Cassazione, sentenza n. 12165 del 06/05/2024

Sentenza n. 12165 del 06/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
12165
Data
06/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un soggetto aveva impugnato in proprio l’accertamento IRES e IRAP indirizzato a una società estera ritenuta fiscalmente residente in Italia, ricevuto soltanto nella dichiarata qualità di amministratore di fatto; i giudici di merito avevano dichiarato il ricorso inammissibile. La Cassazione ha confermato che la persona fisica non è legittimata a impugnare direttamente l’atto rivolto alla società per contestare la propria qualifica, potendo farlo contro eventuali successivi atti di riscossione diretti nei suoi confronti. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Testo della pronuncia

A.A. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma l'avviso di accertamento (Omissis), emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, a lui notificato nella qualità di amministratore di fatto, con il quale, a seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, veniva recuperato a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, un reddito d'impresa pari ad Euro 369.709,00, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale per il periodo d'imposta 2006 da parte della C.C. Holding SA.

2. L'Agenzia delle Entrate, condividendo le conclusioni cui era giunta la Guardia di Finanza, riteneva la società contribuente obbligata alla presentazione della dichiarazione in Italia, poiché residente all'estero solo formalmente, affermandone la natura di soggetto esterovestito.

3. Accogliendo l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente, la CTP dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o interesse del ricorrente, per avere agito in proprio pur non essendo destinatario della pretesa oggetto dell'accertamento.

4. La Commissione regionale, con sentenza n. 5315/2015, depositata in data 14 ottobre 2015, rigettava quindi l'appello proposto da A.A. .

5. Ricorre avverso la predetta sentenza A.A. con unico motivo.

L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese con controricorso, depositando atto di costituzione al fine della discussione in pubblica udienza, alla quale ha quindi partecipato, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Procura generale, in persona del Sostituto procuratore generale dott. B.B., ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la "Violazione dell' art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all' art. 100 c.p.c. e 102 c.p.c. e ai principi giurisprudenziali (diritto vivente) in tema di legittimazione attiva".

Osserva A.A. che i giudici del merito, e da ultimo la Commissione regionale, avrebbero errato nel negare la legittimazione del ricorrente, in quanto destinatario dell'accertamento e portatore dell'interesse a sentir dichiarare la sua completa estraneità al procedimento accertativo e, quindi, alla inefficacia dell'atto nei suoi confronti, e ciò anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell' art. 100 cod. proc. civ.

2. Il motivo è inammissibile laddove tende a contestare l'interpretazione del contenuto dell'avviso di accertamento e l'individuazione del destinatario del medesimo compiute dalla CTR, trattandosi di giudizio di merito congruamente motivato.

2.1. Il motivo è, inoltre, infondato ove lamenta la violazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. civ.

2.2. Si rileva a tale riguardo che il soggetto passivo dell'avviso di accertamento è la società, che l'atto impositivo è stato notificato a A.A. soltanto nella sua qualità di amministratore di fatto e che l'originario ricorso innanzi alla CTP è stato da questi proposto non quale legale rappresentante della società ma, in primo luogo, per contestare la qualità, a lui attribuita in sede di notifica dell'atto, di amministratore di fatto della medesima.

2.3. Il ricorrente era quindi privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo, indirizzato, come si è visto, alla società, e non a lui personalmente, e correttamente i giudici di merito hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando peraltro che la società aveva proposto autonoma impugnazione (cfr. Cass. n. 26491 del 17/12/2014 ).

2.4. Ha in particolare affermato questa Corte che la persona fisica che, in un atto di accertamento, ritiene di essere ststa indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui lo stesso è rivolto, è priva di interesse ad impugnarlo direttamente, avendo la possibilità, qualora l'esattore intenda dare inizio all'azione di recupero nei suoi confronti, di ricorrere contro gli atti di riscossione, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità (cfr. Cass. Sez. 5, n. 7763 del 20/03/2019 )

2.5. Anche le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, in applicazione dell' art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 sono esclusivamente a carico della persona giuridica, fatta salva la fattispecie, che non risulta neppure evocata nel caso in esame, dell'utilizzo da parte dell'amministratore di fatto dello schermo sociale nel suo esclusivo interesse (cfr. Cass. n. 1358 del 17/01/2023 ).

2.6. È pertanto da escludersi il profilo di illegittimità costituzionale per contrasto con l' art. 24 Cost. adombrato dal ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?

Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.

Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?

Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.

La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?

No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.

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