Cassazione, sentenza n. 21618 del 20/07/2023

Sentenza n. 21618 del 20/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
21618
Data
20/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una struttura sanitaria contestava il diniego di rimborso dell’IVA 2009, sostenendo la detraibilità dell’imposta e denunciando la motivazione apparente della decisione d’appello. La Cassazione ritiene invece adeguata la motivazione e ribadisce che, per un soggetto che compie operazioni imponibili ed esenti, il diritto alla detrazione va calcolato mediante pro rata, includendo nel denominatore anche le prestazioni medico-sanitarie esenti. Esclude inoltre la necessità dei richiesti rinvii pregiudiziali e rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello proposto da Casa di Cura Città di Parma avverso la sentenza n. 353/7/15 della Commissione tributaria provinciale di Parma che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IVA 2009.

La CTR, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, osservava in particolare che, escluso ogni contrasto della normativa interna con quella unionale ovvero con la Costituzione, risultava l'infondatezza del credito IVA vantato dalla società contribuente, dovendosi applicare il meccanismo limitativo della detrazione del c.d. pro rata in quanto la contribuente medesima effettuava prestazioni sanitarie esenti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

Va trattato prioritariamente il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente -ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4- si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 61, 132, c.p.c. , poichè la CTR ha motivato la propria pronuncia solo in "apparenza", così mancando l'assolvimento del correlativo obbligo.

La censura è infondata.

Va ribadito che "La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Orbene, è chiaro che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014).

L'apparato argomentativo della sentenza impugnata deve infatti essere valutato nella sua interezza riferendosi univocamente la parte "motiva" a quella "narrativa", sicchè le stesse risultano complementari e come tali esprimono chiaramente la statuizione confermativa del giudice tributario di appello in ordine alla questione dell'insussistenza del credito azionato, per effetto dell'indetraibilità dell'IVA in relazione alle operazioni esenti (nel caso di specie, trattandosi di prestazioni sanitarie).

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, comma 5 , 19 bis , in riferimento all'art. 10. comma 1, stesso decreto, poichè la CTR ha negato il suo diritto di detrazione dell'IVA sulle operazioni esenti e quindi di rimborso del credito correlativo.

Con il terzo motivo -ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5- la ricorrente si duole della carenza illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sua richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ovvero alla Corte costituzionale.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Va rilevato che tra le stesse parti relativamente a questioni identiche rispetto a quelle oggetto dei mezzi in esame questa Corte si è reiteratamente espressa negandone la fondatezza e financo l'ammissibilità (v. sentenze nn. 421-422/2020, ordinanze nn. 21661/2020, 15976/2022).

La giurisprudenza unionale si è infatti esaustivamente espressa in ordine a tali questioni (v. ord. 13 dicembre 2012 , causa C-560/11, Debiasi), affermando che il diritto di detrazione dell'iva riguarda soltanto i beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione.

Di contro, qualora i beni o i servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non essendovi possibilità di riscossione dell'imposta a valle, nemmeno può esservi detrazione dell'imposta a monte.

Ciò in quanto il sistema comune dell'IVA mira a garantire la perfetta neutralità, relativamente al peso economico dell'imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse; il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all'imposizione ai fini iva (in termini, Cass. 1 ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771).

In coerenza con tali affermazioni la citata giurisprudenza unionale ha precisato che, a norma dell'art. 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, dato che le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione, la cifra di affari a esse relativa va inserita nel denominatore della frazione che consente di calcolare il prorata della detrazione.

Di conseguenza il diritto alla detrazione dell'IVA da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti.

Ne deriva l'infondatezza della questione di diritto proposta e la superfluità di un'ulteriore rimessione della medesima questione alla Corte di giustizia, che si riverberano sulla manifesta irrilevanza anche delle censure proposte con riferimento alla violazione del diritto di proprietà della contribuente, con riguardo alla normativa convenzionale della CEDU (vedi, Cass. 26 agosto 2015, n. 17169, punto 8 e, tra le ultime, 19 giugno 2019, n. 16443).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 15.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.