Cassazione, sentenza n. 21688 del 20/07/2023
Sentenza n. 21688 del 20/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21688
- Data
- 20/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva chiesto il rimborso della maggiorazione temporanea dell’accisa sui carburanti, efficace dalle ore 00:00 del giorno in cui il provvedimento direttoriale era stato pubblicato soltanto nel pomeriggio; la CTR aveva accolto la domanda richiamando irretroattività, affidamento e buona fede. Durante il giudizio, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni legislative poste a base del prelievo straordinario. La Cassazione ha riconosciuto efficacia retroattiva a tale pronuncia, ritenendo così privo di base normativa il prelievo e fondata l’istanza di rimborso; ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane e compensato le spese.
Testo della pronuncia
Con determina direttoriale prot. 77579 del 28 giugno 2011 il direttore dell'Agenzia delle dogane, in applicazione della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5 quinquies, disponeva l'aumento delle aliquote del carburante per autotrazione per il periodo dal 28 giugno al 30 giugno 2011. Tale provvedimento veniva pubblicato sul sito dell'agenzia fiscale nel pomeriggio del giorno di emissione, ma veniva dichiarato efficace dalle 00.00 del giorno medesimo.
2. La Kuwait Petroleum Italia Spa (di seguito, Kuwait) mediante istanza di rimborso successivamente richiedeva il differenziale di aliquota versato per il giorno di entrata in vigore del provvedimento agenziale, affermando di non aver potuto esercitare la rivalsa nei confronti dei propri clienti cessionari, essendosi già stabilito il giorno precedente il prezzo di cessione dei prodotti secondo gli accordi contrattuali, al netto di detto aumento temporaneo dell'aliquota dell'accisa.
3. Avverso il diniego -espresso- di rimborso la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in via preliminare sollevando questione di legittimità costituzionale della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5 quinquies, nel merito facendo valere ulteriori vizi dell'atto impugnato.
4. La Commissione tributaria provinciale adita, con sentenza n. 10768/5/14, ritenuta infondata la questione di costituzionalità prospettata, rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente riproponendo le difese di prime cure.
Con sentenza n. 5660/52/15, depositata l'11 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dalla Kuwait Petroleum Italia spa.
La CTR osservava in particolare che il diniego di rimborso oggetto del processo doveva ritenersi illegittimo, sia a causa della retroattività del provvedimento direttoriale, essendo stato emesso alle ore 17.00 del 28 giugno 2011, ma con effetto dalle ore 00.00 dello giorno stesso, rilevandone il contrasto con il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3 , (divieto di retroattività delle leggi tributarie), quale estrinsecazione settoriale del principio più generale di cui all'art. 11 preleggi sia in relazione alle transazioni successive all'ora di pubblicazione del provvedimento direttoriale de quo, poichè tale efficacia doveva considerarsi contrastante con il principio generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10 , risultandone evidente la violazione dei canoni di tutela dell'affidamento e di buona fede da tale disposizione statutaria sanciti.
5. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente, poi illustrato con più memorie.
Con ordinanza in data 27 novembre 2019 questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.
6. All'udienza pubblica del 12 novembre 2020, sentite le parti, il Collegio ha sollevato incidente di costituzionalità in relazione alle disposizioni legislative basanti il prelievo fiscale aggiuntivo/straordinario de quo ( D.L. n. 225 del 2010, art. 2 , comma 2-quater, novellante la L. n. 225 del 1992, art. 5 con l'introduzione del comma 5-quinquies, secondo e terzo periodo), sospendendo il giudizio.
7. Con sentenza n. 245 del 9 dicembre 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di dette disposizioni legislative.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3- l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5 quinquies, L. n. 212 del 2000, art. 3 , art. 11 preleggi, poichè la CTR ha affermato l'illegittimità dell'atto tributario (provvedimento direttoriale generale) presupposto di quello impugnato (diniego di rimborso), nella parte relativa alla sua -affermata- efficacia dalle 00.00 del giorno di emissione (28 giugno 2011), per la violazione della disposizione statutaria evocata, essendo stato emesso (pacificamente) alle ore 17.00 di quel giorno.
Con il secondo motivo l'agenzia fiscale ricorrente critica la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata ossia nella parte in cui ha sancito che anche la quota di maggiorazione di accisa successiva alle ore 17.00 del 28 giugno 2011 (e fino alle ore 24.00) debba essere restituita alla società contribuente come dalla medesima richiesto, chiedendone pertanto -ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3- la cassazione, anche, in parte qua, per la violazione/falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, TUA. In particolare l'Agenzia delle dogane afferma che le questioni inerenti la possibilità di traslazione/rivalsa della maggiorazione dell'accisa non riguardano il rapporto d'imposta, unicamente intercorrente tra l'Ente impositore e l'impresa produttrice/venditrice del prodotto soggetto all'accisa e non implicano quindi l'applicazione dei principi statutari evocati dal giudice tributario di appello a sostegno di questa specifica ratio decidendi.
Con il terzo motivo -ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA, poichè la CTR ha ritenuto ammissibile l'istanza di rimborso de qua, pur non vertendosi in un'ipotesi di "pagamento indebito" dell'accisa sui carburanti.
2. Come sopra rilevato, con sentenza n. 245 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2 , comma 2-quater, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 , nella parte in cui introduce il periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.
Tale pronuncia, con l'efficacia retroattiva tipica che le appartiene, depriva di base normativa il prelievo fiscale aggiuntivo de quo e quindi fonda le correlative istanze di rimborso della società contribuente.
Se ne evidenzia l'infondatezza sia pure postuma del ricorso agenziale.
Nè peraltro ha rilievo nel presente giudizio il successivo intervento legislativo di cui al D.L. n. 59 del 2012, art. 1, comma 1, lett. c , n. 10), non essendo tale disposizione legislativa vigente al tempo dei fatti oggetto del giudizio stesso (28 giugno 2011).
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate, tali da aver provocato addirittura l'intervento del giudice delle leggi, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
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