Cassazione, sentenza n. 28624 del 13/10/2023

Sentenza n. 28624 del 13/10/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
28624
Data
13/10/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava un accertamento ICI su immobili destinati all’abitazione del parroco e di personale religioso e al supporto delle attività di culto; il giudice regionale, riformando il primo grado, aveva negato l’esenzione perché la contribuente non ne aveva fornito prova adeguata. Nel corso del giudizio di legittimità è stato documentato e confermato dal Comune che il carico comprendente l’accertamento controverso era stato integralmente definito mediante la procedura agevolata. Preso atto della rinuncia al ricorso, la Cassazione ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese.

Testo della pronuncia

La Parrocchia San Francesco d'Assisi in Genova ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento (n. (Omissis)) notificato dal Comune di Genova in recupero di Ici (Omissis) su alcuni immobili adibiti ad abitazione del Parroco e di personale religioso, nonchè a supporto delle attività di culto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che era onere della Parrocchia fornire la prova della dedotta causa di esenzione Ici D.Lgs. n. 504 del 1992 , ex art. 7, comma 1, lett. d) e che tale prova non era stata fornita (non essendo a questo fine dirimente la sola documentazione fotografica allegata).

Ha resistito con controricorso e memoria il Comune di Genova.

p. 2. In prossimità dell'adunanza camerale già fissata per il 28.6.2022, la Parrocchia ricorrente depositava memoria con la quale deduceva di aver definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 , art. 6 , conv. in L. n. 136 del 2018 , ed in relazione al Regolamento adottato dal Comune di Genova ai sensi dello stesso art. 6, comma 16, cit..

Osservava tuttavia questa Corte (ord. interlocutoria n. 36025/22) che: "diversamente da quanto assume la parte risulta, però, che l'istanza di definizione agevolata è stata presentata ai sensi del D.L. n. 148 del 2017 , art. 1 , comma 4 e ss., conv. in L. n. 172 del 2017 , ed in relazione al D.L. n. 193 del 2016 , art. 6 , conv. in L. n. 225 del 2016 ; dalla documentazione prodotta emerge, ad ogni modo, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione come da comunicazione dell'agente di riscossione, concernente l'importo dovuto ai fini della definizione ed il relativo piano di rateizzazione (che è stato integralmente rispettato); dalla prodotta documentazione non è dato desumere, però, se, ed in quali termini, la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo sia riferibile (anche) all'avviso di accertamento (n. (Omissis)) che, relativo all'ICI dovuta dalla contribuente per l'anno (Omissis), è in contestazione tra le parti".

Ciò considerato, veniva disposta l'acquisizione di informazioni presso il Comune di Genova in ordine alla effettiva definizione agevolata degli importi di cui allo specifico avviso di accertamento in contestazione, invitando ad ogni modo la parte ricorrente a formalizzare la rinuncia al ricorso.

p. 3. Con atto 25.2.2023 la Parrocchia ricorrente, in ottemperanza a quanto sopra, precisava di aver definito la lite ai sensi del D.L. n. 148 del 2017 , art. 1 , comma 4 e ss., conv. in L. n. 172 del 2017 , ed in relazione al D.L. n. 193 del 2016 , art. 6 , conv. in L. n. 225 del 2016 , con avvenuto versamento di quanto a questo titolo dovuto, comprensivo anche dell'importo relativo all'Ici (Omissis) come portato nell'avviso di accertamento n. (Omissis) oggetto del giudizio. Dichiarava di rinunciare pertanto al ricorso a spese compensate.

In data 7.3.2023 il Comune di Genova depositava la richiesta relazione informativa, confermando a sua volta l'avvenuta definizione della pendenza tributaria in questione.

A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate.

La causa – sopravvenuta e conciliativa – di definizione del presente giudizio di impugnazione depone per la non sussistenza, nella specie, dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 .

P.Q.M. Dichiara estinto il processo;

Compensa le spese.

Domande frequenti

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