Cassazione, sentenza n. 14973 del 29/05/2023

Sentenza n. 14973 del 29/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
14973
Data
29/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava un accertamento induttivo di maggiori redditi d’impresa e il diniego della definizione agevolata richiesta con pagamento del cinque per cento. La Corte ha confermato il diniego, poiché l’accoglimento in primo grado della sola domanda subordinata di rideterminazione mediante studi di settore comportava soccombenza parziale, non totale, dell’Agenzia. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione contro la valutazione d’inidoneità dei parametri presuntivi: la censura non coglieva la ragione della decisione regionale, fondata sulla loro mancata adeguatezza alla concreta realtà aziendale. Sono stati quindi rigettati entrambi i ricorsi, con spese compensate.

Testo della pronuncia

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a A.A. due avvisi di accertamento con i quali, relativamente all'anno di imposta 2010, aveva contestato maggiori redditi di impresa rispetto a quelli dichiarati; avverso l'atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia; l'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: il ricorso al metodo induttivo ai fini della determinazione delle percentuali di ricarico per la determinazione del maggiore reddito non dichiarato non poteva prescindere dalla verifica della realtà aziendale nella quale si era svolta l'attività di impresa; la pretesa dell'amministrazione finanziaria si era basata su di un brogliaccio nel quale, alla data della verifica, la merce riportata non trovava corrispondenza con la effettiva entità di magazzino, non essendo stata la stessa trascritta e valorizzata sul libro inventari; tale circostanza comportava che i verbalizzanti avevano operato in difformità da quanto previsto dall'art. 2217 c.c., e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, u.c.; per potere ritenere legittima la percentuale di ricarico era necessario fare riferimento ad una serie di elementi di prova presuntiva che tenessero conto della specifica realtà economico-sociale nella quale aveva operato l'impresa, sicchè doveva più correttamente ritenersi che il maggior reddito doveva essere adeguato con l'applicazione degli studi di settore.

Avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La contribuente, con atto del 7 giugno 2019, ha depositato domanda di definizione agevolata relativamente all'avviso di accertamento per cui è causa, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego della definizione agevolata relativamente a quest'ultimo avviso di accertamento.

La contribuente ha quindi proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento di diniego, cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Motivi della decisione

Sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata.

Preliminarmente, va esaminato il ricorso proposto in data 15 giugno 2020 avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata trasmesso in data 28 aprile 2020.

Con il motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata si evidenzia che con il suddetto atto di diniego si era evidenziato che la domanda di definizione non era corretta perchè, avendo il giudice di primo grado solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo della contribuente, la definizione della lite avrebbe dovuto avvenire con il pagamento di un importo pari al quindici per cento del valore della controversia, non risultando corretto, pertanto, il versamento del solo cinque per cento, come invece operato dalla contribuente.

Evidenzia la contribuente che non correttamente l'ufficio ritiene che il giudizio di primo grado si era concluso con una pronuncia di accoglimento parziale della domanda, posto che, anche se la contribuente, in sede di ricorso di primo grado, aveva chiesto, in via principale, l'annullamento dell'accertamento e in via subordinata l'applicazione degli studi di settore, con la pronuncia di primo grado era stata accolta la domanda da essa proposta, sicchè dovrebbe ritenersi che l'Agenzia delle entrate era risultata totalmente soccombente, in quanto l'accertamento era stato ritenuto illegittimo una volta che stata seguita la prospettazione della contribuente, sebbene formulata in via subordinata, di applicazione degli studi di settore ai fini della corretta determinazione del quantum dovuto.

Il motivo è infondato.

Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2 ter, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia.

Pertanto, il pagamento della misura del cinque per cento ai fini della regolarità della domanda di definizione della lite postula che l'Agenzia delle entrate sia risultata totalmente soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

Ai fini della definizione della questione, va quindi verificato se l'Agenzia delle entrate era stata totalmente soccombente nei giudizi di merito.

Va quindi precisato che si ha parziale soccombenza quando la pretesa fatta valere da una delle parti in giudizio non sia stata totalmente accolta dal giudice e ciò si verifica quando la domanda proposta si articola in diverse autonome postulazioni di giudizio e solo talune di esse sono state accolte.

Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto, con il ricorso originario, la domanda di annullamento integrale della pretesa dell'amministrazione finanziaria, sia per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, sia perchè l'atto impositivo era in contrasto con le disposizioni di legge e perchè privo di logicità e solo in via subordinata aveva richiesto che la misura del maggiore reddito fosse adeguata a quella dei ricavi previsti dagli studi di settore.

In sostanza, quel che la parte aveva richiesto, con il ricorso originario era, in via principale, il totale annullamento della pretesa e, in via subordinata, la riduzione della pretesa nel senso del suo adeguamento a quanto risultante dagli studi di settore.

La circostanza che, dunque, il giudice di primo grado ha accolto solo la domanda subordinata, finalizzata ad una riduzione della pretesa, implica il rigetto della domanda principale diretta al totale annullamento della pretesa, sicchè, in questo caso, deve ragionarsi in termini di parziale soccombenza.

Ne consegue che, correttamente, l'Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, non essendo corretta l'autoliquidazione dell'importo dovuto nella misura del cinque per cento che postula, invero, la totale soccombenza dell'amministrazione finanziaria in entrambi i gradi di giudizio, circostanza non riscontrabile nella fattispecie.

Di conseguenza, non può ritenersi che la domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente abbia avuto l'effetto estintivo del processo.

Pertanto, deve procedersi all'esame del motivo di ricorso proposto relativamente alla pretesa fatta valere con il suddetto avviso di accertamento oggetto del contendere.

Sul motivo di ricorso.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della pronuncia censurata, risultando in atti la relativa produzione, come attestato con atto del 3 aprile 2017.

Va altresì disattesa l'ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo di ricorso per essere stato formulato postulando contemporaneamente sia il vizio di violazione che di falsa applicazione di legge che hanno riferimento, in realtà, alle sole violazioni di norme sostanziali, in quanto, al di là delle espressioni utilizzate nella redazione del motivo, è il contenuto dello stesso che costituisce parametro di valutazione della legittima prospettazione delle ragioni di censura.

Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell'art. 2967 c.c., per avere erroneamente ritenuto che la percentuale di ricarico applicata dall'amministrazione finanziaria non era corretta in quanto esorbitante e non supportata da altri elementi di prova presuntiva, quali la qualità della merce acquistata e venduta, gli sconti effettuati nei periodi dei saldi, la ubicazione del punto vendita del negozio, il periodo di maggior vendita della merce.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata.

Il giudice del gravame ha ritenuto che, di per sè soli, i parametri induttivi tenuti in considerazione al fine dell'accertamento dei maggiori ricavi non fossero idonei perchè non adeguati alla realtà economica dell'impresa, esprimendo, in tal modo, un giudizio di mancanza di precisione, concordanza e gravità, essendo necessario che fossero supportati da altri elementi di prova presuntiva.

Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si è trattato di una indicazione di un diverso metodo accertativo da applicare, ma della valutazione della non idoneità dell'elemento di prova presuntivo fatto valere dall'amministrazione finanziaria.

Il passaggio motivazionale della sentenza censurata, quindi, non è stato adeguatamente colto dalla ricorrente con il presente motivo, essendosi invece il giudice del gravame espressamente pronunciato sull'elemento di prova presuntiva con una valutazione di merito in ordine alla sua non idoneità probatoria.

Nè può ragionarsi in ordine alla non corretta applicazione delle regole circa i poteri del giudice del tributario ed alla necessità che lo stesso provveda ad operare ad una motivata valutazione sostitutiva piuttosto che dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento, posto che, invero, nel caso di specie, il giudice del gravame ha ritenuto che i ricavi dovevano essere rideterminati "in applicazione degli studi di settore". Ne consegue il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata nonchè il rigetto del ricorso avverso la sentenza censura, con conseguente compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata nonchè il ricorso avverso la sentenza censurata;

compensa le spese di lite del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2023

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