Cassazione, sentenza n. 34974 del 13/12/2023

Sentenza n. 34974 del 13/12/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
34974
Data
13/12/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava la riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di un conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione come unitaria cessione d’azienda; dopo un precedente annullamento con rinvio, l’Agenzia aveva nuovamente impugnato la decisione favorevole alle contribuenti. Una delle coobbligate ha tuttavia presentato domanda di definizione agevolata della controversia e documentato il pagamento previsto; la Corte ha rilevato che il perfezionamento della definizione giova anche agli altri coobbligati. Il processo è stato quindi dichiarato estinto, con spese a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 764/2020, depositata in data 14/5/2019, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, giudicando quale giudice di rinvio, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 239/2011 sfavorevole all'erario), in applicazione dello ius superveniens e, quindi, travalicando il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, nonchè ordinato la restituzione alle ricorrenti di quanto versato in relazione all'avviso di liquidazione annullato, con gli interessi di legge, e con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La vicenda trae origine dalla impugnazione, accolta in prime cure, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro avendo le contribuenti contestato la legittimità della qualificazione, ex D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 20 , come cessione di azienda, dell'operazione posta in essere da Kodak Spa Carestream Health Italia Srl e dalla Carestream Health Inc., distinta nel seguente modo: la prima società, in data 30/4/2007, con atto registrato il 3/5/2007 al (Omissis), aveva conferito nella seconda il ramo d'azienda costituito dalle attività e passività relative all'attività di imaging radiografico, così sottoscrivendo integralmente il deliberato aumento di capitale di Carestream Health Italia Srl e, in pari data, con atto 30/4/2007 al n. (Omissis), o registrato, aveva ceduto la partecipazione sociale, ricevuta in contropartita, alla Carestream Health Inc., società costituita secondo le leggi del Dealware, Stati Uniti d'America.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 68/2012, aveva respinto l'appello col quale l'Agenzia delle Entrate aveva censurato la sentenza di primo grado, con la motivazione che il D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 20 , non ha valenza di clausola antielusiva ma fissa un criterio ermeneutico che limita il perimetro d'indagine dell'Ufficio agli effetti giuridici e non economici dell'atto presentato per la registrazione, che l'Ufficio in ogni caso avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dell'aggiramento di obblighi e/o divieti, il conseguimento di vantaggi tributari indebiti, per mancanza di valide ragioni economiche e, sotto l'aspetto formale, che l'atto impositivo impugnato è illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 , art. 37 bis .

L'Agenzia delle Entrate aveva, allora, proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, cui resistevano entrambe le società intimate con controricorso e memorie difensive.

La Corte, con sentenza n. 11667/2017, aveva accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Carestream Health Italia Srl e Kodak Spa resistono con controricorso, la seconda società ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione Col primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza del giudice di rinvio per violazione e falsa applicazione dell' art. 384 c.p.c. e per elusione del giudicato derivante dalla sentenza n. 11667/2017 della Suprema Corte di Cassazione , non essendo la decisione adottata in linea con i principi vincolanti stabiliti dal giudice di legittimità, essendosi formato il giudicato interno circa l'applicazione, nel caso di specie, del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 20 .

Col secondo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della l. n. 205 del 2017 , artt. 1 , comma 87, l. n. 145 del 2018 , 1, comma 1084, in relazione all' art. 53 Cost., poichè anche nella nuova formulazione il D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 20 , impone di considerare la causa reale e la regolamentazione degli interessi perseguita dai contrenti.

Col terzo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell' art. 92 , comma 2, c.p.c., perchè il giudice di rinvio ha rigorosamente applicato il principio della soccombenza in relazione alle spese del giudizio proseguito dall'Ufficio "anche dopo la produzione normativa definitivamente chiarificatrice dell'assenza di fondamento della pretesa fiscale avanzata" senza considerare la sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" avuto riguardo al sopravvenuto mutamento dei temini della controversia certamente non ascrivibile alle parti processuali.

Col motivo di ricorso incidentale condizionato la società Kodak lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR, quale giudice di rinvio, ha omesso di valutare fatti decisivi in merito alla quaestio facti indicata, con la sentenza n. 11667/2017, dalla Corte di Cassazione, tenuto conto delle molteplici contestazioni circa la cessione del ramo di azienda ritenuta dall'Ufficio senza effettuare, in realtà, alcun accertamento.

La società Kodak, con memoria del 7 ottobre 2023 a firma dell'Avv. Bonanno, ha prodotto domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , art. 1 , commi 186-202, con allegata quietanza relativa al pagamento di Euro 164.991,60.

La L. n. 197 del 2022 , art. 1 , comma 186, prevede che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , comma 2 dell'art. 12".

Il comma 198 della citata disposizione prevede, poi, che "Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo", ovvero della "copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata", come accaduto nel caso di specie, "il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate".

Il comma 202 della disposizione in esame, per quanto qui d'interesse, prevede che "La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196".

Deve, quindi, disporsi in conformità, dandosi atto che l'estinzione del giudizio.

La declaratoria di estinzione, peraltro, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ( Cass. n. 19560 del 2015 ; Cass. n. 25485 del 2018 ).

P.Q.M. La Corte, dichiara l'estinzione del processo; spese a carico della parte che le ha anticipate.

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