Cassazione, sentenza n. 13909 del 19/05/2023

Sentenza n. 13909 del 19/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
13909
Data
19/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un’impresa del settore bancario chiedeva il rimborso dell’addizionale IRES dell’8,5% applicata per il 2013, contestandone la compatibilità costituzionale ed europea e la legittimità dell’adozione mediante decreto-legge. La Cassazione ha escluso sia il vizio di motivazione della decisione di merito sia l’irragionevolezza del prelievo temporaneo, richiamando la capacità contributiva specificamente individuata nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio alla Corte di giustizia e ritenuto legittimo l’impiego della decretazione d’urgenza, rigettando il ricorso.

Testo della pronuncia

La contribuente Banca F. Spa impugnava il silenzio rifiuto posto dall'ufficio alla sua richiesta di rimborso dell'addizionale Ires pari all'otto, 5% applicata per il periodo d'imposta 2013 a carico dei soggetti appartenenti ai settori bancario, finanziario e assicurativo in base al D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2. I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente che ricorre quindi per Cassazione svolgendo due articolati motivi, cui replica l'avvocatura generale dello Stato con tempestivo contro ricorso.

Motivi della decisione

Vengono proposti due articolati motivi.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, nella sostanza lamentando che non siano stati presi in esame i variegati profili della vicenda.

Dall'esame della sentenza impugnata non emergono omissioni di accertamento in fatto, essendo incontroverso che la contribuente è imprenditore afferente al comparto creditizio/finanziario, riducendosi la controversia alla portata e rilevanza costituzionale dell'imposizione straordinaria Ires disposta con il menzionato D.L. n. 133 del 2013, su cui la sentenza in scrutinio si è ampiamente confrontata.

Più in generale, occorre ricordare che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass. V, n. 24313/2018).

La sentenza qui in scrutinio si pone ben al di sopra di tale "minimo costituzionale", donde il primo motivo è infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2, anche con riferimento agli artt. 3, 53, 41, 47 e 77 della Carta repubblicana, nella sostanza contestando sub a) il principio di capacità contributiva e, sub b), la decretazione d'urgenza in tale materia. Conclude per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

La questione è già stata oggetto di decisioni di questa Corte (da ultimo Cass. T., n. 10165/2023), cui si intende qui dare continuità, non offrendo il ricorso motivi nuovi per discostarsene Occorre premettere che il D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2, prevede: "2. In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 77 è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3, del suddetto testo unico".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 288 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2, (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella L. 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e art. 77 Cost., comma 2, ed in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..

2.1 Nell'ampia motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, il Giudice delle leggi, in relazione all'imposta oggetto di causa, afferma che "la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata – la quale, nonostante l'espressa qualifica come "addizionale", è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata – che in via straordinaria e temporanea ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Il contesto – che ridimensiona l'impatto dell'intervento fiscale censurato – e la sua transitorietà escludono infatti che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un'imposta finalizzata a fornire copertura, per l'anno 2013, a una operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'IMU. Il conseguente spostamento della fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato una irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi – sostenuta da non irragionevoli motivi di politica redistributiva – rientra nella discrezionalità del legislatore, la verifica della non arbitrarietà della misura dell'imposizione va sviluppata all'interno della considerazione di una revisione di sistema". Successivamente, con l'ordinanza n. 165 del 2021, la Corte costituzionale, trovandosi ad esaminare nuovamente la questione, ha richiamato la sentenza n. 288/2019 citata, laddove si afferma che "il presupposto dell'addizionale non attiene nè alla sussistenza di extraprofitti, nè alla elevata liquidità "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi".

2.2 Invero, la Consulta rileva che "non appare in sè censurabile (…) che il legislatore abbia assunto come presupposto dell'imposizione l'appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di capacità contributiva, dati i connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda; del resto, in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica "(sentenza n. 288 del 2019, richiamata nell'ordinanza n. 165 del 2021).

2.3. Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, non si ravvisa neanche alcuna incompatibilità della disciplina in esame con la normativa Europea – per il verso solo tangenzialmente posta nella controversia qui all'esame – rientrando nella discrezionalità del legislatore la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi determinati, qualora la scelta non sia irragionevole e sia giustificata da principi solidaristici.

Nel caso di specie, come rilevato nelle citate pronunce dalla Corte costituzionale, il legislatore, in un periodo di crisi del settore industriale, ha individuato in capo agli enti creditizi e finanziari, nella Banca d'Italia e nelle società di assicurazione, attese le caratteristiche dell'attività svolta ed il contesto operativo, uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, che giustificava l'ulteriore onere fiscale.

La sovraimposta sull'Ires, invero, rientra in un settore di competenza dei singoli Stati membri dell'Unione ed il temporaneo incremento dell'imposta sui redditi delle società residenti o che hanno stabile organizzazione in Italia non crea una discriminazione in favore delle società non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, in quanto non vi è un'aliquota unitaria di riferimento e bisogna tener conto della peculiarità delle legislazioni nazionali "non armonizzate".

Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione, nè ha attuato un trattamento discriminatorio in danno delle società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad Ires, appartenenti ai settori specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva.

Nel caso di specie, si deve escludere che, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, vi sia un vantaggio per talune imprese e non per altre appartenenti allo stesso settore commerciale o che vi sia una discriminazione tra soggetti che si trovino in un'analoga situazione fattuale e giuridica.

2.4 Non deve, dunque, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto, come chiarito da quest'ultima, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato al rinvio pregiudiziale, salvo che "la corretta applicazione del diritto comunitario (possa) imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata" (Corte giustizia, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, EU:C:1982:335; v. anche Corte giustizia, 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332; Corte giustizia, 27 marzo 1980, Denkavit, C-61/79, EU:C:1980:100; Corte giustizia, 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78; Corte giustizia, 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506.Tali criteri sono stati ulteriormente precisati dalla più recente sentenza della CGUE, 6 ottobre 2021, in causa C/561-19, nel senso che il giudice di ultima istanza, a fronte dell'iniziativa delle parti, conserva la propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesi di cui alla sentenza Cilfit).

3. Nè può essere accolto il secondo profilo del secondo motivo, laddove contesta la legittimità di disporre con decreto legge in siffatta materia.

Occorre preliminarmente osservare che il D.L. n. 133 del 2013 è stato convertito con L. n. 5 del 2014 che diviene quindi l'unica fonte a regolare la materia, contenendo in sè la citata disposizione relativa al prelievo straordinario Ires sugli intermediari finanziari qualificati.

Peraltro, la riserva di legge in materia tributaria non è violata dall'adozione di atti aventi forza di legge, quali i decreti-legge ed i decreti legislativi delegati che, pacificamente, dispongono in materia tributaria. Parimenti, le esigenze di tutela del bilancio statale, nel rispetto dei parametri costituzionali e degli obblighi Euro unitari, richiedono interventi repentini e di immediata efficacia, proprio per evitare che nel termine di vacatio legis i loro effetti possano essere vanificati.

Anche il secondo profilo del secondo motivo non può trovare accoglimento.

In conclusione, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in Euro ventimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2023

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