Cassazione, sentenza n. 18924 del 04/07/2023
Sentenza n. 18924 del 04/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18924
- Data
- 04/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva su quattro avvisi di accertamento per maggiore IVA, annullati in appello; l’Agenzia contestava la necessità di un ulteriore processo verbale per altre annualità e la possibilità che gli errori di aliquota dei fornitori non ricadessero sulla committente. Durante il giudizio, l’Amministrazione ha annullato parzialmente gli avvisi in autotutela e la contribuente ha definito la pretesa residua versando tempestivamente quanto ancora dovuto. La Cassazione dichiara quindi estinto il processo per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l'appello proposto dalla Abbanoa Spa avverso la sentenza emessa dalla CTP di Cagliari che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla predetta contribuente avverso quattro avvisi di accertamento, con cui era stata recuperata maggiore IVA in relazione a diversi anni di imposta.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Con successiva memoria l'Agenzia chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 , del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nel sostenere che l'Ufficio doveva notificare un altro PVC per le ulteriori annualità in cui era accertata la medesima violazione tributaria, rispetto a quella per la quale era stato redatto.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che eventuali errori commessi dalle imprese appaltatrici, che avevano ceduto beni e prestato servizi in favore della contribuente, nell'individuazione della corretta aliquota IVA, non potessero ricadere sulla committente.
3. Con memoria dell'1.06.2021 l'Agenzia delle Entrate chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto, a seguito dell'intervenuta autotutela parziale degli avvisi di accertamento impugnati, la contribuente aveva provveduto alla definizione del D.L. n. 564 del 1994 , ex art. 2-quater, comma 1-sexies, convertito, con modifiche, nella l. n. 656 del 1994 , versando integralmente e tempestivamente gli importi ancora dovuti, come risulta dalla allegata nota della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna.
4. Alla luce di quanto indicato dall'Agenzia ricorrente il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater , comma 1-sexies, conv. con modificazioni in L. n. 656 del 1994 .
6. Poichè il giudizio è stato promosso dall'Agenzia delle Entrate e tenuto conto del suo esito, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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