Cassazione, sentenza n. 6547 del 12/03/2024

Sentenza n. 6547 del 12/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
6547
Data
12/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società incorporante aveva impugnato un’intimazione riferita a una cartella intestata e notificata, dopo la fusione, alla società incorporata. La Cassazione ha confermato che, secondo la disciplina applicabile alla fusione in esame, l’incorporata era estinta e la cartella doveva essere notificata all’incorporante; la successiva conoscenza dell’intimazione non poteva sanare la notificazione invalida dell’atto presupposto. Sono stati quindi rigettati sia il ricorso dell’agente della riscossione sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.

Testo della pronuncia

La società contribuente, in data 7 agosto 2007, riceveva notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. (omissis), per complessivi Euro 136.198,50; l'intimazione risultava intestata a A.A. Srl, società incorporata alla contribuente, e faceva riferimento alla cartella di pagamento n. (omissis), intestata anch'essa alla A.A. Srl e notificata a quest'ultima il 14 novembre 2003. Il ruolo sotteso alla cartella di pagamento risultava emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi nei confronti della A.A. Srl in data 17 dicembre 2002 e consegnata al concessionario per la riscossione in data 25 agosto 2003.

2. Avverso l'intimazione di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Brindisi e resistevano sia l'Ufficio che l'Equitalia Sud con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Brindisi, con sentenza n. 53/01/2008 del 06 marzo 2008, rigettava il ricorso.

4. Contro la sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Puglia e resistevano sia l'Equitalia Spa che l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni.

5. Tale Commissione, con sentenza n. 300/24/2014, depositata in data 10 febbraio 2014, accoglieva il gravame riformando la pronuncia di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l'Equitalia Sud Spa, ricorrente principale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l'Agenzia delle Entrate, ricorrente incidentale, affidato a due motivi.

La società contribuente ha resistito con distinti controricorsi. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 per la quale la società contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all' art. 2504-bis cod. civ." l'Equitalia Sud Spa lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che la cartella di pagamento doveva avere come destinataria la TSM Srl quale società incorporante la A.A. Srl al fine di consentire la tempestiva conoscenza del ruolo ed il pieno e legittimo esercizio del diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3. cod. proc. civ. in relazione all' art. 26 , primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell' art. 2700 cod. civ." l'Equitalia Sud Spa lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la documentazione esibita da Equitalia Sud Spa non fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all' art. 19 , primo e terzo comma, e 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 " l'Equitalia Sud Spa lamenta l'error in ludicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta da T.S.M. Srl solo dopo la ricezione della successiva intimazione di pagamento ex art. 50 , secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 50 , comma secondo e terzo, d.P.R. n. 602 del 1973 , 156, comma terzo, cod. proc. civ., 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 " l'Equitalia Sud Spa lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che l'atto tributario non fosse adeguatamente motivato.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, degli artt. 2495 , 2501 e 2504-bis cod. civ. e dell' art. 172 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ." l'Agenzia delle Entrate lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la formazione del ruolo da parte dell'Ufficio, la conseguente trasmissione all'Agente della riscossione e la conseguente emissione della cartella di pagamento fossero stati posti in essere due anni dopo l'estinzione della A.A. Spa

2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 2700 cod. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ." l'Agenzia delle Entrate lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l'agente della riscossione avesse consegnato la cartella di pagamento nelle mani di persona non identificabile, rendendo impossibile verificare la sussistenza in capo al consegnatario di una delle qualità che lo legittimano alla percezione degli atti.

3. Va premesso che, come affermato dalle SS.UU. (Sentenza n. 9232 del 25/06/2002) "Atteso il principio di unità dell'impugnazione – secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale. Né la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 334 cod. proc. civ." Pertanto, poiché il ricorso di Equitalia è stato notificato in data antecedente al ricorso proposto da AE, quest'ultimo, essendo tempestivo, si converte in ricorso incidentale.

4. Indi, seguendo un ordine logico giuridico delle questioni sottoposte all'esame della Corte, vanno esaminati congiuntamente il primo motivo di ricorso svolto dall'Equitalia Sud Spa ed il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia dell'Entrate; entrambi, infatti, agitano la questione afferente la sorte giuridica della società incorporata dopo la fusione.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del D.Lgs. n. 6 del 2003 , carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo" ( Cass. S.U. n. 19509 del 14/09/2010 ; conf. Cass. n. 1088 del 1:7/01/2013; Cass. n. 266 del 07/01/2011 ). Il principio – dettato espressamente in tema di fusione per incorporazione – non è contraddetto dalla previsione per la quale la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali in data antecedente alla riforma del diritto societario determina l'estinzione della stessa solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ( Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010 ): tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti della cancellazione della società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione della lettera della previsione dell' art. 2504 cod. civ., applicabile ratione temporis, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione della società incorporata. Per completezza, vale la pena di ricordare che il principio è stato ribadito anche con riferimento alla fusione per incorporazione successiva alla riforma del diritto societario da Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021 .

4.2. La sentenza della C.t.r. è pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, avendo ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita alla società incorporata in epoca successiva alla sua estinzione e non già alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di pagamento. Né può ragionevolmente parlarsi di sanatoria della nullità, che eventualmente potrebbe riguardare la notifica dell'avviso di intimazione, ma non anche della notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato (così Cass. 7 dicembre 2022, nn. 35924 e 35990)

5. Dal rigetto di questi motivi di ricorso, discende l'assorbimento dei restanti ossia sia quelli proposti dall'Equitalia Sud Spa, con il ricorso principale, che quelli proposti dall'Agenzia delle Entrate, con il ricorso incidentale.

6. In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale proposto da Equitalia Sud Spa e il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale proposto da Equitalia Sud Spa e il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Condanna l'Equitalia Sud Spa e l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 ciascuno, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge con attribuzione al difensore antistatario.

Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'Equitalia Sud Spa dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

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