Cassazione, sentenza n. 22793 del 27/07/2023
Sentenza n. 22793 del 27/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22793
- Data
- 27/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un ex amministratore e liquidatore contestava una cartella per IRPEG e imposte indirette, mentre la CTR ne aveva confermato la responsabilità per la componente reddituale. La Cassazione precisa che il liquidatore risponde in proprio solo se soddisfa crediti inferiori a quelli tributari o assegna beni ai soci prima del Fisco, e comunque entro l’importo dei crediti erariali che avrebbero trovato capienza nella graduazione. Poiché tali condizioni e limiti non erano stati verificati concretamente, accoglie i relativi motivi, cassa la decisione e rinvia al giudice regionale.
Testo della pronuncia
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva accolto il ricorso proposto da A.A., ex amministratore e poi liquidatore della Edil Tecnica Srl , contro la cartella di pagamento relativa ad IRPEG e imposte indirette per gli anni 2003 e 2004. La CTR dichiarava illegittima l'iscrizione a ruolo limitatamente alle imposte indirette, mentre la riteneva legittima in relazione agli importi per IRPEG e voci accessorie.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1929, art. 24 , D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 . Sostiene che la cartella di pagamento era nulla in quanto gli avvisi di accertamento presupposti non erano stati notificati al contribuente in proprio, quale persona fisica.
2. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata (pag. 3) ha ritenuto inammissibile l'eccezione del contribuente in punto di notifica degli avvisi di accertamento rilevando che "la Commissione provinciale ha ritenuto valide le notifiche degli avvisi di accertamento" e osservando che, in ogni caso, nella specie, doveva trovare applicazione il principio giurisprudenziale della sanatoria della notifica di atto impositivo in caso di tempestiva proposizione del ricorso contro l'atto medesimo. Tali rationes decidendi, indipendentemente dalla loro fondatezza, non hanno costituito oggetto del ricorso per cassazione, sicchè si palesa irretrattabile la statuizione della CTR in merito alla regolare notifica degli atti presupposti dalla cartella di pagamento.
3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1 , per avere la CTR ritenuto la responsabilità del contribuente quale liquidatore della società sulla base di circostanze inconferenti rispetto alla previsione normativa.
4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1 , u.c., per non avere la CTR considerato che l'obbligazione del liquidatore è limitata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
5. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1 , nella formulazione applicabile ratio temporis, stabilisce che "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti".
La CTR ha addebitato al contribuente una serie di inadempimenti (pagg. 4 e 5 della sentenza) senza tuttavia verificare se gli stessi integrassero i presupposti previsti dal citato art. 36, perchè possa configurarsi la responsabilità del liquidatore. Invero, i giudici di appello avrebbero dovuto, al di là della generica affermazione circa l'avvenuta distrazione delle risorse della società in liquidazione, accertare in concreto – come espressamente richiesto dalla norma – se effettivamente il liquidatore avesse soddisfatto "crediti di ordine inferiore a quelli tributari" o avesse assegnato "beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari". Una volta positivamente riscontrata la ricorrenza di tali circostanze, la CTR avrebbe poi dovuto procedere a verificare quale fosse l'"importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti", posto che solo entro tali limiti può configurarsi la responsabilità del liquidatore.
6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 5 , per non avere la CTR ritenuto necessaria la notifica al liquidatore – come prescritto dalla norma suddetta – di un atto motivato.
7. Il motivo è inammissibile.
Lo stesso ricorrente (pag. 10 del ricorso) deduce di aver sollevato con l'atto di costituzione in appello l'eccezione concernente l'omessa notifica dell'atto motivato previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 5 . L'eccezione è dunque preclusa in forza del divieto di nova in appello sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 .
Deduce, in memoria, il contribuente che, essendo egli indicato nella cartella di pagamento come coobbligato della Edil Tecnica Srl , senza alcun riferimento alla responsabilità del liquidatore in proprio D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 36, non aveva modo, nè onere, di indicare nel ricorso introduttivo del giudizio la mancanza di un atto prodromico ad una contestazione al momento non ancora formulata dall'ente impositore. Tale assunto non trova tuttavia riscontro nel motivo di ricorso, così come articolato, non avendo il ricorrente fatto alcun riferimento alla circostanza che soltanto con l'atto di appello l'Ufficio avrebbe dedotto la responsabilità dell'amministratore in proprio ai sensi del citato art. 36.
8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. , D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 , e art. 345 c.p.c., comma 2. Sostiene il ricorrente che la CTR aveva ritenuto acquisita la prova dei fatti posti a fondamento della responsabilità del liquidatore (gli asseriti inadempimenti descritti a pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata) sulla base del principio di non contestazione, nella specie tuttavia non applicabile trattandosi di fatti dedotti dall'Ufficio per la prima volta in appello; ciò aveva determinato un inammissibile ampliamento del thema decidendum e pertanto non risultava necessaria alcuna specifica contestazione.
9. Il motivo è infondato.
In disparte i profili inerenti la carenza di autosufficienza della censura, è di tutta evidenza che i fatti dedotti dall'Agenzia delle entrate con l'atto di appello integrino mere difese, volte a contrastare il ricorso del contribuente e a corroborare la fondatezza della pretesa impositiva, con la conseguenza che deve nella specie escludersi l'asserito ampliamento del thema decidendum.
10. In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il quarto, infondato il quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il quarto e rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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