Cassazione, sentenza n. 32209 del 21/11/2023

Sentenza n. 32209 del 21/11/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
32209
Data
21/11/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia traeva origine da un accertamento TARES per il 2013, con interessi e sanzioni, impugnato per vizi di motivazione, disciplina tariffaria ed estensione della superficie acquea tassata. La contribuente, soccombente nei gradi di merito, aveva dedotto in cassazione che l’imposizione dovesse riguardare soltanto i posti barca e aveva denunciato omissioni motivazionali e di pronuncia. La Corte, preso atto della rituale rinuncia al ricorso, ha dichiarato estinto il processo senza decidere tali censure, compensando integralmente le spese ed escludendo l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

Il Comune di (Omissis) notificava a (Omissis) Srl avviso di accertamento Tares, relativo all'anno 2013, contestando il mancato pagamento del tributo comunale nonchè applicando gli interessi e le relative sanzioni.

La società contribuente impugnava tale avviso, dinanzi alla C.T.P. di Chieti, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione dell'atto impositivo, illogicità della tariffa applicata e illegittimità del Regolamento, erroneità della superficie tassata.

La Commissione adita respingeva il ricorso della contribuente che avverso tale decisione proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Abruzzo – Sezione staccata di Pescara la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il gravame.

Avverso la sentenza, la società (Omissis) propone ricorso per cassazione sorretto da otto motivi, cui resiste il Comune di (Omissis) con controricorso.

Udita la relazione nella pubblica udienza del 8/11/2023 Consigliere Oronzo De Masi.

Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Motivi della decisione Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce la violazione degli artt. 62 , comma 2, e 70, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993 , nonchè del principio "chi inquina paga" di cui all' art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la C.T.R. ha ritenuto tassabile l'intero specchio d'acqua oggetto di concessione (mq. 12.900 circa), destinato a transito e manovra dei natanti, non indicato nella dichiarazione Tarsu stante l'inidoneità a produrre rifiuti.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 62 , comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993 , 1, D.L. n. 8 del 1999 , convertito dalla l. n. 75 del 1999 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la C.T.R. ha ritenuto escluse dal tributo comunale le sole aree pertinenziali delle abitazioni e non anche quelle pertinenziali rispetto a insediamenti non abitativi, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di aree scoperte operative o meramente accessorie.

Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 69 , comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.R. ha ritenuto non soggetta a motivazione la delibera tariffaria del Comune di (Omissis), in ordine alla determinazione della tariffa applicata e ai rapporti tra le diverse categorie tariffarie.

Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la C.T.R. ha ritenuto soggetta a tassazione la superficie acquea equiparata ad una qualsiasi superficie scoperta, senza considerare che l'imponibilità deve essere limitata alla porzione di specchio destinata all'ormeggio dei natanti.

Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 112 c.p.c., 111 Cost., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè ove si ritenesse che la decisione della C.T.R. abbia disatteso implicitamente la deduzione concernente lo stralcio dell'area destinata al transito ed alla manovra dei natanti, comunque si tratterebbe di decisione non motivata.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 , comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993 , nonchè del principio "chi inquina paga" di cui all' art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la C.T.R. erroneamente ha ritenuto imponibile l'intera superficie acquea e non solo quella corrispondente ai "posti barca".

Con il settimo motivo deduce omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi sul riproposto difetto di motivazione dell'avviso impugnato sotto il profilo della tariffa applicata (depositi chiusi e magazzini) essendosi il giudice del gravame limitato a rispondere sulla motivazione della delibera comunale.

Con l'ottavo motivo deduce la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 112 c.p.c., 111 Cost., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la CTR non ha motivato in merito al rigetto ancorchè implicito, della eccezione di difetto di motivazione dell'impugnato avviso di accertamento.

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicchè va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l'accordo delle parti sul punto (v. documentazione in atti).

Non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della l. n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio.

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