Cassazione, sentenza n. 15862 del 06/06/2023

Sentenza n. 15862 del 06/06/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
15862
Data
06/06/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli atti relativi ad accise, IRES, IRAP e IVA erano stati notificati alla società prima del decorso di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione; la CTR li aveva ritenuti illegittimi per violazione delle garanzie successive all’accesso. La Cassazione afferma che l’imminente decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione urgente idonea a giustificare l’emissione anticipata, trattandosi di circostanza riconducibile all’organizzazione dell’Amministrazione, responsabile anche dei ritardi della Guardia di Finanza. Il ricorso delle Agenzie fiscali è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese verso la società non costituita.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 1369/19/18 del 14/02/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva gli appelli riuniti proposti da Distillerie I. Srl (oggi Bevande e Liquori Srl , di seguito BL) e da A.A., socio di maggioranza della predetta società, nei confronti della sentenza n. 837/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti nei confronti dell'avviso di pagamento per accise, anno d'imposta (—), emesso nei confronti della società, dell'avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, anno d'imposta (—), emesso nei confronti della società, e dell'avviso di accertamento per IRPEF, anno d'imposta (—), emesso nei confronti del socio.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli atti impositivi erano stati emessi in ragione della mancata registrazione di acquisti intracomunitari di prodotti alcolici e della conseguente rettifica del reddito, con accertamento di maggiori imposte sia a carico della società che del socio di maggioranza per tra Spa renza.

1.2. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello di BL e A.A. evidenziando che gli Uffici fiscali avevano notificato alla società gli atti impositivi ante tempus rispetto alla notificazione del processo verbale di constatazione redatto a seguito dell'accesso presso la sede dell'impresa, con conseguente violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nonchè l'Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponevano ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. A.A. resisteva in giudizio con controricorso mentre BL restava intimata.

4. Con ordinanza del 25/11/2021 questa Corte disponeva la separazione del giudizio nei confronti di A.A., concernente l'avviso di accertamento IRPEF, che veniva dichiarato estinto, da quello nei confronti di BL, concernente l'avviso di pagamento per accise e l'avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, per il quale veniva disposto rinvio a nuovo ruolo.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso ADM e AE deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente omesso di considerare che il mancato rispetto del termine per la notifica degli atti impositivi si giustifica in ragione della vicina decadenza dell'azione accertativa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicchè non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poichè la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale" (Cass. n. 11110 del 06/04/2022; conf. Cass. n. 8749 del 10/04/2018; Cass. n. 5149 del 16/03/2016).

1.3. Nel caso di specie, il motivo addotto dalla difesa erariale per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni è costituito proprio dall'approssimarsi del termine decadenziale dell'azione accertativa. Trattasi, pertanto, di circostanza che non giustifica l'emissione dell'atto impositivo ante tempus.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di BL.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2023

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