Cassazione, sentenza n. 6923 del 14/03/2024
Sentenza n. 6923 del 14/03/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6923
- Data
- 14/03/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva impugnato accertamenti TARSU per più annualità, contestando tassazione, affidamento al concessionario e sanzioni; durante il giudizio comunicava l’annullamento della pretesa per il 2005 e una definizione agevolata delle restanti somme. La Cassazione non dichiara cessata la materia del contendere, poiché mancavano l’adesione delle controparti e dati certi sul pagamento dell’ultima rata. Ravvisa tuttavia il sopravvenuto venir meno dell’interesse concreto alla decisione, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese, escludendo il raddoppio del contributo previsto per l’inammissibilità originaria.
Testo della pronuncia
Oggetto di controversia sono le pretese di cui ai cinque avvisi di accertamento nn. (Omissis), con i quali il Comune di Fiuggi aveva accertato l'omessa denuncia di occupazione e l'omesso versamento della Tarsu per gli anni 2005-2006-2007-2008 e 2009, in relazione al possesso da parte di Studio 80 Sas di una struttura amovibile denominata "(Omissis)", ubicata in Via (Omissis), avente superficie di mq 2800 in categoria "F" e mq 10.700 in categoria "I", conseguentemente determinando l'imposta dovuta per gli anni suddetti per un importo complessivo di 242.016,13 Euro, comprensivi di accessori.
2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lazio (Roma – Sezione distaccata di Latina) rigettava 'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 275/4/2011 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, ritenendo corretta la tassazione ed osservando che:
– la ricorrente avrebbe dovuto ricorrere al T.A.R. per far valere eventuali vizi del regolamento comunale e delle deliberazioni tariffarie predisposte per la tassazione in oggetto ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , mentre la richiesta di disapplicazione del regolamento in sede tributaria era inammissibile, in quanto priva dei requisiti essenziali previsti dall' articolo 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , "ovvero mancanza assoluta della dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
– presupposto della tassa è il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e che le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici e delle tariffe non operano in via automatica, dovendo invece i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con la precisazione che la riduzione ha effetto soltanto dall'anno successivo;
– correttamente il primo Giudice aveva ritenuto infondata l'eccezione secondo la quale la società concessionaria della riscossione TRE ESSE non poteva accertare periodi di imposta precedenti al 1° gennaio 2006, in quanto il contratto di appalto concluso con la predetta società aveva ad essa affidato l'attività di controllo, di verifica, di accertamenti e di riscossione della Tarsu relativamente ai periodi di imposta non prescritti, considerando, per altra via, nuova, perché proposta solo in sede d'appello, il motivo di contestazione concernente anche la legittimità del procedimento di affidamento;
– in relazione ad ogni anno solare corrispondeva un'obbligazione tributaria autonoma, per cui, in presenza di una denuncia omessa, l'obbligo di formularla si rinnovava di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo comportava 'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo, segnalando ancora che la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuavano ad essere occupate o detenute;
– non sussisteva la violazione degli artt. 62 e 66 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , in quanto la ricorrente, per godere dei relativi benefici, avrebbe dovuto indicare nella denuncia originaria o di variazione le relative circostanze, corroborando la richiesta con idonea documentazione, adempimento questo che non era stato assolto dalla contribuente.
3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 18 maggio 2016, formulando quattro motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 2 novembre 2023, nota con cui ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere per essere stata annullata la pretesa relativa all'anno 2005 e definita in via agevolata quella concernente gli atti successivi;
4. il Comune di Fiuggi e la Tre Esse Italia Srl resistevano con separati controricorsi (di eguale contenuto) notificati il 27 giugno 2016.
Motivi della decisione 1. Va dato atto che:
a. con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3., cod. proc. civ, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 – All. E, oltre che degli artt. 62 , 66 e 68 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (v. pagina n. 50 del ricorso);
b. con la seconda cesura la società ha lamentato, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3., cod. proc. civ, la iolazione e falsa applicazione degli art. 57 e 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (v. pagine nn. 55 e 56 del ricorso);
c. con la terza doglianza la contribuente ha eccepito, con riguardo alla previsione dell'art. 360, primo comma, num. 3., cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e seguenti D.Lgs. 507/93 , "nonché dei principi generali di diritto in punto di legittimazione passiva all'imposizione fiscale" (così a pagina n. 64 del ricorso);
d. con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3., cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli " artt. 76 e seguenti D.Lgs. 507/93 in materia di applicazione delle sanzioni" (v. pagina n. 67 del ricorso);
2. Come sopra anticipato , con la suindicata nota ("comunicazione cessazione del contendere"), depositata il 2 novembre 2023, la ricorrente ha rappresentato che "con atto in data 27.02.2019 è stato formalizzato, da parte della Tre Esse Italia, l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 in quanto, in detto anno, la ricorrente non era titolare del relativo terreno oggetto della pretesa tributaria", riportando poi in detta comunicazione il contenuto del riscontro (datato 27 febbraio 2019, pure prodotto in atti) che la concessionaria aveva inviato alla ricorrente, con cui veniva comunicata "(…) l'avvenuta rettifica dell'ingiunzione fiscale (…) emessa in conseguenza dell'annullamento della tassa dovuta per l'anno 2005 ed il relativo prospetto di definizione agevolata concernente un credito complessivo di 103.986,12 Euro, dando conto che i versamenti effettuati ammontavano a 77.565,05 Euro e che risultava ancora pendente un residuo di 26.421,07 Euro, con scadenza il 28 febbraio 2019, a saldo di quanto ancora dovuto.
3. Osserva la Corte che l'assenza di ogni intervento sul punto e di condivisione della suddetta richiesta ad opera dei controricorrenti, il riferimento ad una imprecisata definizione agevolata, con ultima rata di 26.412,07 Euro già da tempo scaduta (il 28 febbraio 2019), ma di cui non si conosce l'esito, esclude la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere.
4. Nondimeno, la richiesta della ricorrente dimostra il sopravvenuto venir meno del concreto ed attuale interesse alla decisione e con essa della prima condizione dell'azione, che deve sussistere sino al momento della decisione.
5. Il predetto rilievo consente allora di decidere la causa dichiarando l'inammissibilità del ricorso per il (sopravvenuto) difetto di interesse alla decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T. 28 febbraio 2024, n. 5011 e la giurisprudenza ivi citata).
6. Le delineate circostanze e segnatamente la verosimile definizione in ambito extragiudiziario della lite giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado giudizio.
7. Non sussistono, poi, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2015, n. 115, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 28 febbraio 2024, n. 5011 e la giurisprudenza ivi citata).
P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudi
Domande frequenti
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