la stessa ha pagato l'Ici";
– contrariamente a quanto eccepito dalla società, non si era formato alcun giudicato interno parziale in ordine alle sanzioni, dal momento che il Comune appellante aveva gravato la sentenza di primo grado nella sua interezza, dunque sia in punto entità dell'imposta dovuta, sia in punto sanzioni pecuniarie;
– queste ultime dovevano essere pagate dalla Tosco Marmi Spa anche se relative a condotte della società Fornacelle Srl , essendo stata quest'ultima dalla prima incorporata (nel 2010) con conseguente assunzione di tutte le relative obbligazioni, anche di natura sanzionatoria D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 15;
– fondata era tuttavia la tesi della società contribuente (appellante incidentale) circa i presupposti dell'applicazione del cumulo giuridico obbligatorio D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12 tra le sanzioni pecuniarie relative alle diverse annualità d'imposta.
Resiste con controricorso il Comune di Monteriggioni, il quale formula anche un motivo di ricorso incidentale.
p. 2. La società ricorrente ha depositato memoria 10 marzo 2023 con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo le parti definito transattivamente la lite con accordo risalente al 27 novembre 2017, a spese compensate.
Il Comune di Monteriggioni ha accettato la rinuncia, così come concordata; con ciò ritenendosi cessata la materia del contendere anche con riguardo al ricorso incidentale da esso proposto in punto sanzioni.
Vista la rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria riunitasi, il 5 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2023
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