Cassazione, sentenza n. 29258 del 20/10/2023
Sentenza n. 29258 del 20/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29258
- Data
- 20/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un residente in Svizzera chiedeva il rimborso delle ritenute operate su somme erogate da un fondo pensionistico complementare dopo la cessazione del rapporto di lavoro; i giudici di merito avevano accolto la domanda. La Corte ha ritenuto sufficiente la certificazione fiscale svizzera, che attestava non solo la residenza ma anche l’imponibilità delle somme in Svizzera. Qualificando le prestazioni come pensioni o remunerazioni analoghe connesse a un cessato impiego, ha applicato la relativa disposizione convenzionale, escluso quella sui salari e rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia.
Testo della pronuncia
A.A., in data 31 luglio 2013, presentava all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara istanza di rimborso delle ritenute operate da Fopdire (Fondo Pensioni Dirigenti ENI) sugli emolumenti corrisposti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 settembre 2010.
In data 23 settembre 2016 l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente il diniego di rimborso n. 98980 del 19 settembre 2016.
2. Avverso tale diniego A.A. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 945/2017, depositata il 20 ottobre 2017, lo accoglieva, condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 392/2019, pronunciata in data 18 marzo 2019 e depositata in segreteria il 16 aprile 2019, rigettava l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base tre motivi.
Resiste con controricorso A.A..
5. Per la discussione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 15 giugno 2023.
Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato, tuttavia, trattato in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , art. 23 , comma 8-bis, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 .
In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione 1. Il ricorso dell'Ufficio, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 18 e 29 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni del 9 marzo 1976, come modificata dal Protocollo del 28 marzo 1978 e ratificata in Italia dalla L. 23 dicembre 1978, n. 943 , nonchè dell' art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Rileva, in particolare l'Ufficio che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere provato il presupposto della doppia imposizione, legittimante il rimborso richiesto, mancando la produzione del certificato convenzionale previsto dall'art. 29 della Convenzione, attestante la sussistenza delle condizioni previste per accedere al rimborso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria eccepisce violazione dell' art. 112 c.p.c., errata applicazione degli artt. 4 e 15 della Convenzione Italia-Svizzera in combinato disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , art. 50 , comma 1, lett. h-bis), (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Deduce, in particolare, l'Ufficio che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, secondo il quale le somme erogate dal Fopdire, in quanto retribuzione differita, ricadevano nell'àmbito di applicazione dell'art. 15 della Convenzione e dell'art. 50, comma 1, lett. h-bis), cit. e del D.P.R. n. 917 del 1986 , art. 23 e, per l'effetto, erano sottoposte ad imposizione esclusivamente in Italia.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 15 della Convenzione Italia-Svizzera, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986 , art. 50 , comma 1, lett. h-bis), e art. 23 , comma 2, lett. b), in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Rileva, in particolare, l'Ufficio che le prestazioni pensionistiche complementari oggetto dell'istanza di rimborso erano da qualificare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, e, come tali, prodotti nel territorio dello Stato in quanto corrisposti da soggetto ivi residente, e quindi assoggettati ad imposte in Italia.
2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, la C.T.R., con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, dà pienamente conto del fatto che il contribuente "ha dimostrato la sussistenza dell'altro presupposto necessario per far valere la propria pretesa ed in particolare la sussistenza della doppia imposizione derivante dall'avvenuto assoggettamento a tassazione anche in Svizzera delle somme erogategli", essendo ciò desumibile "dalla certificazione rilasciata dall'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni, sezione imposta federale diretta, laddove si evidenzia che la somma percepita "giusta convenzione sulla doppia tassazione Svizzera-Italia" è "imponibile in Svizzera" ed ivi sottoposta ad imposizione".
La certificazione in oggetto, pertanto, non consiste in una mera attestazione di residenza in Svizzera, ma integra i requisiti previsti dall'art. 29 della Convenzione per poter conseguire il rimborso, essendo specificato che le somme in questione sono imponibili nella Confederazione, e che quindi, ove tassate in Italia, si realizzerebbe una doppia imposizione.
Il ricorrente in primo grado, quindi, ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, nel mentre l'Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo chiarito, nel corpo del motivo, per quale motivo la certificazione in questione non sarebbe sufficiente ai fini dell'ottenimento del rimborso.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono da ritenere anch'essi infondati.
L'art. 15 della Convenzione, riguardante i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe, fa espressamente salvi gli effetti della disposizione di cui all'art. 18 della stessa Convenzione, relativa al trattamento fiscale delle pensioni ed altre remunerazioni analoghe.
In base a tale norma, "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".
Nel caso che ci occupa, è pacifico che le ritenute di cui viene chiesto il rimborso hanno ad oggetto la liquidazione di un fondo pensionistico complementare, e sono state corrisposte in ragione della cessazione del rapporto di lavoro; come tali, esse devono essere correttamente inquadrate nella disposizione di cui all'art. 18 della Convenzione, non rientrandosi neanche nella ipotesi specifica del successivo art. 19, che riguarda le remunerazioni e le pensioni corrisposte dallo Stato o da specifiche persone giuridiche o enti autonomi di diritto pubblico.
Correttamente, pertanto, la C.T.R. non ha applicato, nella specie, l'art. 15 della Convenzione, rigettando implicitamente lo specifico motivo di appello, avendo radicato in Svizzera la potestà impositiva del reddito assoggettato a tassazione, e quindi adottando una decisione incompatibile con l'eventuale accoglimento del motivo di appello (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 8 maggio 2023, n. 12131 ; Cass. 4 agosto 2021, n. 22204 ; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191 ).
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Trattandosi di ricorso in cui risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , l'art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di A.A., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A..
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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