Cassazione, sentenza n. 19792 del 11/07/2023

Sentenza n. 19792 del 11/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
19792
Data
11/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo l’estinzione per mancata riassunzione del giudizio relativo a un avviso sulla plusvalenza da vendita di terreni, l’Amministrazione aveva notificato una cartella, poi annullata in appello per prescrizione del credito. La Cassazione ha ritenuto definibile la lite ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata: la controversia riguardava ancora la sussistenza della pretesa tributaria e una questione anteriore alla cartella, non un vizio proprio dell’atto di riscossione. Accolto il ricorso contro il diniego dell’Agenzia, il giudizio è stato dichiarato estinto.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 1999, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata da A.A. per effetto della vendita di terreni.

L'atto impositivo è stato impugnato dal contribuente, l'adita Commissione tributaria provinciale di Pavia ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello erariale.

Proposto ricorso per cassazione dall'Amministrazione, questa Corte, con ordinanza del 27 agosto 2009, lo ha accolto cassando con rinvio la sentenza d'appello.

Nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nel termine annuale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 .

L'Amministrazione ha quindi iscritto a ruolo le somme accertate con l'originario atto d'accertamento, emettendo e notificando al contribuente la relativa cartella di pagamento.

Il contribuente ha impugnato la cartella, eccependo che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avrebbe determinato l'estinzione del giudizio e che l'Amministrazione sarebbe decaduta dalla facoltà di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella di pagamento, per violazione dei termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. c) e art. 25 .

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente dall'adita CTP di Pavia, ovvero limitatamente alle sanzioni (per la ritenuta assenza di dolo del contribuente), mentre è stata respinta l'eccezione di decadenza.

Proposti appello principale dall'Agenzia ed appello incidentale del contribuente, l'adita CTR della Lombardia ha rigettato il primo ed accolto il secondo, affermando che la cartella di pagamento impugnata si sarebbe prescritta, in quanto notificata dopo la scadenza del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c) , ed oltre il termine decennale ordinario. In particolare, secondo la CTR, la mancata riassunzione del processo innanzi al giudice del rinvio, con la conseguente estinzione del giudizio, avrebbe escluso l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione, provocata dalla notifica della domanda giudiziale, di cui all'art. 2945 c.c. , comma 2. Pertanto, secondo la CTR, essendo stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine decennale ordinario dalla notifica della domanda giudiziale iniziale, "il debito erariale risulta pertanto prescritto e la cartella di pagamento è da ritenere illegittima".

L'Agenzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza d'appello.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

2. In pendenza del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 convertito, con modifiche, nella L. 17 dicembre 2018, n. 1366 D.L. n. 119 del 2018.

L'Agenzia ha notificato al contribuente il diniego di definizione agevolata, nel quale ha sostenuto che la cartella oggetto della controversia che si vorrebbe definire non è un atto impositivo, ma un atto di mera riscossione.

Con ricorso affidato ad un motivo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, il contribuente ha impugnato innanzi questa Corte l'atto di diniego della lite fiscale pendente.

L'Agenzia ha resistito con ulteriore atto difensivo conseguente al ricorso avverso il diniego.

Il contribuente ha prodotto memoria.

Con ordinanza n. 4032 del 24 novembre 2022, questa Corte ha rinviato questo giudizio a nuovo ruolo, per la trattazione del ricorso nella pubblica udienza, in vista della quale il contribuente ha depositato nuova memoria.

Anche l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e di dichiarare estinto il giudizio.

Motivi della decisione

1. Deve essere innanzitutto trattato il pregiudiziale ricorso del contribuente averso il diniego di definizione agevolata, la cui proposizione innanzi questa Corte è ammissibile.

Al riguardo, deve preliminarmente darsi atto che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 14/09/2021, n. 24652; Cass. 22/01/2021, n. 36037; in termini Cass. 18/10/2021, n. 28598), "il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12 secondo cui "il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia", atteso che la dizione legislativa è chiara nell'attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall'Amministrazione sulla domanda di definizione. L'ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla L. n. 289 del 2002, art. 16 ), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al D.L. n. 98 del 2011, art. 39 , che prevede che l'impugnazione va proposta "dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite" (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). (…) Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in "stretto rapporto di pregiudizialità" rispetto a quella concernente l'atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, "Il condono fiscale….costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata" e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest'ultimo".

1.1. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente censura il diniego della definizione agevolata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 in quanto l'Agenzia avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di specie, la controversia pendente non avrebbe per oggetto un atto impositivo e non sarebbe quindi compresa tra quelle definibili in via agevolata ai sensi del ridetto art. 6, comma 1.

Rileva il Collegio che, come dedotto dal contribuente nelle memorie e dal P.G. nelle sue conclusioni, questa Corte, all'esito di un iter procedimentale e processuale analogo a quello del caso qui sub iudice, con le ordinanze n. 4070 del 9 febbraio 2023 e n. 24460 dell'8 agosto 2022, rese rispettivamente nei confronti di B.B. e di C.C. – entrambe a loro volta comproprietarie del terreno la cui vendita ha generato le plusvalenze immobiliari imputate anche al contribuente A.A.- ha ritenuto definibili gli stessi atti erariali impugnati ed ha accolto i ricorsi di ciascuna delle predette contribuenti avverso i relativi atti di diniego della definizione agevolata, dichiarando estinto ciascun giudizio, con compensazione delle spese.

In particolare, la citata Cass. n. 4070 del 2023 ha così argomentato in motivazione: " Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce un atto definibile ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 perchè l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19 anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. 18298 del 2021). Sul solco di questa pronuncia, si è ammessa, più in generale, la definizione agevolata in caso di impugnazione della cartella di pagamento qualora la medesima sia impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. n. 24460 del 2022). 1.3. Anche nel caso in esame il contenzioso verte ancora sulla sussistenza della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento, discutendosi della prescrizione del credito erariale a seguito della estinzione del precedente giudizio per omessa riassunzione dopo l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione. Si noti, in proposito, che l'Agenzia, con il suo ricorso, deduce proprio l'erronea dichiarazione della prescrizione, sull'assunto della inapplicabilità dell'art. 2495 c.c. , comma 2 e della decorrenza del termine di prescrizione dalla data di estinzione del giudizio. La questione, involgendo fatti precedenti alla notifica della cartella di pagamento, non costituisce un vizio proprio di quest'ultima, sicchè la relativa controversia deve ritenersi definibile ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (e ciò indipendentemente dalla fondatezza nel merito del rilievo)".

Preso atto di tali specifici precedenti di legittimità, pronunziati nei confronti di contribuenti che hanno in comune con il caso sub iudice fattispecie sostanziali e processuali oggettivamente coincidenti, il Collegio accoglie il ricorso del A.A. avverso il diniego di definizione agevolata. Tanto premesso, vista la documentazione depositata dallo stesso contribuente in ordine alla domanda di definizione ed al pagamento dell'unica rata dovuta, non essendo stato comunque dedotto dall'Agenzia alcun ulteriore impedimento alla definizione, va dichiarato estinto il giudizio.

Le spese relative all'impugnazione del diniego si compensano, in considerazione della sopravvenienza dei precedenti citati, mentre quelle relative al giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come per legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata della controversia e dichiara estinto il giudizio.

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