Cassazione, sentenza n. 33219 del 29/11/2023

Sentenza n. 33219 del 29/11/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
33219
Data
29/11/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un consorzio di bonifica impugnava l’annullamento dell’avviso relativo al contributo per attività istituzionali, sostenendo che la relativa quota fosse dovuta indipendentemente dal beneficio arrecato ai terreni. La Cassazione ha richiamato l’efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale che ha subordinato anche tale contributo a un vantaggio diretto e immediato derivante dalle opere consortili, salvo le situazioni già esaurite. Poiché il consorzio non aveva neppure allegato un beneficio per i fondi interessati, la Corte ha rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte privata.

Testo della pronuncia

Il Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionale del Cosentino ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR della Calabria ha annullato l'avviso di pagamento emesso dal ricorrente nei confronti di A.A. – odierno intimato – per contributo di cui alla L.R. Calabria n. 11 del 2003 , art. 23 , comma 1, lett. a), (contributo attività istituzionali). La decisione della CTR è basata su due rilievi: non era provato che i terreni del A.A. ricadessero nel "perimetro dell'Ente"; neppure era provato che fosse intervenuta la approvazione del piano annuale di riparto delle spese consortili, ai sensi della L.R. n. 11 del 2003 , citato art. 23, comma 2 (per evidente errore materiale indicata dalla CTR, in una occasione come L. n. "23 del 2011"), senza la quale (approvazione) il contributo non poteva essere preteso. Il Consorzio denuncia l'illegittimità della sentenza per violazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003 , art. 23 , comma 1, lett. a e art. 42 , del D.P.G.R. Calabria n. 27 del 2010 , della Delib. Consortile n. 119 del 2010, di applicazione delle tariffe provvisorie e del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 7 .

2. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione 1. La L.R. Calabria n. 11 del 2003 , recante "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica. Ecologia", nella versione correttamente applicata dalla CTR ratione temporis, stabiliva, per quanto qui interessa, ciò che segue. Il territorio regionale è ripartito in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica, su ciascuno dei quali è istituito un Consorzio (art. 13). I Consorzi sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa (art. 15). "I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 , art. 58 , e successive modifiche ed integrazioni. I consorziati… sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo art. 23" (art. 17). "Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b)per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lett. b), sulla base del beneficio" (art. 23, comma 1). "L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato" (art. 23, comma 2). I piani di classifica sono elaborati "dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto: a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo" (art. 24, comma 1). "Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell' art. 812 c.c., e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile" (art. 24, comma 2). I piani di classifica, elaborati dei Consorzi e proposti alla Giunta regionale sono, a seguito di una procedura partecipata, definiti dalla Giunta e successivamente approvati dal Consiglio regionale (art. 24, commi 3 e segg.). Il sistema di riparto delle contribuzioni era basato dunque sulla individuazione, all'interno del comprensorio, del perimetro di contribuenza coincidente con l'insieme dei terreni beneficiati, in modo diretto, indiretto e potenziale, dall'attività di bonifica, e sulla definizione di indici di contribuenza per ciascun immobile. Il piano di classifica era peraltro indispensabile solo ai fini della applicazione del criterio di cui dell'art. 23, lett. b), posto che ai fini del criterio di cui alla lett. a) del medesimo articolo le somme erano richiedibili "indipendentemente dal beneficio fondiario".

Con sentenza n. 188 del 2018, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità, rispetto all' art. 119 Cost., dell'art. 23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio" invece che "in presenza del beneficio". La L.R. Calabria n. 13 del 2017 , ha poi posto rimedio a tale vulnus per il periodo successivo, in quanto all'art. 1 ha novellato della L.R. Calabria n. 11 del 2003 , art. 23 , comma 1, statuendo, "senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra-agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".

La Corte costituzionale ha ribadito la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili ed ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all' art. 53 Cost.. Ha, quindi, affermato che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perchè, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

La sentenza della Corte costituzionale è una sentenza sostitutiva.

Essa ha effetto anche riguardo al caso che occupa: in base dell' art. 136 Cost., comma 1, "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87 , art. 30 , comma 3 (recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione del giorno successivo alla pubblicazione della decisione"); gli effetti di una sentenza dichiarativa della illegittimità di una norma sono retroattivi, generalizzati ed automatici.

La sentenza 188 del 2018 non è caratterizzata dalla tecnica delle sentenze di "incostituzionalità differita".

Il limite della "situazione esaurita", posto interpretativamente a tale efficacia retroattiva, non è invocabile nel caso di specie giacchè per situazione esaurita si intende la situazione definita da una sentenza passata in giudicato ovvero ormai superata per effetto di altri fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico. Il contributo consortile di cui trattasi, quindi, "per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali", è dovuto solo a condizione che all'immobile del consorziato derivi un vantaggio diretto ed immediato dalle opere eseguite dal consorzio.

2. Nel caso in esame il Consorzio mai ha sostenuto che i terreni dell'odierno intimato avevano ricevuto un beneficio dalle opere consortili.

Come emerge dal resoconto sullo "svolgimento del processo" contenuto nel ricorso per cassazione (p.1), a fronte della eccezione dell'odierno intimato secondo cui i propri fondi non erano in alcun modo beneficiati dalle opere del Consorzio -eccezione accolta dalla CTP la quale aveva evidenziato "la mancanza di prova da parte del Consorzio di un beneficio", il Consorzio ha sempre insistito sul tesi – errata alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 11 del 2003 , art. 23 , comma 1, lett. a) – per cui il contributo per fini istituzionali "prescinde dal beneficio".

3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la parte privata è rimasta intimata.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

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