Cassazione, sentenza n. 26529 del 14/09/2023
Sentenza n. 26529 del 14/09/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26529
- Data
- 14/09/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso del credito IVA maturato, nel triennio 2006-2008, da società successivamente incorporate e negato in parte dall’Amministrazione, che lo riteneva soltanto detraibile. La Cassazione ha affermato che, estinte le incorporate, l’incorporante è l’unico soggetto legittimato al rimborso e può avvalersi delle loro dichiarazioni IVA; ha inoltre rilevato che le eccedenze pregresse risultavano indicate nella dichiarazione del 2008. Ha quindi rigettato il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarato assorbito quello incidentale.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 5185/24/15 del 01/12/2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha respinto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 5674/41/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Sviluppo Ripamonti Srl (di seguito, Ripamonti) avverso il diniego parziale di un'istanza di rimborso IVA concernente l'anno 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l'Amministrazione finanziaria, a fronte di una richiesta di rimborso della somma di Euro 8.000.000,00, riconosceva il rimborso del solo credito di Euro 5.144.950,00, facente capo alla società incorporata Telma Srl e riteneva che il residuo credito, maturato in capo a Intarch Srl e Tau Ceti Srl , a loro volta incorporate da Telma Srl , poteva unicamente essere portato in detrazione.
1.2. La CTR respingeva l'appello di AE osservando, per quanto interessa in questa sede, che: a) "la TELMA Srl , nel 2008, ha incorporato la INTARCH Srl e TAU CETI Srl le quali avevano a loro volta, per gli anni 2006-2008, un credito IVA e di cui avrebbero potuto autonomamente, se non incorporate, chiedere il rimborso"; b) "l'incorporazione di queste due ultime società importa il trasferimento alla incorporante, ex art. 2504 bis1 c.c.., dei diritti e degli obblighi e tra i primi anche quello di chiedere il rimborso IVA".
2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
3. Ripamonti resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi.
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso principale AE deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 2504 bis c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972 , art. 30 , comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato che, con riferimento agli anni d'imposta 2006 e 2007, Intarch Srl e Tau Ceti Srl sarebbero soggetti distinti da Telma Srl , che quest'ultima non avrebbe riportato i relativi crediti nella propria dichiarazione e che la fusione per incorporazione, intervenuta solo in data 12/12/2008, non avrebbe effetto retroattivo. Ne conseguirebbe, pertanto, che i crediti IVA di Intarch Srl e Tau Ceti Srl potrebbero unicamente essere riconosciuti come eccedenza detraibile.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di fusione per incorporazione la società incorporata si estingue ( Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021 ) e perde, pertanto, la sua legittimazione attiva e passiva ( Cass. n. 24579 del 09/08/2022 ).
1.2.1. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso di un credito IVA maturato in favore della società incorporata è la società incorporante.
1.3. Quest'ultima può chiedere il rimborso del credito IVA, oltre che nei casi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 30 , comma 3, anche nell'ipotesi di cui al successivo comma 4, quando: a) l'eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale; b) se nei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili. In tali ipotesi, il rimborso è concesso nei limiti del minore importo di dette eccedenze.
1.4. Ciò premesso, la difesa erariale deduce che la dichiarazione IVA di Telma Srl , poi incorporata in Ripamonti, non recava l'indicazione dell'eccedenza IVA concernente le società Intarch Srl e Tau Ceti Srl , a loro volta incorporate in Telma Srl con atto di fusione del 12/12/2008, e non avrebbe potuto considerare, ai fini del triennio, il credito concernente le dichiarazioni IVA rese per gli anni 2006 e 2007 da queste ultime società.
1.5. Diversamente, la CTR osserva che le società Intarch Srl e Tau Ceti Srl avrebbero maturato, per il triennio 2006-2008, un credito IVA che la Telma Srl , in quanto incorporante, avrebbe ben potuto chiedere a rimborso, come effettivamente ha fatto.
1.6. Orbene, la circostanza che il credito IVA relativo agli anni 2006 e 2007 risulti dalle dichiarazioni IVA di Intarch Srl e Tau Ceti Srl e non anche dalla dichiarazione IVA di Telma Srl è circostanza irrilevante in quanto tale ultima società, avendo incorporato Intarch Srl e Tau Ceti Srl nell'anno 2008 ed essendo subentrata a dette società, ben può avvalersi – ai fini del rimborso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 30 , comma 3, – delle dichiarazioni IVA rese dalle società incorporate.
1.7. Ovviamente queste ultime società, in ragione della loro estinzione conseguente alla fusione, non avrebbero potuto redigere la dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, che è stata, infatti, depositata dalla società incorporante.
1.7.1. Orbene, AE sostiene che Telma Srl non abbia riportato il credito IVA concernente le società incorporate nella dichiarazione resa nel 2008, sicchè non avrebbe potuto chiedere il rimborso secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 , più volte richiamato art. 30, comma 3.
1.7.2. Tale affermazione, a fronte di un accertamento in fatto della CTR (che ha fatto espresso riferimento all'esistenza di una eccedenza IVA relativamente al triennio 2006-2008), non solo non è dotata della necessaria specificità (non avendo AE riportato la dichiarazione 2008 di Telma Srl in ricorso, nè avendola allegata), ma è anche smentita dalla dichiarazione IVA 2008 prodotta dalla società contribuente, nella quale sono puntualmente indicate le eccedenze detraibili pregresse relative a Intarch Srl e Tau Ceti Srl 1.8. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del motivo proposto, avendo la CTR correttamente ritenuto la sussistenza del diritto al rimborso della società incorporante, oggi a sua volta incorporata in Ripamonti.
2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale Ripamonti deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR: omesso di pronunciare in ordine alla nullità dell'atto di diniego parziale per inesistenza o carenza di motivazione ovvero per la violazione dei principi di affidamento, buona fede, correttezza e continuità dell'azione amministrativa.
2.1. I motivi restano assorbiti in ragione del rigetto del motivo di ricorso principale.
3. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato l'assorbimento del ricorso incidentale.
3.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 2.855.050,00.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 17.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad Euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

