Cassazione, sentenza n. 28033 del 04/10/2023
Sentenza n. 28033 del 04/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28033
- Data
- 04/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune contestava la decisione regionale che aveva ritenuto tempestivo il ricorso della contribuente e annullato l’accertamento ICI perché fondato su una rendita catastale non previamente notificata. La Corte conferma che la tempestività poteva desumersi dalla documentazione acquisita, senza ordinare l’esibizione degli originali, ma chiarisce che la rendita notificata può essere applicata anche ad annualità anteriori ancora accertabili; nella procedura DOCFA, la notifica è superflua se il Comune utilizza la rendita proposta dal contribuente. Accoglie pertanto i motivi concernenti efficacia, notificazione e prova della rendita, respingendo quelli sulla tempestività e sulla motivazione apparente.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 3106/2022, depositata in data 8/4/2002, la Commissione tributaria regionale per la Sicilia accoglieva l'appello proposto da Buzzi Unicem Spa nei confronti del Comune di Augusta, per la riforma della sentenza n. 990/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che, nella contumacia dell'ente impositore, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento in rettifica per ICI (anno (Omissis)), notificatole a mezzo del servizio postale nel (Omissis).
Il giudice di appello ha accolto il gravame della società Buzzi Unicem sul rilievo che la prova della tempestività del ricorso introduttivo emergeva da quanto riportato nella successiva cartella di pagamento "con la quale venivano iscritti a ruolo le somme (Euro 486,460,93) che lo stesso Comune riteneva dovute all'atto dell'accertamento ICI per l'anno (Omissis)", indicante la data ((Omissis)) di notificazione del prodromico avviso di accertamento oggetto di causa, donde l'erroneità della prima decisione.
Nel merito, la CTR della Sicilia ha ritenuto fondata l'impugnazione attesa l'illegittimità della base imponibile dell'imposta, determinata sulla scorta della nuova rendita catastale attribuita all'immobile tassato dall'Agenzia del Territorio in data 7/5/2001, ma non preventivamente notificata alla società contribuente e, dunque, priva di efficacia.
Avverso la pronuncia il Comune di Augusta propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La società contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente Comune deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , artt. 21 e 22 perchè la CTR non ha ordinato l'esibizione dell'originale dell'avviso di accertamento impugnato e della relativa busta di spedizione al fine di verificare la tempestività della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio non essendo sufficiente la documentazione al riguardo prodotta in copia fotostatica dalla società contribuente, risultando illeggibile il timbro postale apposto sulla busta asseritamente contenente l'atto impositivo.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000 , art. 74 perchè la CTR della Sicilia ha annullato l'avviso di accertamento impugnato senza considerare che la rendita catastale del "fabbricato cat. D1, sito in (Omissis)" è stata attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999 e poi fatta oggetto di molteplici procedure DOCFA conclusesi con il ripristino di quella (Euro 1.032.913,80) originariamente attribuita dall'Ufficio. Deduce, altresì, che, tale rendita poteva essere utilizzata dall'ente impositore, ai fini del calcolo dell'ICI (anno (Omissis)), senza necessità di preventiva notificazione da parte dell'Agenzia del Territorio al soggetto intestatario della partita, adempimento quest'ultimo richiesto dalla legge solo a decorrere dal 1 gennaio 2000. Deduce, infine, che la data del 7/5/2001 cui fa riferimento la sentenza impugnata non riguarda, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla CTR, alcuna "nuova" attribuzione di rendita catastale, da notificare ai sensi e per gli effetti della L. n. 342 del 2000 , art. 74 circostanza evincibile dalla visura catastale allegata all'atto di appello della stessa società contribuente la quale, peraltro, nell'atto di appello "afferma di aver utilizzato per il calcolo dell'ICI relativo all'anno in contestazione, la rendita catastale pari ad Euro 248.486,00 proposta con pratica Docfa del 2002".
Con il terzo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti non avendo il giudice di appello considerato sussistente la prova della notifica (n. 0029401/2004) della nuova rendita che emergeva dagli atti processuali, avuto riguardo ai documenti prodotti dalla stessa società contribuente, con conseguente travisamento della prova.
Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo il giudice di appello comunque ritenuto provata la notifica (n. 0029401/2004) della nuova rendita catastale utilizzata come base di calcolo dell'imposta, con conseguente travisamento della prova.
Con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell' art. 115 c.p.c., avuto riguardo al principio di non contestazione, considerato che nella sentenza n. 4116/7/15 della CTP di Siracusa, prodotta in giudizio, veniva dato atto della avvenuta notificazione (n. 0029401/2004) della rendita catastale, da parte della conventa Agenzia del Territorio, alla società Buzzi Unicem.
Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 36 , comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 1111 Cost., per avere il giudice a quo, con motivazione apparente ed affermazioni apodittiche, ritenuto assente la notifica della rendita catastale senza dare conto delle ragioni della decisione e dei documenti all'uopo vagliati.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Se, come pare sostenere il Comune di Augusta, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente non fosse emersa ictu oculi l'effettiva data di notifica dell'avviso di accertamento a causa della non intelligibilità della documentazione versata in atti, il giudice adito non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l'inammissibilità del ricorso ( D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 22 ) in quanto secondo questa Corte (da ultimo, Cass. n. 19584/2023 ) l'adempimento prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 4 , alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) "l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato", non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l'appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato).
Infatti, laddove sorgano contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice è tenuto ad ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti oggetto di contestazione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 22 , comma 5, e, pertanto, ove venga sollevata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ( D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 21 , comma 1), per inosservanza del termine perentorio di legge, dietro contestazione dei documenti prodotti, il giudice è tenuto a disporre l'esibizione degli originali degli atti stessi al fine di verificare la tempestività, o meno, dell'originario ricorso ( Cass. n. 25107/2020 ).
A maggior ragione, quindi, il giudice è tenuto ad ordinare la produzione della documentazione in questione, laddove omessa, allorchè intenda porsi d'ufficio la questione relativa all'ammissibilità del ricorso, così come è avvenuto nel caso in esame.
E' stato affermato che nel processo tributario il giudice deve concedere termine al ricorrente affinchè provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 22 , comma 5, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali ( Cass. n. 20612/2016 ).
A tale riguardo, va ricordato l'orientamento di questa Corte ( Cass. n. 21170/2005 ; n. 6391/2006 ; n. 29394/2008 ; n. 15444/2010 ; n. 6130/2011 ), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato e ciò anche tenendo presente l'insegnamento della Corte costituzionale secondo il quale, con particolare riguardo al processo tributario, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" ( sentenze C. Cost. nn. 189/2000 e 520/2002 ).
Nella specie, la tempestività del ricorso introduttivo del giudizio si ricava, secondo le valutazioni chiaramente espresse dal giudice di secondo grado – la cui correttezza non risulta specificamente censurata dall'ente impositore – dalla "data riportata nella cartella di pagamento, notificata dal Comune di Augusta in data 21/01/2011, con la quale venivano iscritt(e) a ruolo le somme (Euro 486.460,93) che lo stesso Comune riteneva dovute relativamente all'atto di accertamento ICI per l'anno (Omissis), oggetto della presente controversia" e tanto in forza della incontestata documentazione annessa al fascicolo di merito e, dunque, fonte di prova.
Ne discende che non ricorrevano le condizioni per ordinare l'esibizione ex officio, in originale, della documentazione acquisita al giudizio la quale, ancorchè prodotta in copia fotostatica, aveva superato il vaglio del Giudice di secondo grado, da essa emergendo, senza alcuna incertezza, l'effettiva data di notifica dell'atto impositivo che, ad avviso della CTR della Sicilia, la società Buzzi Unicem ha impugnato nel pieno rispetto del termine di 60 giorni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 21 , (v. pag. 5 ricorso per cassazione, "l'accertamento (Omissis) Anno (Omissis) risulta notificato il (Omissis). Il termine per proporre ricorso scadeva quindi il 29 marzo 2009; il ricorso è stato effettivamente presentato il 18 marzo 2009 (pagg. 4 e 5 dell'atto di appello)".
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e meritano accoglimento per quanto di seguito esposto; il sesto motivo di ricorso, invece, non appare meritevole di accoglimento.
La contribuente si duole, con l'ultimo motivo, del fatto che la CTR della Sicilia "senza far alcun cenno alla disciplina normativa applicabile", con "lapidarie, quanto, apodittiche conclusioni nella parte in cui afferma la nullità dell'avviso di accertamento" non esprime alcun "critico ed analitico esame delle relative argomentazioni motive e delle eccezioni sollevate dalle parti in causa" nell'ambito dell'ampio e complesso thema decidendum offerto dal contenzioso in essere tra la società Buzzi Unicem ed il Comune di Augusta.
Deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, in quanto parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ( Cass. Sez. Un., n. 22232/2016 ; Cass., n. 23216/2019 ; Cass., n. 13977/2019 ; Cass., n. 9105/2017 ; Cass. Sez. Un., n. 7667/2017 ; Cass. Sez. Un., n. 22232/2016 ; Cass. Sez. Un., n. 16599/2016 ).
Nel caso in esame, tuttavia, la decisione del giudice del gravame dà conto, in forma assai sintetica, delle ragioni poste a fondamento del decisum, seppure incorrendo in quei vizi decisori che formano oggetto delle residue censure formulate dal Comune ricorrente e, quindi, la sesta censura è da disattendere.
Quest'ultimo, in fatti, si duole – a ragione- dell'erronea interpretazione della L. n. 342 del 2000 , art. 74 , comma 1, atteso che la CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento ICI (anno (Omissis)) sul rilievo che "(l)a notifica alla società della nuova Rendita Catastale, a cura dell'Agenzia del Territorio, era necessaria perchè questa esplicasse la sua piena efficacia" e che la circostanza non fosse "stata mai oggetto di contestazione da parte del Comune".
La L. n. 342 del 2000 , art. 74 prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 21 , e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3 stesso D.Lgs.. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati".
Questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 9/2/2011, n. 3160/2011 e Cass., Sez. Un., n. 3666/2011 ), seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (tra le tante, Cass. n. 14402/2017 ), ha affermato che, in tema di ICI, la L. n. 342 del 2000 , art. 74 , comma 1, nel prevedere che, dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
Dunque, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento rende necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1 gennaio 2000, sia stata comunque notificata e tale principio viene reiteratamente affermato dalla Corte ( Cass. n. 30870/2021 in motiv.; n. 17002/2021, Cass. 11/4/2019; n. 10126/2019 ) anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA. Di recente, la Corte con l'ordinanza n. 6823/2023 ha osservato che, con il citato L. n. 342 del 2000 , art. 74 "il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'Amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto – con la sua "applicabilità" che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (cfr. Cass. 30/12/2020, n. 29898 ; Cass. 29/5/2020, n. 10312 ; Cass. 11/9/2019, n. 22653 ; Cass. 28/2/2018, n. 4613 )".
Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, "qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell'ICI deve essere effettuata quando il Comune, nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, essendo invece superflua, qualora la rendita, tenuta presente dal Comune, coincida con quella proposta dal contribuente all'Agenzia del territorio (cfr. Cass. 20/6/2021, n. 16364, Cass. 20/3/2019, n. 7801 )" ( Cass. n. 6841/2023 ).
Siffatta conclusione, del resto, trova conferma nella disciplina contenuta nel D.M. 19 aprile 1994 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), che all'art. 1, comma 10, espressamente precisa che l'Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA "nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte" (tra le tante, Cass. n. 6841/2023 ).
Infine, in tema di imposta comunale sugli immobili, questa Corte ( Cass. n. 16215/2010 ) ha avuto occasione di affermare il principio secondo cui "il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio)".
Così delineato il perimetro delle questioni oggetto della causa, osserva il Collegio che il Comune ricorrente ha opportunamente evidenziato che la società contribuente riferiva nel ricorso in appello di aver utilizzato, per il calcolo dell'imposta versata, la rendita catastale di Euro 248.486,00 "proposta con pratica Docfa del 2002" e che invece la CTR della Sicilia ha fatto riferimento unicamente alla rendita catastale, non notificata, attribuita "dall'Agenzia del Territorio (ex ufficio del catasto) in data 07.05.2001", senza fornire alcuna ulteriore precisazione riguardo sia all'originaria rendita catastale (Euro 1.032.913,80) all'immobile "attribuita in data antecedente il 31 dicembre 1999", sia all'esito delle procedure DOCFA e del relativo contenzioso giudiziale, al fine di individuare, con riferimento alla annualità ICI (Omissis), la rendita catastale temporalmente vigente e vincolante perchè divenuta definitiva ai fini della determinazione della relativa base imponibile.
L'odierno ricorrente richiama, inoltre, la sentenza n. 4116/7/15, pronunciata in data 20/10/2015, tra la società Buzzi Unicem e l'Agenzia del Territorio di Siracusa, con la quale la CTP di Siracusa ha annullato la nuova rendita catastale dell'insediamento produttivo sito in Territorio di Augusta, di cui alla "notifica n. 0029401/2004", in relazione all'avviso in rettifica ICI (anno (Omissis)), dal Comune notificato in data 16/12/2006 e impugnato dalla società contribuente deducendo, tra l'altro, "che con procedura DOCFA (denuncia di Variazione n. 25189.1/2002 variazione del 3 dicembre 2002 prot. 184464 – demolizione parziale – diversa distribuzione di spazi interni) aveva provveduto ad attribuire all'immobile sito in (Omissis) la rendita di Euro 248.486,00 mentre l'Agenzia del Territorio di Siracusa, senza notificare nulla all'intestatario dell'immobile, ha provveduto, a quanto emerge dalla visura storica, (alla) variazione nel classamento del 13 giugno 2003 n. 3425.1/2003 con rendita catastale pari ad Euro 1.032.913,80".
Evidenzia l'ente impositore che, secondo quanto riportato nell'atto di appello della stessa società Buzzi Unicem, l'Agenzia del territorio di Siracusa costituendosi nel giudizio aveva "fatto rilevare che ha notificato la nuova rendita catastale con notifica n. 0029401/2004", dato anch'esso del tutto trascurato dalla CTR della Sicilia.
Anche la contribuente, nel controricorso, assume di aver versato l'imposta, per l'annualità oggetto di causa, "sulla base della rendita catastale in vigore alla data del 1-1-2005, cioè la rendita di Euro 248.486,00" e che, invece, "il Comune notificava alla Società l'avviso di accertamento n. (Omissis) (doc. 2), con il quale rettificava la base imponibile ICI per l'anno (Omissis), ponendone a base la diversa rendita di Euro 1.032.913,80, mai notificata alla Società dalla (allora) competente Agenzia del territorio (ora Ufficio del territorio dell'Agenza delle Entrate), così confermando l'incompleto esame degli elementi facenti parte del contesto probatorio.
Nella fattispecie, il giudice del gravame non ha dato conto delle ragioni poste a fondamento del decisum, incorrendo in quei vizi decisori che formano oggetto delle residue censure della ricorrente.
L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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