Cassazione, sentenza n. 2547 del 26/01/2024
Sentenza n. 2547 del 26/01/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2547
- Data
- 26/01/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I ricorsi contro due avvisi IVA erano stati dichiarati inammissibili perché notificati nel 2013 tramite un operatore postale privato, sebbene ricevuti dall’Agenzia entro il cinquantanovesimo giorno dalla notificazione degli atti impositivi. La Cassazione qualifica tale notificazione come nulla, non inesistente: il vizio è sanato dalla costituzione dell’Amministrazione quando la ricezione sia avvenuta entro il termine d’impugnazione, mentre la consegna all’operatore privo di titolo non certifica legalmente la data di spedizione. Accolti i primi tre motivi, la sentenza è cassata con rinvio per la decisione di merito.
Testo della pronuncia
Dalla sentenza impugnata si evince che, all'esito di verifica eseguita dalla GdF, alle società GTM Srl e Linar Srl – all'epoca distinte, ma già legalmente rappresentante dal medesimo soggetto – furono notificati due avvisi d'accertamento, relativi all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle entrate contesto il mancato versamento di iva.
Le due società, che operavano nel settore tessile, l'una (Linar) nel confezionamento di capi d'abbigliamento, l'altra (GTM) nell'acquisto della materia prima, ceduta per il confezionamento, e nella sua successiva commercializzazione, avevano inquadrato il rapporto negoziale nel contratto di lavorazione per conto terzi.
I verificatori ritennero invece che fosse operante un contratto di commissione. Da ciò ne avevano fatto discendere l'obbligo di fatturazione sia delle operazioni di cessione dalla GTM alla Linar della materia prima, sia delle operazioni di cessione dalla Linar alla GTM del prodotto finito.
L'Agenzia delle entrate, condividendo gli esiti della verifica, emise gli avvisi d'accertamento con le relative pretese impositive ai fini Iva.
Le società impugnarono gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che con sentenza n. 1/02/2015 dichiarò i ricorsi inammissibili per essere stati notificati all'ufficio a mezzo di operatore postale privato.
L'appello proposto dalle contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise fu rigettato a conferma della pronuncia di primo grado con sentenza n. 465/02/2018. Il giudice regionale ha ritenuto irrilevante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di notifica non nulla ma inesistente, cosi che non poteva trovare applicazione l'effetto sanante del cd. raggiungimento dello scopo. Ha sostenuto che la norma posta a presidio delle notificazioni degli atti giudiziari, l' art. 4 comma 1, lett. a), del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 , pur nella liberalizzazione dei servizi postali, aveva riservato in via esclusiva a Poste Italiane Spa le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, e ciò per esigenze di ordine pubblico. Né poteva trovare applicazione l' art. 1 della l. 4 agosto 2017, n.124 , abrogativo del menzionato art. 4, perché norma non retroattiva.
Le società, nelle more fusesi per incorporazione, hanno censurato la sentenza con quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.
All'esito della pubblica udienza del 7 novembre 2023, dopo la discussione, la Procura generale e le parti hanno precisato le proprie conclusioni. La causa e stata riservata e decisa.
Motivi della decisione Con il primo motivo la società si duole della "violazione e falsa applicazione dell' art. 16 D. Lgs. 546/92 , nonché dell' art. 4 del D. Lgs. 261/99 e delle disposizioni di cui alla L. 890/1982 in relazione all' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". La sentenza sarebbe erronea per aver dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti in primo grado perché notificati a mezzo di società di poste private, senza tener conto che alla notifica, eseguita nel 2013, doveva trovare applicazione il testo dell' art. 4 del D. Lgs. 261/99 , come novellato dal D. Lgs. 24 febbraio 2011, n 98, che ormai non vietava l'utilizzo delle poste private per la notifica dei ricorsi tributari;
con il secondo motivo si lamenta la "violazione e falsa applicazione dell' art. 16 D. Lgs. 546/92 in relazione all' art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.". La commissione regionale non avrebbe tenuto conto che il ricorso era stato ricevuto dall'Agenzia delle entrate entro il termine di gg. 60 dalla notifica degli atti impositivi e la Commissione aveva dunque ignorato che i ricorsi spediti a mezzo posta privata sono quanto meno equiparabili alle notifiche effettuate mediante consegna diretta dell'atto all'ufficio;
con il terzo motivo ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell' art. 156 c.p.c. in relazione all' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". La pronuncia sarebbe erronea perché, quand'anche le notifiche dei ricorsi in primo grado fossero state ritenute invalide, l' art. 153 cod. proc. civ. impone la sanatoria dell'invalidità degli atti quando raggiunto il proprio scopo.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché, sia pur da diversi profili, sono tutti indirizzati a dimostrare che la notificazione del ricorso avverso l'atto impositivo aveva raggiunto il proprio scopo, la conoscenza dell'atto, e comunque era stato tempestivamente notificato, nel termine dei 60 gg.
Essi sono fondati.
La questione della sorte della notificazione del ricorso avverso l'atto impositivo, eseguita mediante operatore postale privato nel termine intermedio tra l'introduzione del D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (anzi più correttamente tra l'emanazione della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio) e l' art. 1 della l. n. 124 del 2017 , è stata risolta dalla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione 10 gennaio 2020, n. 299 , secondo cui "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 . La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo".
Rinviando alle ampie motivazioni della sentenza, che questo Collegio condivide integralmente, si è dunque affermato che la notificazione dell'atto giudiziario eseguita dall'operatore postale privato, anche in epoca anteriore all'abrogazione dell' art. 4 del D. Lgs. 261 del 1999 (come novellato dal D. Lgs. 58/2011 ), ad opera della l. n. 124 del 2017 – che ancora riservava all'operatore postale universale (Poste Italiane) la notifica degli atti giudiziari – è nulla e non inesistente, cosi che il conseguimento dello scopo sana il vizio. Tuttavia, qualora l'atto sia ricevuto dall'amministrazione destinataria oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo impugnato, ed ancorché si sostenga che l'atto da notificare sia stato consegnato all'operatore postale privato prima dei sessanta gg., la sanatoria resta irrilevante, perché l'operatore privato privo del titolo abilitativo non ha il potere di certificazione legale della data di consegna del ricorso medesimo. La sanatoria ha invece piena efficacia nell'ipotesi in cui la notifica sia stata eseguita presso l'amministrazione destinataria nei sessanta giorni concessi per impugnare l'atto impositivo.
Nel caso di specie risulta incontestato che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati alle società il 30 novembre 2012, mentre i ricorsi avverso i medesimi furono ricevuti dall'Agenzia delle entrate il 28 gennaio 2013, dunque al 59 giorno.
Essi dunque furono tempestivi, mentre la loro nullità è stata sanata dalla rituale costituzione in giudizio dell'ufficio.
I motivi trovano dunque accoglimento ed a ciò consegue l'assorbimento del quarto motivo, con il quale la ricorrente ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell' art. 153 c.p.c. in relazione all' art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", per non aver disposto la rimessione dei contribuenti in termini per mancanza di addebitabilità della decadenza, causata dalla evidente incertezza interpretativa della normativa.
La sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, che in diversa composizione, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovrà decidere la controversia nel merito.
P.Q.M. Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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