Cassazione, sentenza n. 28585 del 13/10/2023
Sentenza n. 28585 del 13/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28585
- Data
- 13/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso dell’addizionale del 10% sui compensi variabili di un dirigente: i giudici di merito avevano escluso il prelievo sia perché il bonus non superava il triplo della retribuzione fissa, sia perché il datore non era stato considerato operante nel settore finanziario. L’Agenzia ha censurato in cassazione soltanto la qualificazione soggettiva dell’impresa. Poiché la diversa e autonoma ragione relativa alla soglia del compenso non era stata specificamente impugnata e restava sufficiente a sostenere la decisione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e posto le spese a carico dell’Agenzia.
Testo della pronuncia
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso di A.A. dell'addizionale del 10% del D.L. n. 78 del 2010 , ex art. 33, applicata, nell'anno d'imposta 2013, dalla società Lazard Srl , in qualità di sostituto d'imposta, in base alla interpretazione della complessiva disciplina, in particolare il D.L. n. 78 del 2020, art. 33, a seguito della modifica introdotta dal D.L. n. 98 del 2011 , ritenendo infondata la tesi dell'Ufficio che pretendeva di applicare l'addizionale regionale Irpef in ragione del 10% su tutta la parte di retribuzione variabile eccedente la retribuzione fissa, ancorchè la retribuzione variabile non avesse superato il triplo della retribuzione fissa.
L'Agenzia proponeva appello, sostenendo che la corretta interpretazione del D.L. n. 78 del 2010 , art. 33 , comma 2 bis, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 , avesse solo una valenza descrittiva e chiarificatrice, ricorrendo la fattispecie impositiva in relazione a emolumento variabile eccedente la parte fissa della retribuzione da parte dei dirigenti che operano nel settore finanziario.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Ufficio confermando l'interpretazione che la CTP aveva dato al D.L. n. 78 del 2010 , art. 33 , e alla successiva modifica, per cui, non superando il bonus riscosso il triplo della retribuzione fissa non sussisteva il presupposto per l'applicazione dell'addizionale regionale della quale andava pertanto corrisposto il rimborso. Nè sussisteva nella fattispecie, secondo la CTR, il presupposto soggettivo in capo alla B.B. & co., non essendo la società nè una banca nè un ente finanziario, preso atto anche della mancata iscrizione nell'apposito albo della Banca d'Italia, ex art. 106 TUB . L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la indicata sentenza, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, proposto in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010 , art. 33 , per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che nella definizione di settore finanziario a cui fa riferimento l'art. 33 cit., non potrebbero ricondursi le società che, come la Lazard Srl , forniscono attività di consulenza finanziaria.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. La sentenza impugnata ha accertato l'inesistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'aliquota addizionale su bonus e stock options assegnati ai dirigenti del settore finanziario per la mancanza sia del requisito oggettivo – della società B.B. & Co. Spa in relazione alla ritenute effettuate in qualità di sostituto d'imposta per l'importo percepito da A.A. nel 2012 "che non supera il triplo della retribuzione fissa" – sia di quello oggettivo – in quanto i bonus non eccederebbero il triplo della retribuzione fissa del contribuente – ritenendo conseguentemente dovuto il rimborso. Con specifico riferimento al requisito soggettivo ha affermato che "la società opera nel settore della consulenza, non è una banca e neppure un ente finanziario", come comprovato dal fatto che non risulta iscritta nell'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB , per cui il contribuente non può assumere la qualifica di dirigente operante nel settore finanziario.
2.2.Ciò costituisce una ulteriore ratio, chiaramente idonea, stando all'iter argomentativo contenuto nella sentenza, a sorreggere autonomamente la decisione, ratio che non è stata oggetto di rituale e specifica doglianza, costituendo pertanto causa di inammissibilità del motivo, in applicazione della giurisprudenza consolidata secondo cui "Qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per Cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa." (v. tra le altre Cass. n. 5902 del 23/04/2002 ; e Cass. n. 11200 del 17/07/2003 , Cass. n. 2273 del 04/02/2005 ).
3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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