Cassazione, sentenza n. 6967 del 08/03/2024

Sentenza n. 6967 del 08/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
6967
Data
08/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il diniego riguardava il rimborso di ritenute su dividendi chiesto dalla società subentrata, mediante scissione, al soggetto che aveva percepito i proventi; la CTR aveva riconosciuto la successione nella posizione sostanziale. La Cassazione osserva che lo stesso Ufficio aveva attribuito alla società scissa la qualità di beneficiario effettivo e che la scissione produce una successione a titolo particolare anche nel diritto controverso. Dichiarata inammissibile la censura sull’omesso esame, conferma la legittimazione della beneficiaria e rigetta il ricorso dell’Agenzia.

Testo della pronuncia

Con istanza in data 18 giugno 2009 Bau Spa rkasse Wustenrot AG chiedeva il rimborso delle ritenute operate sui dividendi percepiti in ragione di partecipazioni detenute in Unicredito Spa e Unicredit Spa Con provvedimento in data 21 luglio 2015 il Centro Operativo di Pescara negava il rimborso.

Contro il suddetto provvedimento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo accoglieva parzialmente.

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. Osservava la CTR che "in questa sede non è dato discutere della debenza o meno del riconosciuto rimborso" posto che la motivazione del provvedimento di diniego riguarda soltanto "la legittimazione o meno di parte istante a vedersi riconoscere detto rimborso". Rilevava che "il soggetto giuridico richiedente è, in tutto e per tutto, giusta il diritto austriaco ad esso applicabile (ma la medesima posizione si sarebbe prodotta applicando gli istituti civilistici di diritto italiano) succeduto nella posizione di diritto già sussistente in capo all'altro soggetto giuridico che ha sopportato l'imposizione del cui rimborso qui si discute".

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce "Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c. , n. 5". Sostiene che la CTR aveva omesso di considerare la circostanza che la motivazione del provvedimento di diniego non comprendeva soltanto il difetto di legittimazione a richiedere il rimborso, ma anche la qualifica di beneficiario effettivo della società, che costituiva il presupposto del rimborso.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Secondo l'orientamento di questa Corte, l' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018). Si è inoltre rilevato che la norma in parola riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. nm. 22397 del 2019 ).

1.3. La questione dedotta dalla ricorrente, investendo il perimetro della motivazione del provvedimento di diniego di rimborso e la valutazione al riguardo operata dal giudice di appello, non attiene a un accadimento ovvero un fatto in senso storico-naturalistico, con conseguente inammissibilità della censura.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 , dell' art. 10 della Convenzione Italia-Austria, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 , nonchè degli artt. 63 e 65 TFUE, in combinato disposto con l' art. 2697 c.c. . Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere affermato che per ritenere illegittimo il diniego di rimborso era sufficiente riscontrare la successione fra le due società per effetto della scissione, in violazione del corretto riparto dell'onere della prova della qualità di beneficiario effettivo.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Nel provvedimento di diniego di rimborso, trascritto in ricorso, si legge che "la beneficiaria effettiva dei proventi è un'altra società Bau Spa rkasse Wustenrot AG Salisburgo" e che "la suddetta società avrebbe avuto titolo ad agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso. E' escluso pertanto che si possa accogliere l'istanza presentata da un soggetto diverso dal reale percettore". Non v'è dubbio, quindi, che, secondo lo stesso Ufficio, i presupposti per ottenere il rimborso si erano verificati in capo alla suddetta società e che dunque essa rivestisse la qualità di beneficiario effettivo.

L'Amministrazione finanziaria, nel richiamato provvedimento di diniego, ha ritenuto poi irrilevante che il 19 dicembre 2008, in data successiva alla distribuzione dei dividendi ed antecedente alla presentazione dell'istanza di rimborso, a seguito di operazione di scissione, l'odierna ricorrente fosse subentrata nella posizione di Bau Spa rkasse Wustenrot AG (beneficiario effettivo), assumendo il medesimo nome ma contraddistinta da diverso codice fiscale.

2.3. Tale assunto è errato in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., S.U., n. 23225 del 2016), la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c. produce effetti traslativi dando luogo ad una successione a titolo particolare nella posizione giuridica sostanziale della società risultante dalla scissione e nel diritto controverso, con conseguente configurabilità in capo alla società controricorrente della qualità di beneficiario effettivo già rivestita dalla società scissa e, quindi, della legittimazione a richiedere il rimborso.

Correttamente, pertanto, la CTR ha rilevato che l'odierna controricorrente era succeduta nella posizione di diritto già sussistente in capo alla società che aveva subito l'imposta oggetto di rimborso.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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