Cassazione, sentenza n. 13296 del 15/05/2023
Sentenza n. 13296 del 15/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13296
- Data
- 15/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva l’imposta di registro liquidata sulla vendita di un terreno; dopo il rigetto nei due gradi di merito, la società aveva proposto ricorso per cassazione. Avendo successivamente dichiarato di aver definito in via agevolata la lite, corrisposto l’importo dovuto e rinunciato al ricorso, la Cassazione ha rilevato che la rinuncia produce l’estinzione anche senza accettazione della controparte. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensato integralmente le spese tra le parti costituite ed escluso il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da A.A. S.A.S. di B.B. & C. avverso la sentenza n. 4/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di liquidazione n. (—), con cui l'Agenzia della Entrate aveva determinato nella somma di 128.264,00 Euro, oltre accessori, l'imposta di registro sulla vendita del bene immobile (terreno) del 20 ottobre 2010 a rogito del notaio F.F., registrato a Busto Arstizio il 15 novembre 2020 (serie 1T n. (—)).
2. Avverso tale sentenza la suindicata società proponeva ricorso per cassazione, notificato il 5/11 gennaio 2016 all'Agenzia delle Entrate, nonchè a C.C., D.D. ed E.E., formulando sei motivi di impugnazione.
3. Solo l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato in data 11 febbraio 2020, restando le altre parti intimate.
4. con nota depositata in data 4 febbraio 2022 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rappresentando di aver dato corso alla definizione agevolata della lite e di aver corrisposto il relativo importo;
5. Con la memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. del 13 febbraio 2023 detta richiesta è stata ribadita.
Motivi della decisione
1. Il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
2. La predetta rinuncia risulta sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente.
Non osta al suindicato esito del giudizio la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente costituita, alla quale la dichiarazione di rinuncia è stata notificata.
Per costante giurisprudenza, infatti, "la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140)" (così Cass., Sez. U. civ., 30 novembre 2021, n. 3755).
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti costituite, in ragione della mancata opposizione da parte dell'Agenzia alla relativa richiesta avanzata dalla ricorrente con la menzionata dichiarazione.
4. Non ricorrono, infine, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151).
P.Q.M.
la Corte, letto l'art. 391 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2023
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