Cassazione, sentenza n. 13807 del 17/05/2024
Sentenza n. 13807 del 17/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13807
- Data
- 17/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva l’imposta di registro proporzionale richiesta alla società di leasing che, pur dichiarandosi estranea al rapporto sostanziale, aveva volontariamente registrato la cessione del contratto dopo l’inutile decorso del termine per cedente e cessionaria. La Cassazione ha stabilito che chiunque richieda volontariamente la registrazione deve pagare l’imposta relativa, fissa o proporzionale secondo la natura dell’atto, anche se non ne è parte sostanziale. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza favorevole alla contribuente è stata cassata con rinvio per l’esame delle eccezioni rimaste assorbite.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'avviso di liquidazione per imposta di registro relativamente alla cessione di un contratto di leasing;
2. ricorre in cassazione l'Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso, integrato da due memorie successive (1- violazione e falsa applicazione degli art. 8 , 10 e 57 , D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
3. resiste con controricorso la società A.A. Capital Service Srl (già B.B. Asset Resolution Italia s.r.l) che chiede l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto in quanto la società non era parte sostanziale, ma solo formale, del contratto di cessione, avendo solo richiesto la registrazione e non sussistendo nei suoi confronti alcuna capacità contributiva; la richiesta volontaria di registrazione comporta solo l'imposta in misura fissa e non l'imposta in misura proporzionale; ha, comunque, riproposto le eccezioni di nullità dell'avviso ex art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973 e di inammissibilità dell'appello, ritenute assorbite dalla sentenza impugnata;
4. con ordinanza interlocutoria la sesta Sezione civile ha rimesso la trattazione della controversia alla quinta Sezione civile (ora Sezione tributaria), non sussistendo l'ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso.
5. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. dello Stato Angelo De Curtis ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. Barbara Faini, per la controricorrente, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. il ricorso risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
2. Il fatto è stato accertato dalle due decisioni di merito e, del resto, risulta pacifico tra le parti (tranne per gli effetti giuridici) nei seguenti termini: la società ricorrente registrava l'atto di cessione del contratto di leasing del 19 giugno 2014; il leasing era stato originariamente sottoscritto il 24 gennaio 2005 tra la società C.C. Srl e la società D.D. Bank Spa – concedente – ed aveva ad oggetto la locazione finanziaria di un immobile strumentale; il contratto di leasing era stato conferito dalla società D.D. Bank Spa – concedente – alla società D.D. leasing Srl (ora A.A. Capital Service Srl e già B.B. Asset Resolution Italia Srl); il leasing è stato ceduto il 19 giugno 2014, con il consenso della società D.D. leasing Srl (ora A.A. Capital Service Srl e già B.B. Asset Resolution Italia Srl) dall'originario utilizzatore – la società C.C. Srl – alla società E.E. & C. piccola società cooperativa fra spedizionieri a responsabilità limitata. La società di leasing era intervenuta nel contratto per il consenso alla cessione. Decorso il termine per la registrazione da parte delle due società interessate (la cedente e la cessionaria) la società di leasing, pur non essendo parte sostanziale del rapporto ha registrato il contratto versando la tassa fissa (Euro 200,00); l'Agenzia delle entrate notifica alla società di leasing l'avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale.
3. La questione controversa è, in sintesi, l'applicazione dell'art. 8, in relazione agli art. 10 e 57 , del D.P.R. n. 131 del 1986 , ovvero se la parte che volontariamente registra un atto (anche se non sostanzialmente parte) deve versare la relativa imposta di registro in misura proporzionale.
Punto di partenza è la lettera dell'art. 8, citato: "Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto". La norma ha, quale primo effetto, quello di estendere la platea dei soggetti che possono chiedere la registrazione di un atto, oltre a quelli previsti dall' art. 10 , D.P.R. 131 del 1986 . Il secondo effetto è quello di estendere, logicamente, al registrante volontario l'obbligo di pagare l'imposta (in aggiunta ai soggetti indicati nell'art. art. 57 , D.P.R. 131 del 1986 ).
L'art. 8, citato, espressamente richiede il pagamento della relativa imposta ("pagando la relativa imposta"). Non distingue l'imposta fissa da quella proporzionale: chi registra è obbligato a pagare la relativa imposta.
Al beneficio (per chiunque vi abbia interesse) della possibilità di registrare (per ogni effetto utile, o ritenuto tale) consegue per la norma l'obbligo del pagamento dell'imposta. Questa è la ratio della norma in oggetto.
In tal modo ricostruita la lettera e la ratio della norma deve affermarsi che la società ricorrente, avendo registrato il contratto (a prescindere dalla sua posizione di parte sostanziale), ha l'obbligo di versare l'imposta (in misura fissa o proporzionale, in relazione al tipo di atto registrato). Del resto, la stessa ricorrente versava l'imposta fissa. In sede di ricorso non viene contestata l'applicazione dell'imposta proporzionale, ma solo l'obbligo del pagamento.
La capacità contributiva non viene in rilievo nel caso in giudizio in quanto è la stessa società contribuente che ha provveduto a registrare (volontariamente) il contratto, per un suo interesse (anche non espresso).
L'art. 57, infatti, deve essere letto n relazione all' art. 8 , D.P.R. 131 del 1986 e, quindi, non trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto non obbligati i soggetti estranei al rapporto sostanziale che non hanno capacità contributiva in relazione alla loro estraneità al rapporto: "In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall' art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto obbligata in solido la ricorrente convenuta nel giudizio civile, parte di un accordo simulatorio rimasto irrilevante rispetto al thema decidendum, nei cui confronti la domanda era stata rigettata per accertata estraneità al rapporto sostanziale)" (Sez. 5 – , Ordinanza n. 12009 del 19-06-2020, Rv. 657930 – 01).
Deve, pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: "Ai sensi degli art. 8 , 10 e 57 del D.P.R. 131 del 1986 colui che richiede volontariamente la registrazione di un atto è tenuto anche al pagamento della relativa imposta (o fissa o proporzionale) anche se non risulta parte sostanziale del rapporto, in quanto alla facoltà di registrazione per chiunque consegue, quale contropartita, l'obbligo del pagamento".
In relazione alle eccezioni riproposte dalla società contribuente la sentenza deve cassarsi con rinvio (vedi Sez. 5 – , Ordinanza n. 29662 del 25-10-2023, Rv. 669255 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 12680 del 29-08-2003, Rv. 566392 – 01).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2024
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