Cassazione, sentenza n. 15907 del 06/06/2023

Sentenza n. 15907 del 06/06/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
15907
Data
06/06/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro più avvisi IRES, IRAP e IVA, ritenendolo collettivo e cumulativo tra due società. La Cassazione accerta invece che il giudizio riguardava una sola società, le cause dell’altra essendo state separate, e ritiene legittima sia l’impugnazione congiunta di più atti riferiti al medesimo contribuente sia la successiva restrizione della domanda a una sola annualità. Accolto il primo motivo e respinto quello sulla procura, la sentenza è cassata con rinvio per l’esame del merito relativo all’avviso per il 2005.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 243/01/15 del 09/02/2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), in riforma della sentenza n. 59/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (di seguito CTP) e in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE), dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto da I. Srl ed Incomarbo Immobiliare Srl avverso numerosi avvisi di accertamento notificati alle due società per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010.

1.1. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello di AE evidenziando che il ricorso originariamente proposto dalla due società era cumulativo e collettivo, involgendo distinti soggetti e distinti atti impositivi, ed era, quindi, inammissibile.

2. Incomarbo Srl impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

3. AE e il Ministero dell'economia e delle finanze non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimati.

Motivi della decisione

1. Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del Ministero delle finanze.

1.1. Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l'Agenzia delle dogane, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015).

2. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente contesta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 19 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorso originario sia un ricorso collettivo e cumulativo, dovendo, invece, ritenersi che lo stesso sia stato proposto unicamente da Incomarbo Srl nei confronti del solo avviso di accertamento relativo all'anno 2005.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell'art. 103 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorso tributario non possa essere proposto cumulativamente da più soggetti, ove sia necessario decidere di identiche questioni.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 e dell'art. 104 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione, con lo stesso ricorso, di più atti impositivi.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso ci si duole, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o della falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 27 per avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge.

2.4. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 182 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nel ritenere che la procura speciale in calce al ricorso non sia stata rilasciata da A.A. nella qualità di amministratore unico di I. Srl senza che siano stati richiesti gli opportuni chiarimenti e prescindendo dalla sanatoria della eventuale nullità in ragione della successiva costituzione dell'effettivo legale rappresentante della società.

2.5. Con il sesto motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 38 e 88 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR accolto le specifiche doglianze proposte dalla società contribuente con appello incidentale.

3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei motivi secondo, terzo, quarto e sesto.

3.1. Appare pregiudiziale la corretta interpretazione della sentenza di appello.

Secondo la CTR:

a) Il ricorso originario sarebbe un ricorso cumulativo e collettivo che riguarderebbe posizioni non omogenee. Invero, il ricorso sarebbe stato proposto da soggetti diversi avverso numerosi atti impositivi distinti ed autonomi, tanto che i primi giudici hanno provveduto a separare le cause proposte da Immobiliare Incomarbo Srl da quelle proposte da Incomarbo Srl , che sono state rinviate e decise con separata sentenza.

b) Che si tratterebbe di un ricorso cumulativo e collettivo si ricaverebbe sia dalla intestazione dello stesso, che indica l'impugnazione di diversi avvisi di accertamento, sia dalla procura rilasciata al difensore, che concerne tutti gli avvisi di accertamento in intestazione.

c) La successiva memoria, con la quale Incomarbo Srl avrebbe inteso precisare il contenuto del ricorso così come proposto dalla sola società (e non anche da Incomarbo Immobiliare Srl ), con esclusivo riferimento all'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 conterrebbe una domanda inammissibile in quanto tardiva.

d) La procura rilasciata dall'amministratore di Incomarbo Immobiliare Srl sarebbe inidonea allo scopo, essendo la società in liquidazione.

3.2. Orbene, come correttamente argomentato anche dalla parte ricorrente, l'appello è stato proposto da Incomarbo Srl avverso la sentenza che la CTP ha reso nei confronti di detta società e non anche nei confronti di Immobiliare I. Srl ; e ciò per il semplice fatto che le cause relative a quest'ultima società sono state separatamente decise dal giudice di primo grado.

3.2. Inoltre, la procura originaria è stata regolarmente rilasciata dall'amministratore unico di I. Srl , poi sostituito da altro amministratore che ha rilasciato procura unitamente alla memoria illustrativa. Nessuna procura è stata, invece, rilasciata da I. Immobiliare Srl , sicchè nessuna valida impugnazione ha proposto detta società nel presente giudizio, che riguarda pertanto i soli avvisi di accertamento impugnati da I. Srl

3.3. Le domande originariamente proposte da I. Srl nei confronti di più avvisi di accertamento sono state legittimamente avanzate in un unico contesto, riguardando gli avvisi impugnati la medesima società; successivamente, I. Srl , con la memoria illustrativa, ha altrettanto legittimamente (ciò rientrando nei poteri della parte) ristretto l'oggetto del giudizio all'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, rinunciando in quella sede alle impugnazioni concernenti gli altri avvisi di accertamento (separatamente impugnati).

3.4. Ne consegue che il motivo proposto va accolto, avendo la CTR illegittimamente dichiarato inammissibile l'originario ricorso di Incomarbo Srl Tale statuizione implica l'assorbimento degli ulteriori motivi (secondo, terzo e quarto) riguardanti, sotto diversi profili, la medesima questione nonchè del sesto motivo, che attiene al merito della controversia, non affrontato dalla sentenza impugnata.

4. Il quinto motivo va, invece, dichiarato inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

4.1. La CTR non ha mai ritenuto che A.A. abbia rilasciato procura speciale e impugnato gli avvisi di accertamento in proprio e non per conto della Incomarbo Srl ; invero non è mai stata messa in discussione la volontà del predetto di impugnare in nome e per conto della predetta società.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze; nei confronti di AE va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il quinto, assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito del ricorso proposto da Incomarbo Srl con riferimento all'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze; nei confronti dell'Agenzia delle entrate, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quinto e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2023

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