Cassazione, sentenza n. 33684 del 04/12/2023

Sentenza n. 33684 del 04/12/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
33684
Data
04/12/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite, relativa a un avviso di liquidazione dell’imposta di registro già annullato nei due gradi di merito, era proseguita in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate e con impugnazione dei contribuenti contro un precedente diniego di definizione. La Corte rileva però che la controversia risulta regolarmente definita secondo la disciplina agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, senza diniego dell’Ufficio. Dichiara pertanto estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate e senza applicare l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

l'Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Suprema Corte, sulla base di sei motivi, la sentenza n. 1369/27/2016, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in data 31/05/2019 e non notificata, sentenza in forza della quale era stata confermata la pronunzia di primo grado di annullamento di un avviso di liquidazione in materia di registro emesso nei confronti di A.A. e B.B..

2. Questi ultimi hanno resistito con controricorso.

3. Successivamente i contribuenti, con atto pervenuto in cancelleria in data 7 giugno 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite di cui al D.L. n. 119 del 2018 , art. 6 e di aver effettuato il pagamento degli importi previsti da tale definizione, hanno formulato istanza di sospensione del processo sino al 31/12/2020.

3.1. Nelle more, essendo intervenuto diniego di definizione agevolata, i contribuenti hanno impugnato innanzi a questa Corte detto provvedimento sulla scorta di un unico motivo.

3.2. L'ufficio nulla ha dedotto.

3.3. Successivamente, con nota del 20 settembre 2023, A.A. e B.B. hanno chiesto sospendersi il giudizio in ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197 del 2022 , art. 1 , comma 197.

Motivi della decisione 1. Osserva questa Corte che la sentenza pronunciata riguarda atti impositivi contemplati nell'elenco, aggiornato al 13/10/2023, recentemente trasmesso dall'Agenzia delle Entrate in osservanza del D.L. n. 13 del 2023 , art. 40 , comma 3, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

2. L'inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dalla L. n. 197 del 2022 , art. 1 , commi 186 e ss., e l'assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

3. Pertanto, ai sensi dell'art. 1 cit., comma 198 il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell' art. 391 c.p.c., art. 3.

4. Ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

5. Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato a carico della parte contribuente che ha impugnato il diniego di condono (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , art. 1 , comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ( Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 ).

P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio.

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