Cassazione, sentenza n. 34779 del 12/12/2023

Sentenza n. 34779 del 12/12/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
34779
Data
12/12/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento riguardava l’imputazione al socio unico di utili extrabilancio contestati alla società; i giudici di merito avevano annullato la ripresa e la CTR aveva inoltre dichiarato generico l’appello erariale. La Cassazione ha chiarito che, nel processo tributario, la specificità dei motivi va verificata senza formalismi, considerando l’atto nel suo complesso, e ha ritenuto sufficienti le critiche formulate dall’Ufficio. Accolto il primo motivo e dichiarati inammissibili gli altri, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte tributaria del Lazio.

Testo della pronuncia

In seguito alla notifica di un avviso di accertamento alla società di diritto statunitense Lambo Time LLC per il recupero a tassazione di utili extrabilancio relativi all'anno 2006, l'Agenzia delle entrate provvide a rettificare il reddito del socio unico A.A..

Quest'ultimo impugnò l'avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accolse il ricorso sul rilievo dell'intervenuto annullamento dell'avviso notificato alla società.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita con gravame dall'Amministrazione, confermò la sentenza di primo grado.

I giudici regionali osservarono anzitutto che l'atto di appello non conteneva la specifica indicazione dei motivi di critica della sentenza impugnata, così come prescritto dal D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1.

Quindi, nel merito, rilevarono che la decisione sull'atto impositivo relativo alla società era stata oggetto di acquiescenza (ancorchè ai soli fini Ires) da parte dell'Amministrazione, che aveva riconosciuto la circostanza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, e ritennero che tale circostanza rendesse indimostrato il conseguimento di maggiori utili da parte del A.A..

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate sviluppando tre motivi; l'intimato ha depositato controricorso.

Motivi della decisione 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, e dell' art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c..

L'Agenzia delle entrate, dopo aver riprodotto il proprio atto di appello, evidenzia che lo stesso conteneva una chiara indicazione delle ragioni invocate a sostegno dell'istanza di riforma della decisione gravata, che aveva accolto l'impugnazione proposta dal contribuente sulla base di una considerazione preliminare e, perciò, senza entrare nel merito della pretesa impositiva; da tanto fa derivare l'erroneità e la nullità della sentenza d'appello, che avrebbe immotivatamente ritenuto la carenza del requisito di specificità dei motivi.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, num. 4), c.p.c..

Assume al riguardo che la C.T.R. avrebbe del tutto omesso di esaminare i suoi motivi d'appello, in particolare ignorando l'argomento relativo alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del A.A., e che le scarne affermazioni rese al riguardo dai giudici regionali varrebbero ad integrare un'ipotesi di motivazione apparente, in quanto inidonea ad esplicare le ragioni della loro statuizione.

3. Infine, con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 dell' art. 2697 c.c. e dell' art. 115 c.p.c..

Assume, al riguardo, che i giudici d'appello avrebbero omesso di rilevare che il presupposto di fatto della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio fosse la ristrettezza della base sociale, considerato che il A.A. era l'unico socio e il dominus di Lambo Time LLC e che, pertanto, sarebbe spettato a quest'ultimo fornire la prova della non distribuzione di tali utili.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 , conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass. Sez. U, n. 36481/2022 ; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 2320/2023 ).

In altri termini, il carattere di piena devoluzione che connota il giudizio di appello – volto non già al controllo della possibile esistenza di vizi specifici, ma ad ottenere un riesame della causa nel merito – impone di considerare il requisito della specificità prescindendo da ogni rigore formalistico e avendo riguardo, ai fini di una valutazione di sufficienza della censura, a che siano sommariamente esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione ovvero i punti e i capi della sentenza impugnata con indicazione, anche succinta, delle ragioni sulle quali si fonda la richiesta di riforma.

Inoltre, e con specifico riguardo al processo tributario, questa Corte ha ritenuto che la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione – che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 53 , comma 1, determinano l'inammissibilità dell'appello – non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

La citata previsione, infatti, dev'essere interpretata restrittivamente, in conformità all' art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dimodochè deve ritenersi consentita l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione tutte le volte che nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 15519/2020 ).

4.2. L'esame dell'atto di appello, riprodotto dall'Agenzia delle entrate nel suo ricorso, e quello della sentenza di primo grado, operato dal Collegio a fronte della denunzia di un error in procedendo, consentono di ritenere che i riportati canoni siano stati rispettati.

La C.T.P. di Roma, infatti, si era limitata a rilevare che l'intervenuto annullamento dell'avviso notificato alla società spiegava effetto risolutivo della controversia relativa al socio.

Ed invero, di tale rilievo l'atto di appello conteneva un'espressa censura, poichè l'Ufficio contestava che il provvedimento presupposto avesse efficacia di giudicato e osservava, anzi, che nelle more esso era stato oggetto di parziale riforma in appello; proseguiva, poi, con l'affronto della vicenda nel merito, ponendo in evidenza alcune circostanze, indicate nell'atto impositivo e nel verbale presupposto, da ritenere pacifiche perchè incontestate e munite di rilievo decisivo ai fini della vicenda.

Su tali basi, dunque, la sentenza impugnata deve ritenersi viziata nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità del gravame erariale per violazione del principio di specificità.

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Va infatti osservato che, dopo la statuizione di inammissibilità dell'appello, la C.T.R. ha comunque proceduto all'esame del merito della pretesa impositiva, disattendendo le ragioni dell'Amministrazione.

Quest'ultima, pertanto e pur essendo risultata soccombente, non ha nè l'onere nè l'interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, giacchè la medesima risulta dai giudici d'appello, spogliatisi della potestas iudicandi, svolta meramente ad abundantiam (in questo senso, si vedano Cass. n. 39431/2021 ; Cass. n. 23834/2018 ; Cass. n. 22618/2012 ).

6. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo e dichiarato inammissibile per il resto.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo affinchè, in diversa composizione, decida uniformandosi all'indicato principio e liquidando, altresì, le spese del presente giudizio.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiarandolo inammissibile per il resto; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.

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