Cassazione, sentenza n. 26395 del 12/09/2023
Sentenza n. 26395 del 12/09/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26395
- Data
- 12/09/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva il rimborso dell’imposta di consumo versata su oli lubrificanti non denaturati, sostenendo che fossero stati destinati alla produzione di colle adesive e quindi a un uso esente. La Cassazione ha stabilito che, per impiegare oli non denaturati in esenzione o ottenere il rimborso dell’imposta già assolta, è necessaria la preventiva denuncia all’amministrazione doganale prevista dal d.m. n. 557/1996; l’autorizzazione ottenuta per oli denaturati non è sufficiente. Poiché la specifica procedura non era stata attivata, il diniego di rimborso è stato confermato e il ricorso rigettato.
Testo della pronuncia
La CTP di (Omissis) rigettava il ricorso proposto dalla (Omissis) Spa (poi incorporata dalla SAINT-GOBAIN PPC ITALIA s.p.a.), esercente attività di produzione e commercializzazione di collanti adesivi per il settore edile), avverso il diniego di rimborso n. (Omissis), emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), riguardante l'imposta di consumo relativa agli acquisti di oli lubrificanti, effettuati tra il mese di aprile 2010 e il mese di dicembre 2011, in relazione ai quali detta imposta sarebbe stata corrisposta per errore, trattandosi di oli destinati ad usi esenti da imposta.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Toscana rigettava l'appello proposto dalla Saint-Gobain, evidenziando che:
– costituisce presupposto per l'esclusione dell'imposta sul consumo l'effettiva destinazione ed utilizzazione dell'olio lubrificante per uso esente, a prescindere se si tratta di olio denaturato o non denaturato; nel caso di olio non denaturato, tuttavia, occorre l'ulteriore presupposto della preventiva attivazione, da parte del soggetto interessato, nel termine di 60 giorni antecedenti l'utilizzazione, della procedura prevista dal D.M. n. 557 del 1996 , art. 7 , mediante apposita denuncia da presentarsi all'Ufficio competente;
– nella specie, l'Ufficio non aveva avuto notizia dell'utilizzo e della destinazione all'uso esente del prodotto non denaturato e non era stato messo neppure in condizioni di poter eseguire, per tempo, i necessari controlli tesi ad appurare l'effettivo uso dell'olio;
– in mancanza dell'attivazione della necessaria procedura, costituente presupposto per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, la richiesta di rimborso era stato legittimamente rigettata.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi.
L'ADM resisteva con controricorso.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione e falsa del D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), artt. 62, comma 2, 7 e del D.M. n. 557 del 1996 , 8, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto erroneamente che, per ottenere il rimborso dell'imposta di consumo indebitamente pagata sull'acquisto di oli lubrificanti non denaturati, fosse necessario il rispetto della procedura prevista dal D.M. n. 557, art. 7, nonostante l'esenzione ottenuta dalla società dal pagamento della medesima imposta sull'acquisto degli oli lubrificanti denaturati e l'esclusivo impiego di tutti gli oli acquistati per usi esenti.
1.1 La censura è infondata.
1.2 L'art. 62, comma 2, del TUA, come novellato dal D.Lgs. n. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lettera bbb), stabilisce che l'imposta sul consumo degli oli lubrificanti non è dovuta per quelli "impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive".
Il D.M. n. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 5, comma 1, lett. d), stabilisce, in relazione agli oli lubrificanti impiegati in usi agevolati, che per ottenere il rimborso dell'imposta versata occorre seguire la procedura dettata dal D.M. n. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, comma 8.
Il D.M. n. 557 del 1996 , art. 7 , comma 8, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi, prevede, a sua volta, che "Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6".
1.3 Come ha già affermato questa Corte in altri giudizi riguardanti le stesse parti ( Cass. n. 25970 e n. 25972 del 15/10/2019), nella specie trova applicazione la disposizione di cui al D.M. n. 557 del 1996 , art. 7 , commi 1 e 2, che impone ai soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 62 del TUA, di presentare denuncia all'Ufficio Tecnico di Finanza (oggi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego, indicando espressamente le modalità d'impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che si intendono ottenere.
1.4 Il rimborso richiesto dalla contribuente, tuttavia, riguarda l'imposta già versata su oli lubrificanti non denaturati (cd. "bianchi"), pure ammesso ai sensi del D.M. n. 557 del 1996 , art. 8 , comma 2, secondo il quale "Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare (…) l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7".
1.5 La contribuente non aveva avviato la procedura descritta al D.M. n. 557 del 1996 , art. 7 , per ottenere l'autorizzazione all'impiego di oli lubrificanti non denaturati, avendo ottenuto solo quella per l'impiego di oli lubrificanti denaturati in esenzione di imposta, ai sensi del D.M. n. 557 del 1996 , art. 8 , comma 1.
1.6 In sostanza, dalla complessa normativa surrichiamata, emerge che soltanto nel caso dell'impiego oli lubrificanti non denaturati in esenzione di imposta – ovvero per fruire del successivo rimborso dell'imposta già assolta – la contribuente deve sempre presentare apposita denuncia all'Amministrazione finanziaria, al fine di essere autorizzata all'impiego dei detti oli.
1.7 Nella vicenda in esame è pacifico che tale denuncia non è stata presentata, considerato che l'unica istanza (quella del 15.06.2010) ha riguardato gli oli lubrificanti "denaturati", per i quali peraltro l'esenzione dall'imposta opera ex lege, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, del TUA e del D.M. n. 557 del 1996 , 8, comma 1,.
2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell' art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia in ordine alla legittimità dell'istanza di rimborso presentata nel rispetto dell'art. 14, comma 2, del TUA. 3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, del TUA, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il secondo motivo.
4. Con il quarto motivo, deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il secondo motivo.
4.1 Il secondo e il terzo motivo, che per connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati, in quanto la CTR, nel ritenere legittimo il provvedimento di diniego notificato dall'Agenzia delle Dogane, per le ragioni già ampiamente illustrate nell'esame del primo motivo di ricorso, ha ritenuto evidentemente infondata la richiesta di rimborso presentata dalla contribuente.
4.2 Il terzo motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all' art. 348-ter , comma 5, c.p.c., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , art. 54 , comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l'appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 30.03.2016, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell'11/05/2018 ).
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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