Cassazione, sentenza n. 34865 del 13/12/2023

Sentenza n. 34865 del 13/12/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
34865
Data
13/12/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’impugnazione del diniego dell’Agenzia alla proposta di trattamento dei crediti tributari inserita in un concordato preventivo; il giudice regionale aveva riconosciuto la giurisdizione tributaria. La Cassazione ha invece applicato il principio secondo cui la transazione fiscale disciplinata dalla legge fallimentare è funzionale e ancillare alla procedura concorsuale, nella quale prevale l’interesse concorsuale, sicché il dissenso dell’Amministrazione non costituisce esercizio di potestà impositiva devoluto al giudice tributario. Accolti due motivi e assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario competente per le procedure concorsuali.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, contro TPR SERVICE Srl , che è rimasta intimata, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto dall'ufficio, ritenendo che sussistesse la giurisdizione del giudice tributario nel caso, come quello di specie, di impugnazione del diniego di transazione fiscale nell'ambito di una procedura di concordato preventivo.

2. Il P.G., Visonà Stefano, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , artt. 182 – bis e ter, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente, con la decisione impugnata la C.t.r. avrebbe erroneamente escluso la natura negoziale della transazione fiscale e la sua efficacia nell'ambito del concordato preventivo, nel quale si inserisce all'interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

1.2. Con il secondo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la nullità della sentenza in violazione dell' art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 36 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ritiene la ricorrente che la C.t.r., nell'affermare l'impugnabilità del provvedimento di diniego della transazione fiscale e la giurisdizione del giudice tributario, sarebbe incorsa in una motivazione del tutto contraddittoria, richiamando la decisione del Consiglio di Stato del 28 settembre 2016 che deponeva in senso del tutto opposto.

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dei principi generali in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, nonchè la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , artt. 2 e 19 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente la C.t.r. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto la transazione fiscale non costituisce espressione della potestà impositiva, ma si inserisce nell'ambito del concordato preventivo e può essere impugnata con i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge fallimentare. Di conseguenza l'esame della controversia dovrebbe essere rimessa al tribunale ordinario, sezione fallimentare.

1.4. Con il quarto motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Nella motivazione, infatti, la C.t.r. compensa le spese del giudizio di appello per la complessità della questione, mentre nel dispositivo condanna l'ufficio appellante al pagamento delle stesse.

2.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, con assorbimento dei rimanenti.

Dopo la proposizione del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla questione, enunciando il seguente principio di diritto: "Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dalla L.Fall. , art. 182 – ter , spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 2019 , alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto della L.Fall. , artt. 180 , 182 – bis e 182 – ter , nel testo modificato dal citato D.Lgs. n. 14 del 2019 e dal D.L. n. 125 del 2020 , da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla L. n. 232 del 2016 )" ( Cass. S.U. n. 8504/2021 ).

La decisione è stata ripresa da Cass. S.U. n. 35954/2021 , che ha ribadito, con riferimento alla condotta dell'amministrazione fiscale rispetto alla proposta transazione fiscale originata all'interno di una proposta di concordato preventivo, che, mancando la natura provvedimentale della scelta assunta dall'amministrazione, deve convergersi verso l'individuazione, in punto di giurisdizione, del tribunale fallimentare, essendo appunto in discussione la mera manifestazione di volontà di uno dei creditori sulla transazione fiscale, sulle quali è funzionalmente competente a decidere detto organo giurisdizionale.

Tale ultima decisione richiama alcuni passi motivazionali di Cass. S.U. n. 8054/2021 , secondo cui "…inserita la transazione fiscale (in senso lato) all'interno della disciplina generale delle procedure concorsuali (in senso lato) con il D.Lgs. n. 5 del 2006 , la novella della L. n. 232 del 2016 , art. 1 , comma 81, ha indubbiamente accentuato tale posizione sistematica con la previsione dell'obbligatorietà ("esclusivamente mediante la proposta…") del sub-procedimento di "trattamento dei crediti tributari" nell'ambito della "procedura madre" di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti. A tale "esclusività" deve darsi un significato di prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell'istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo "incidente tributario" e` essenzialmente finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui alla L. Fall. , art. 182-ter ".

Dunque, nelle pronunce citate, le Sezioni Unite hanno ritenuto "la natura ancillare del procedimento di transazione fiscale e delle questioni che lì si pongono (fra le quali i pareri sullo stesso resi dai creditori) rispetto a quello fallimentare", individuando il plesso giurisdizionale ordinario per le controversie concernenti il diniego di parere favorevole dell'Agenzia delle entrate, vieppiù a seguito della disciplina sopravvenuta, introdotta dal D.L. n. 125 del 2020 in tema di omologazione in caso di mancata adesione, sicuramente non applicabile alla vicenda in esame, tesa a "valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale dell'accordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall'Ente impositore" (cfr. Cass. S.U. n. 8504/2021 ).

I suddetti principi sono applicabili alla transazione fiscale in esame, che è regolata dalla legge fallimentare e si muove, dunque, in un perimetro prevalentemente concorsuale, diversamente dalla transazione fiscale regolata il D.L. n. 138 del 2002 , ex art. 3, comma 3, che appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto una procedura di definizione dei ruoli posta nella fase di esecuzione dei carichi fiscali (cfr. Cass. S.U. n. 25632/2016 ).

In conclusione, in conformità con gli esiti delle citate pronunce delle Sezioni Unite, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali, innanzi al quale devono rimettersi le parti per la riassunzione nel termine di legge e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette le parti per la riassunzione nel termine di legge e demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

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