Cassazione, sentenza n. 21890 del 21/07/2023

Sentenza n. 21890 del 21/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
21890
Data
21/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel recupero di dazi e sanzioni per merci di origine contestata, la società chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato non autosufficiente la censura relativa alla prescrizione. La Cassazione ha riconosciuto l’errore percettivo, poiché dagli atti risultava che la mancata prova dell’inoltro della denuncia penale era stata contestata nei gradi di merito; ha ribadito che la sola astratta configurabilità del reato non prolunga il termine, occorrendo la trasmissione effettiva della notizia di reato prima della scadenza triennale. Revocata l’ordinanza, ha accolto il motivo e cassato con rinvio.

Testo della pronuncia

Con ordinanza n. 34254/2019, depositata il 21 dicembre 2019, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Sirio Srl avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5018/7/2017, depositata il primo dicembre 2017, che aveva accolto l'appello proposto dall'agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 376/5/2015 della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento ed il provvedimento di irrogazione di sanzioni per dazi relativi ad importazioni.

Nel giudizio di legittimità Sirio Srl aveva proposto tre motivi di ricorso e l'agenzia fiscale si era costituita con controricorso.

Avverso detta ordinanza la società contribuente ha proposto ricorso per revocazione deducendo un motivo unico, poi illustrato con una memoria; l'agenzia fiscale è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo dedotto -ex artt. 391-bis c.p.c. , comma 1, art. 395 c.p.c. , n. 4- la ricorrente afferma la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, poichè questa Corte nell'ordinanza impugnata ha basato il rigetto del suo secondo motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 per difetto di specificità (autosufficienza).

Sostiene in particolare la società contribuente che, al contrario di quanto ritenutosi in detta pronuncia, aveva puntualmente specificato i "luoghi" processuali nei quali poneva in evidenza la circostanza controversa della mancata prova della interruzione del termine prescrizionale da parte dell'agenzia fiscale; indi in diritto, che tale "svista" fattuale implicava appunto la sussistenza del denunziato vizio revocatorio.

La censura è fondata.

Occorre premettere in fatto che l'oggetto del processo a quo riguardava un recupero daziario e le relative sanzioni per contestazione sull'origine (cinese invece che svizzera) di merci importate; che, tra gli altri motivi di ricorso contro l'atto impositivo ed il provvedimento sanzionatorio, Sirio Srl aveva dedotto l'intervenuta prescrizione dei diritti doganali e contestato l'affermazione dell'agenzia fiscale di intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale per effetto della presentazione di denunzia penale; che il giudice di appello, in riforma della decisione di prime cure, aveva affermato la sussistenza dell'affermata interruzione della prescrizione sulla base della mera astratta configurabilità dei fatti come illeciti penali, non ponendo la normativa unionale ed interna alcuna altra condizione.

A fronte di tale statuizione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo al riguardo uno specifico motivo, il secondo, con il quale -ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3- denunciava la violazione/falsa applicazione degli artt. 221, Regolamento CEE 2913/1992 (CDC), D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (TULD), poichè la CTR, affermando quanto sopra in punto interruzione della prescrizione, non si era attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, invece consolidata nel senso che è invece necessario che una denunzia penale sia stata effettivamente inoltrata dall'agenzia fiscale all'A.G. nel termine prescrizionale e non oltre.

Nella pronuncia revocanda si è dato atto anzitutto di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale, adducendo e citando precedenti in tal senso; tuttavia si è poi rilevato il difetto di specificità della censura in ordine alla effettiva contestazione in fatto nei gradi di merito della prova della comunicazione della denunzia all'A.G. da parte dell'agenzia fiscale, anche nella considerazione che di tale eccezione non vi fosse traccia significativa nella sentenza impugnata.

Tale rilievo induce a ritenere che laddove nell'ordinanza è scritto «dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che, sulla base di quanto prospettato dall'ufficio, a seguito dell'accertamento compiuto dall'agenzia delle dogane, era stata inoltrata una denuncia alla procura della Repubblica di Varese in data 21 dicembre 2012, entro tre anni dalle dichiarazioni doganali oggetto di revisione, per cui la successiva affermazione relativa al fatto materiale "qualificato astrattamente" come reato va riferita alla circostanza che non era stata accertata una effettiva responsabilità penale e non che mancasse la stessa comunicazione", il riferimento non si sia ad un accertamento di fatto (non sindacabile) del giudice tributario di appello, bensì alla mera ricostruzione narrativa della decisione del giudice medesimo, riferita alla tesi sostenuta in giudizio dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ne deriva pertanto che, diversamente da quanto opinato dal PG nella sua memoria conclusiva, la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata sia unica e che consista nella valutazione/statuizione di inammissibilità della censura de qua per difetto di autosufficienza.

Ciò posto, va rilevato che la ricorrente in revocazione ha ampiamente dimostrato l'errore percettivo nel quale è incorsa la Corte, risultando per tabulas chiaro dalla lettura del ricorso che la circostanza fattuale in esame (inoltro della denunzia penale) fosse stata contestata da Sirio sia in prime cure che in appello. Alla luce della giurisprudenza che la Corte medesima cita risulta peraltro evidente la decisività fattuale e giuridica di tale errore.

Vi è pertanto ragione di accoglimento della domanda di revocazione dell'ordinanza impugnata, palesandosi il lamentato vizio revocatorio.

Peraltro, chiarito che detta circostanza fattuale sia stata oggetto di controversia nei due gradi di merito, laddove la sentenza di appello afferma "E' dunque il fatto materiale, consistente nelle diverse condotte finalizzate o comunque collegate alla introduzione illegale della merce nel territorio doganale, cui è ricondotta l'insorgenza dell'obbligazione che deve essere "qualificato astrattamente" come reato, indipendentemente sia dalla qualifica di importatore dei soggetti indagati, sia dall'esito del giudizio penale, non trovando alcun fondamento normativo la subordinazione dell'applicazione del differimento del termine triennale ad una valutazione da compiersi ex post, secundum eventum litis, della responsabilità penale degli imputati, essendo soltanto la astratta qualficazione del reato che produce l'effetto dilatorio del termine e non essendo, per converso, richieste ulteriori condizioni dalla norma comunitaria nè dalle norme nazionali" ha commesso un error in judicando in jure, come appunto denunciato nel secondo motivo del ricorso per cassazione della società contribuente avverso la sentenza stessa.

Va infatti ribadito che "In tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell'obbligazione tributaria quando la sua mancata determinazione sia avvenuta a causa di un fatto-reato (a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del relativo giudizio), purchè la "notizia criminis", costituente il primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale, sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, in linea con il diritto unionale, il quale non disciplina le cause di interruzione e sospensione del termine di prescrizione" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020, Rv. 657346 – 01; conf. Sez. 5 -, Sentenza n. 22748 del 12/09/2019, Rv. 655052 – 01).

Non può dunque la mera "qualificazione astratta" come reato della fattispecie concreta in giudizio costituire causa di interruzione del termine prescrizionale, ma soltanto la sua "concreta ed effettiva" denunzia all'A.G. da parte dell'agenzia fiscale e prima che sia scaduto il termine prescrizionale, sicchè la valutazione fattuale correlativa è senz'altro decisiva in termini meritali.

In conclusione l'ordinanza in esame va revocata e, ferme le statuizioni non impugnate per revocazione, reiettive del primo e del terzo motivo del ricorso per cassazione di Sirio Srl , ne va accolto il secondo motivo, conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte revoca l'ordinanza n. 34254/2019, accoglie il ricorso di Sirio Srl avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5018/7/2017, depositata il primo dicembre 2017, limitatamente al secondo motivo, cassa tale sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio e di quello definito con l'ordinanza revocata.

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